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Autore dichiarante

toto83

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14 Maggio 2013 alle ore 11:57

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 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 09:50

Salve..ho un fabbricato censito già all'urbano con 2 sub i cui possesori reali sono A e B, devo presentare una pratica di ampliamento per altri 2 sub e di diversa distribuzione degli spazi interni per quelli già esistenti, il mio dubbio è sul dichiarante di questa pratica essendo l'attuale intestazione con più soggetti A, B, e C ogniuno per i PROPRI DIRITTI.

può firmare solo uno??

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Autore Risposta

agri78

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Capo d'Orlando (ME) -

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 12:22

Salve!

Secondo me, preliminarmente bisogna aggiornare l'intestazione della ditta, inserendo correttamente titoli e quote!

Bisognerebbe individuare come si è originata questa ditta..non so..atti di compravendita o donazione, titoli abilitativi del comune..

qualche informazione in più

l'anno scorso mi son trovato in una situazione simile ed ho risolto partendo dalle origini.

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Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 15:02

I docfa li firma sempre uno solo degli aventi diritti reali (questa mi pare fosse la domanda).

Ma segui pedissequamente i consigli di agro78.

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agri78

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02 Gennaio 2012

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Capo d'Orlando (ME) -

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 15:28

Grazie della stima Salvatore!

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toto83

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14 Maggio 2013 alle ore 11:57

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 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 16:37

Grazie a me interessava sapere se può firmare solo uno..

purtoppo non ci sono atti precedenti che confermano la ditta attuale, tranne che il tipo mappale dell'epoca dell'accatastamento

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agri78

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02 Gennaio 2012

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Capo d'Orlando (ME) -

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 16:43

Ciao,

penso comunque che la ditta la devi ad ogni modo sistemare..se hai l'ampliamento devi fare pure il pregeo forse..

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 16:58

Bene, agri78!

Recenti disposizioni, sono contenute qui, di cui ti allego un

Estratto dalla circolare 2 del 9/7/2010
Premessa:

L’articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, aggiunge il comma 1-bis all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, legge recante, come noto, modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
La nuova formulazione dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, è, pertanto, la seguente:
“1. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.

1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.
Il comma 1-bis, di nuova introduzione, è strutturato in due parti distinte, sebbene collegate tra loro:

- nella prima, si prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati devono contenere, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale delle unità immobiliari urbane, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto di dette unita immobiliari (coerenza “oggettiva”).

- nella seconda parte, viene, invece, prevista, a cura del Notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformità tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza “soggettiva”).

La norma introdotta con il citato comma 14 si colloca nel più ampio contesto delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del decreto legge in esame, in materia di aggiornamento del catasto.
La ratio ad essa sottesa, da inquadrare anche nell’ambito della progressiva realizzazione della Anagrafe Immobiliare Integrata, appare sostanzialmente diretta a consentire il miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare, in termini di coerenza sostanziale e non solo formale, con un indubbio impatto positivo sull’affidabilità delle informazioni che potranno confluire nella predetta Anagrafe Immobiliare, per il rilascio dei servizi ad essa correlati.

Ulteriore finalità, di analogo rilievo, è quella tesa a far emergere possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale, nel settore impositivo immobiliare, connessi ad un mancato aggiornamento dei dati oggettivi delle unità immobiliari urbane, ai quali può corrispondere una maggiore redditività, rispetto a quella risultante in catasto.
Per espressa previsione dell’articolo 19, comma 16, le disposizioni in argomento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.
Nelle more della conversione del citato decreto legge, considerata l’indubbia rilevanza delle disposizioni di cui trattasi nell’ambito della disciplina della circolazione immobiliare, si ritiene comunque necessario fornire una prima serie di indicazioni finalizzate a consentire una omogenea e corretta applicazione di dette disposizioni, anche in coerenza con la vigente normativa in materia catastale.

Che comunque puoi benissimo consultare guardando fra le

RISORSE --> NORMATIVE --> CIRCOLARI

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agri78

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 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 21:41

Buonasera Illustre Geoalfa!

Per me è un onore aver ricevuto una sua risposta..seguo sempre i suoi interventi con molta attenzione e rispetto.

Mi sorge un dubbio però : ho sbagliato qualcosa nel consiglio che ho dato a toto83?

Di questa circolare ne ero a conoscenza e proprio per questo, anche se non so se si tratta di una futura vendita nel caso in questione, indirizzavo toto83 a rettificare la ditta di quegli immobili, in quanto ritengo sia riconosciuto da tutti che la famosa dicitura "ciascuno per i propri diritti" che ancora può ritrovarsi in visura, non ha motivo di esistere al giorno d'oggi!!!

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2014 alle ore 08:59

Buon giorno agri78!

Non hai sbagliato nulla, infatti ti ho quotato e per ampliare la risposta ho solo inserito una parte della circolare che riporta all'argomento.

Pensavo di fare cosa gradita a tanti che non hanno tempo di andare a cercare, nelle Normative.

ah!,

piuttosto, come non si scrive in maiuscolo, ci si dà del TU! e non del lei o voi!

è una convenzione, perchè si mira ad eliminare gli astii e propagare fra l'altro il rispetto delle norme in vigore!

saluti e cordialità

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agri78

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 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2014 alle ore 09:20

Salve!

Grazie comunque..non avevo capito la tua "quotatura", semi fai passare il termine!!

Capirai sicuramente che quando da sbarbatello si comincia a frequentare attivamente il forum, provi delle emozioni o meglio impressioni nuove, derivanti proprio dal fatto che colui con cui interloquisci non ce l'hai di fronte e non riesci a vedergli gli occhi e l'espressione, ed in certi casi è facile equivocare..almeno a me sta capitando così.

Cercherò di interfacciarmi al meglio con tutti voi!!

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toto83

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2014 alle ore 16:28

l'ampliamento è in sopraelevazione tranne per alcuni gradini della scala che porta al piano primo,

la correzione della ditta come la posso fare?? una istanza in cui chiedo di allineare la ditta con A e B proprietari superficiari per 1/2 e C proprietario per l'area per 1/1 ??

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agri78

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2014 alle ore 17:40

Salve,

se in effetti è così, all'istanza dovresti allegare il tipo mappale di allora in cui si evince come è nata sta situazione C era il proprietario del terreno e che A e B coloro che in pratica hanno costruito..se sei fortunato trovi la firma di entrambi.

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toto83

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14 Maggio 2013 alle ore 11:57

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 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2014 alle ore 09:59

Salve

Sono in possesso del vecchio mappale e mi ritrovo lì la dicitura Oneri PER I PROPRI DIRITTI, e presentando l'istanza a quale normativa posso fare riferimento per poter fare questo allineamento??

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agri78

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Capo d'Orlando (ME) -

 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2014 alle ore 12:49

Salve

ma il tipo mappale cosa tratta..la fusione di due particelle con formazione di lotto edilizio in cui è stato inserito il fabbricato?e le due particelle sono una di A e l'altra di B e C?

scrivi pù elementi, non si può andare a tentativi!

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agri78

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02 Gennaio 2012

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Capo d'Orlando (ME) -

 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2014 alle ore 12:53

A me è capitata una situazione ciascuno per i propri diritti..ma io in quel caso ho dovuto, ho risolto con dei docfa nuovo con dichiarazione di porzione di u.i.u. per ripristinare la continuità storica nella titolarità..bisognava vendere degli appartamenti.

Spiega meglio la situazione e procurati gli atti di provenienza di questi immobili.

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