La legge 30/12/2004 n. 311 all'art. n. 1
Comma 336, "I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta , contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'art. 28 del regio D.L. 13/04/1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/1939, n. 1249 e successive modificazioni".
Comma 338, "Gli importi minimi e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto legge 13/04/1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11/08/1939, n. 1249, dall'art. 31 del medesimo regio decreto legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'art. 8 comma 1, del decreto legge 30/09/1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/11/1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto legge 13/04/1939, n. 652, SONO ELEVATI rispettivamente a EURO 258 e a EURO 2.066"
Per accorciare lo scritto ometto:
-il comma 9 dell'art. 9 del D.L. n. 557 del 30/12/1993 convertito con la legge n. 133 del 26/02/1994.
-l'art. 13 D.l.vo 472/97.
In considerazione del fatto che nella mia zona il primo comune ha iniziato a notificare ai contribuenti quanto sopra.
Che nel Docfa 3.00.3 è previsto il Quadro B per le variazioni, di una causale che deve essere selezionata quando l'atto di aggiornamento è presentato a seguito della notifica effettuata dal Comune.
Visto che a molti miei clienti gli è stato notificato dal Comune l'invito di procedere all'accampionamento dei fabbricati rurali o ex rurali, MI PONGO QUESTE DOMANDE:
-è obbligatorio procedere all'accampionamento mediante il Docfa 3.00.3 e indicare la causale prevista nel Quadro B ?
-una volta presentato l'accampionamento l'Agenzia del Territorio applica le sanzioni sopradette?.
-i contribuenti sono in BOCCA AL LUPO ?????????
E' un caso nuovo o vi è già capitato di trattarlo?