7. ALCUNI CHIARIMENTI DI NATURA PROCEDURALE E CATASTALE
Elaborato planimetrico
Come e' noto, questa elaborazione grafica rappresenta, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unita' immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne una agevole individuazione. La rappresentazione grafica puo' essere eseguita nella scala ritenuta piu' opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200.
Inoltre, si precisa quanto segue:
. l'elaborato planimetrico e' obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o piu' unita' immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unita' in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
- denunce di variazione qualora l'elaborato sia gia' presente agli atti dell'ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
. l'elaborato planimetrico puo' essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprieta' esclusiva di ogni singola unita' immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;
. le unita' ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, ...), devono essere individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;
. le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica ...) devono essere indicate, in modo completo, solo nell'elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sara' possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
. le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc..., indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine;
. qualora si debba variare un elaborato planimetrico gia' depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;
. i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica ...) ed i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere...), indicati nell'elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (...comune ai sub...);
. l'elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia gia' agli atti, mentre puo' esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. In entrambi i casi non e' comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;
Ferme restando le presenti indicazioni di massima, riprese dalla circolare n. 9/2001:
Ribadisco che il tecnico proponente è il solo responsabile dell’elaborato planimetrico, soprattutto in caso di insorgenza di contenzioso tra i diversi proprietari, per cui non vedo come il tecnico catastale possa sindacare su un atto tecnico così importante.
Io in alcuni casi particolari (ad esempio viali comuni di larghezza variabile) ho scritto addirittura le misure nell’elaborato.
Ciao