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Autore Presentazione a Milano delle linee guida per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano

rubino
.
(GURU)

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Potenza

 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2019 alle ore 09:23

da:

www.geometri.mi.it/news.asp?id=761

" martedì 5 marzo 2019

Presentazione a Milano delle linee guida per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano

La Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate e la Consulta regionale dei Geometri e dei Geometri Laureati della Lombardia di concerto con il Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati, in risposta a specifiche esigenze segnalate dai professionisti e dai tecnici addetti ai lavori, hanno realizzato un vademecum utile a favorire una maggiore omogeneità nella compilazione e trattazione degli atti d'aggiornamento del catasto edilizio urbano a livello regionale, nel rispetto delle disposizioni normative e di prassi vigenti."

Accedendo al link

www.geometri.mi.it/public/allegati/761_5...


è possibile "scaricare" il Vademecum Docfa 2019.

Alcune considerazioni personali: corre l'obbligo di ringraziare i Colleghi lombardi e l'AdE dell'ottimo lavoro svolto. Si tratta di un testo (274 pagine fanno un libro) esaustivo dell'argomento, pregevole per chiarezza ed autorevolezza che completano la documentazione da tenere sulla scrivania insieme alle "consorelle" guide edite dai Geometri laziali ed emiliani. Le trovo ottime ed utili, sia perchè racchiudono tutta la normativa e le prassi operative che diventa sempre più difficile tenere a mente (parlo per me, ovviamente) sia perchè consentono di risolvere l'annoso problema degli usi e costumi diversi praticati nei diversi Uffici Provinciali.

Buon lavoro.

Aggiungo: dimenticavo di dirvi che, in appendice, ci sono anche le FAQ.

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Autore Risposta

SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2019 alle ore 10:19

Buongiorno



grazie, direi un grande lavoro con tanta pazienza e buona volontà, ho già scaricato il file pdf e archiviato.

Mi ci vorrà un po di tempo per la lettura completa visto che sono 274 pagine.

buona giornata

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centerba

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2019 alle ore 10:25

Benedetto chi predispone queste guide. In un periodo di continui aggionamento normativi (e di personale confusione mentale), software ed incompatibilità od interpretazioni varie non se ne potrebbe proprio fare a meno.

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2019 alle ore 18:04

La suddetta Guida è lodevole da un punto di vista dell'ampia casistica ed esempi trattati in modo chiaro ed esauriente.

Tuttavia vi sono alcune considerazioni da fare in merito ad alcuni aspetti, considerazioni, esempi di elaborati grafici, ecc. trattati in essa i quali, a mio avviso, risentono dell'aspetto soggettivo di chi ha redatto e predisposto detta Guida, non certamente coerente con quanto riportato in atti ufficiali (Circolari, Note, Istruzioni, ecc.) dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'ex Agenzia del Territorio.

Di seguito descrivo quello che io ritengo di non condividere su alcuni aspetti trattati e perché.

In tutti gli esempi di planimetrie ivi contenute sono state riportate anche le destinazioni dei locali quali soggiorno, camera, pranzo, ecc. mentre invece dette indicazioni non andrebbero messe come per ultimo risulta anche dalle Istruzioni Operative Docfa 4.00.3 del 1° febbraio 2016, in particolare come raffigurato alle figure 5 e 8 delle suddette Istruzioni, salvo se in altre precedenti Istruzioni e/o Circolari e/o Note.

Il fatto che le causali contestuali Altre (le riporto per intero per chiarezza, pur non entrando tutti i caratteri nell'apposito rigo del Docfa per cui le varie Circolari ne hanno previsto, l'abbreviazione) ovvero "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE", "FRAZIONAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" , ecc. debbano essere utilizzate solo se tutte le unità derivate cambino destinazione rispetto alla o alle unità originarie oggetto di soppressione, non corrisponde a quanto dettato dalle Circolari che le hanno definite.

Se andiamo a vedere il Paragrafo 4 della Circolare 1/2006, prot. 326 del 3 gennaio 2006, antesignana delle altre successive Circolari che hanno definito ulteriori variazioni di destinazione contestuali, si capisce chiaramente che dette causali contestuali "ALTRE" che comportano cambio di destinazione sono state concepite allo scopo di:

- evitare dei passaggi intermedi di Docfa tali da attribuire categorie fittizie provvisorie con un Docfa iniziale provvisorio, tale da richiedere la predisposizione di un ulteriore successivo contestuale Docfa a parte o di più successivi contestuali Docfa a parte per definire le singole destinazioni e/o per distinguere le singole rispettive causali di variazione delle rispettive unità derivate;

- superare le limitazioni della Circolare n° 9/2001 che consentiva la "variazione di destinazione" solo quando l'unità immobiliare veniva interamente trasformata di destinazione e non nei casi di cambio d'uso parziale.

Pertanto, in attesa che individui altre situazioni de me non condivisibili e che potranno essere oggetto di discussioni e/o contestazioni (anche a carico del sottoscritto), per il momento ritengo di non condividere:

A) gli esempi di compilazione delle planimetrie dove sono inseriti nel locali diversi da cucina, corridoio, ripostiglio, bagno, w.c. , ecc. , le scritte soggiorno, pranzo, camera, letto, ecc.

B) le conclusioni in merito al fatto che le causali Altre che io definisco pseudo codificate dalle Circolari relative ovvero le causali "FRAZIONAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" ecc. , debbano essere utilizzate solo se tutte le unità derivate subiscono il cambio di destinazione e non se solo almeno una.

