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IN BOCCA AL LUPO ??????????? |

gianfranco
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La legge 30/12/2004 n. 311 all'art. n. 1 Comma 336, "I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta , contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'art. 28 del regio D.L. 13/04/1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/1939, n. 1249 e successive modificazioni". Comma 338, "Gli importi minimi e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto legge 13/04/1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11/08/1939, n. 1249, dall'art. 31 del medesimo regio decreto legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'art. 8 comma 1, del decreto legge 30/09/1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/11/1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto legge 13/04/1939, n. 652, SONO ELEVATI rispettivamente a EURO 258 e a EURO 2.066" Per accorciare lo scritto ometto: -il comma 9 dell'art. 9 del D.L. n. 557 del 30/12/1993 convertito con la legge n. 133 del 26/02/1994. -l'art. 13 D.l.vo 472/97. In considerazione del fatto che nella mia zona il primo comune ha iniziato a notificare ai contribuenti quanto sopra. Che nel Docfa 3.00.3 è previsto il Quadro B per le variazioni, di una causale che deve essere selezionata quando l'atto di aggiornamento è presentato a seguito della notifica effettuata dal Comune. Visto che a molti miei clienti gli è stato notificato dal Comune l'invito di procedere all'accampionamento dei fabbricati rurali o ex rurali, MI PONGO QUESTE DOMANDE: -è obbligatorio procedere all'accampionamento mediante il Docfa 3.00.3 e indicare la causale prevista nel Quadro B ? -una volta presentato l'accampionamento l'Agenzia del Territorio applica le sanzioni sopradette?. -i contribuenti sono in BOCCA AL LUPO ????????? E' un caso nuovo o vi è già capitato di trattarlo?
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Risposta |

anonimo_padovano
(GURU)
Iscritto il:
14 Giugno 2005
Messaggi:
241
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La questione posta da gianfranco è lunga, difficile, complessa e complicata ma prima o poi sarebbe venuta fuori. Azzardo delle risposte (ma sotto sotto sono convinto che non siano risposte tanto azzardate). 1.I comuni stanno iniziando ad applicare quanto previsto dalla finanziaria. Credo che, ancorché non sia obbligatorio, sia interesse stesso della parte utilizzare il nuovo Docfa. Infatti la norma prevede che la notifica del Comune alla parte sia portata a conoscenza dell’Agenzia affinché questa provveda, in caso di inadempienza, all’accatastamento d’ufficio. Adesso l’Ufficio (certi Uffici, in mancanza d’altro si sono organizzati così) scrive alla parte chiedendo di essere informato, se e quando, la parte ha presentato la denuncia catastale a seguito della notifica comunale. E’ prevista la creazione di un data base per gestire tutte queste informazioni ed il nuovo Docfa è indirizzato proprio su questo fronte. Ecco perché , a mio avviso, è interesse della parte, come ho già detto, utilizzare il nuovo strumento ed evitare altre rogne per l’intervento dell’Ufficio che poi si farebbe pagare (hai visto il prezziario dell’Amministrazione?). I Comuni più smaliziati (ho degli esempi concreti …) hanno provveduto a stipulare un protocollo di intesa con la locale Agenzia al fine di esaminare i casi più rilevanti ai fini ICI e vi stanno lavorando alacremente ed, aggiungo, con molto buon senso. 2. Per quale norma non sarebbero dovute le sanzioni? Non esiste una norma esentativa. In ogni caso occorre ricordare che i nuovi importi delle sanzioni si applicano alle uiu (NC o VAR) definite nel 2004 e non denunciate entro il 31 gennaio 2005. Stante la fattispecie mi pare che si rientri nei vecchi importi. Si tenga anche presente che se la NC o VAR è stata realizzata almeno da cinque anni rispetto alla denuncia catastale, non è dovuta alcuna sanzione. 3. Non saprei dire se i contribuenti siano o meno in bocca al lupo, a questo punto dico “crepi il lupo”. Saluti.
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geo-91
Iscritto il:
25 Febbraio 2005
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Pescopagano
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Ho letto moltissime volte l'art. 1 comma 311 che cita testualmente ........... I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ................... Tale norma pare debba applicarsi alle sole proprietà private, nel mio Comune di circa 3.000 anime sapete quante opere pubbliche non sono in regola con la denuncia catastale (Scuole, centri sociali, lo stesso comune, ecc.) l'elenco è lunghissimo, capisco che non devono pagare le tasse ICI ecc. ma per il cetificato di idoneità all'uso delle strutture come la mettiano, che diano loro per primi il buon esempio, la gente si sta stancando di pagare, pagare e pagare. altro punto dolente e che nel prezzario non si fa differenza tra piccoli centri e grandi centri urbani (ma i valori e le difficoltà per fare l'accatastamento sono uguali?) e poveri noi. Ciao Geo-91
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