DIVISIONE CON CAMBIO DI DEST.D'USO"
come indicato al punto n° 4 della Circolare n° 1/2006 prot. 326
4. Variazione dell’unità immobiliare per cambio di destinazione
d’uso combinata a mutazione della consistenza (frazionamento o
fusione).
Come è noto, la circolare n. 9/2001 prevede che la causale “variazione di
destinazione” possa essere utilizzata solamente quando l’unità immobiliare
viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza cioè fondersi
e/o dividersi con altre, con l’obbligo di attribuzione di un nuovo subalterno.
La prassi catastale relativa ai casi riguardanti il frazionamento (e/o la
fusione) unitamente al cambio di destinazione si è finora articolata nella
presentazione di distinte dichiarazioni di variazione, di cui la prima avente
ad oggetto la modifica planimetrica - con l’attribuzione alle unità immobiliari
derivate della categoria provvisoria F/3, o F/4, ovvero di quella già inscritta
in atti - e le successive attribuenti le categorie catastali più confacenti alle
nuove destinazioni edilizie.
Nell’ottica di favorire una semplificazione procedurale, nonché di contenere i
costi sostenuti dagli utenti, si consente che dette fattispecie dichiarative,
qualora le due variazioni avvengano effettivamente in maniera simultanea
(frazionamento e cambio di destinazione già realizzati al momento della
dichiarazione) possano essere presentate mediante un unico atto di
aggiornamento.
A tale scopo dovrà essere indicata la seguente causale di variazione:
“ALTRE”, unitamente alla declaratoria “FUSIONE CON CAMBIO DI
DESTINAZIONE”, ovvero “FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”.