In merito a detto cambio di destinazione faccio un esempio:

- la Circolare n° 9/2001 impediva cambi di destinazione contestuali alla divisione, con unico documento Docfa, anche nei casi in cui ad esempio si frazionava un'unità abitativa e si ricavava un'unità abitativa ed un'unità a negozio.

Secondo quanto indirettamente riportato in detta Guida, nei casi di cui all'esempio sovrastante, non può essere utilizzata la causale Altre "FRAZIONAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" ma di fatto dovrà essere utilizzata la causale codificata "Divisione".

Ebbene tutto quanto sopra è in contrasto con quanto dice la Circolare 9/2001, come richiamato al paragrafo 4 della Circolare 1/2006.

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robertopi

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2019 alle ore 18:30

Ealfin, condivido le critiche e aggiungo che comunque questa guida tutto sommato non leva e non mette. Nel senso che comunque non tende ad uniformare i procedimenti, Non l'ho letta tutta ma c'è un passaggio che lo definirei ridicolo, a pag 82, cito: "L’attribuzione di nuovi identificativi comporta l’assegnazione di un nuovo subalterno partendo dal primo disponibile nella particella interessata dalla denuncia. In alcune province della Lombardia, ai fini di una migliore gestione delle variazioni catastali agli atti, la regola di attribuzione dei subalterni è stata definita, convenzionalmente, a livello locale". Credo si riferisca al fatto che in alcune di queste provincie, si utilizzino i sub partendo dal 701. Alla faccia dell'uniformazione.

Perlatro sono del parere che quando l'uiu non ha sub e si esegue operazione di soppressione e costituzione, non si debba comunque asseganare nessun sub.

Trovo più diretto ed esauriente quello del FVG:

friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it/si...

saluti

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kembe

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03 Luglio 2010

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 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2019 alle ore 22:10

"robertopi" ha scritto:
.....

Peraltro sono del parere che quando l'uiu non ha sub e si esegue operazione di soppressione e costituzione, non si debba comunque asseganare nessun sub.

Trovo più diretto ed esauriente quello del FVG:

friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it/si...

saluti



Quoto Robertopi,

ma sono del parere che tutti i lavori qui linkati siano meritevole di elogio !
Sarebbe ora che a livello nazionale ne facessero uno per regolamentare la materia in maniera univoca .

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Roby64
Roberto

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 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2019 alle ore 14:10

"robertopi" ha scritto:
Ealfin, condivido le critiche e aggiungo che comunque questa guida tutto sommato non leva e non mette. Nel senso che comunque non tende ad uniformare i procedimenti, Non l'ho letta tutta ma c'è un passaggio che lo definirei ridicolo, a pag 82, cito: "L’attribuzione di nuovi identificativi comporta l’assegnazione di un nuovo subalterno partendo dal primo disponibile nella particella interessata dalla denuncia. In alcune province della Lombardia, ai fini di una migliore gestione delle variazioni catastali agli atti, la regola di attribuzione dei subalterni è stata definita, convenzionalmente, a livello locale". Credo si riferisca al fatto che in alcune di queste provincie, si utilizzino i sub partendo dal 701. Alla faccia dell'uniformazione.

Perlatro sono del parere che quando l'uiu non ha sub e si esegue operazione di soppressione e costituzione, non si debba comunque asseganare nessun sub.

Trovo più diretto ed esauriente quello del FVG:

friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it/si...

saluti



Si! A Milano e Lodi é da almeno due decenni che per l'utilizzo dei sub si parte dal 701. Sembra che sia giustificato dal fatto di agevolare la leggibilità storica in visura.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2019 alle ore 17:56

Non essendo in ufficio non ricordo bene l'esatta descrizione ma quando in detta Guida si parla di Tipologie Docfa riferite a fabbricati rurali e/o riferite a fabbricati non dichiarati, si parla solo di utilizzo delle suddette specifiche Tipologie da utilizzare solo se sono comprese negli appositi elenchi.

Però dette tipologie vanno utilizzate, come ho fatto di recente io, anche nel caso in cui, ad esempio, vi fosse un edificio ente urbano al C.T. anni '90 (derivato da tipo mappale) ma nessuna denuncia al C.F. era stata mai presentata.

Il Catasto, nel mio caso, ha richiesto con notifica alle parti di intervenire a sanare la situazione entro 90 giorni.

Pur non rientrando detto edificio in alcun elenco, io ho utilizzato la tipologia di fabbricato non dichiarato come se la particella in questione fosse stata inclusa in qualche elenco, tutto quanto sopra perché non si trattava di dichiarazione ordinaria ma di dichiarazione a seguito di intervento d'ufficio.

Stessa cosa è avvenuto per gli ex fabbricati rurali da me dichiarati nel 2017 dove la causale ex fabbricato rurale, peraltro imposto da una Circolare, Nota, ecc. mi pare di ottobre 2017, l'ho utilizzata anche se l'elenco che ha determinato la predisposizione della causale "ex fabbricato rurale" o qualcosa di simile (perché non ricordo l'esatta descrizione) si riferiva ad uno specifico elenco mi pare stilato nel 2006.

Comunque avrebbero dovuto scrivere nella Guida che le suddette Tipologie Docfa di ex fabbricato rurale o di fabbricato non dichiarato vanno indicate, in futuro, anche per tutte le casistiche simili a quelle da me sopra esposte.

Un altro argomento trattato ovvero i casi in cui si possono dichiarare i BCC merita attenzione nel senso che potrebbero stavolta aver ragione nella Guida.

Non avendo mai dichiarato in vita mia un BCC non saprei se quanto riportato nella Guida in merito possa corrispondere a quanto la norma e/o la prassi detta in merito.

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