Bene, agri78!
Recenti disposizioni, sono contenute qui, di cui ti allego un
Estratto dalla circolare 2 del 9/7/2010 Premessa: L’articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, aggiunge il comma 1-bis all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, legge recante, come noto, modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
La nuova formulazione dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, è, pertanto, la seguente:
“1. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.
Il comma 1-bis, di nuova introduzione, è strutturato in due parti distinte, sebbene collegate tra loro:
- nella prima, si prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati devono contenere, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale delle unità immobiliari urbane, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa dagli intestatari, della
conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto di dette unita immobiliari (coerenza “oggettiva”).
- nella seconda parte, viene, invece, prevista, a cura del Notaio, la preventiva
individuazione degli intestatari catastali e la
verifica della conformità tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza “soggettiva”).
La norma introdotta con il citato comma 14 si colloca nel più ampio contesto delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del decreto legge in esame, in materia di aggiornamento del catasto.
La ratio ad essa sottesa, da inquadrare anche nell’ambito della progressiva realizzazione della Anagrafe Immobiliare Integrata, appare sostanzialmente
diretta a consentire il miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare, in termini di coerenza sostanziale e non solo formale, con un indubbio impatto positivo sull’affidabilità delle informazioni che potranno confluire nella predetta Anagrafe Immobiliare, per il rilascio dei servizi ad essa correlati.
Ulteriore finalità, di analogo rilievo, è quella tesa a far emergere possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale, nel settore impositivo immobiliare, connessi ad un mancato aggiornamento dei dati oggettivi delle unità immobiliari urbane, ai quali può corrispondere una maggiore redditività, rispetto a quella risultante in catasto.
Per espressa previsione dell’articolo 19, comma 16, le disposizioni in argomento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.
Nelle more della conversione del citato decreto legge, considerata l’indubbia rilevanza delle disposizioni di cui trattasi nell’ambito della disciplina della circolazione immobiliare, si ritiene comunque necessario fornire una prima serie di indicazioni finalizzate a consentire una omogenea e corretta applicazione di dette disposizioni, anche in coerenza con la vigente normativa in materia catastale.
Che comunque puoi benissimo consultare guardando fra le
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