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Si può vendere un immobile di cui non si è stati riconosciuti proprietari da una sentenza |

EFFEGI
f.g.
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E' possibile vendere un immobile di cui non si è stati riconosciuti proprietari da una sentenza, ma se ne è acquistata la proprietà tramite usucapione, ossia mediante un possesso per venti anni ininterrotti del bene. Chi ha acquistato la proprietà di un immobile attraverso l’usucapione ne diventa a tutti gli effetti proprietario: egli, quindi, può legittimamente vendere l’immobile senza bisogno di che prima intervenga una sentenza del tribunale che dichiari l’avvenuta usucapione. Il trasferimento della proprietà dal vecchio proprietario a colui che usucapisce l’immobile, infatti, si verifica già solo per via del possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione (venti anni). E ciò anche se tale circostanza non è stata accertata dal giudice nel contraddittorio con il precedente proprietario. La sentenza che accerta l’usucapione, infatti, ha efficacia dichiarativa perché si limita ad accertare qualcosa di già esistente (l’acquisto della proprietà per usucapione). Questo importante orientamento è stato inaugurato nel 2007 da una importante sentenza della Cassazione . Sostiene la Corte che non si può subordinare la possibilità di vendere un bene a una sentenza che accerti la titolarità del diritto in capo al venditore: ciò significherebbe, infatti, comprimere i suoi poteri. Fonte: Le legge per tutti: www.laleggepertutti.it/29468_usucapione-... Link sentenza: http://www.geolive.org/files/storage/normative/allegati/725a33727472922d4ff73050c88ddd20.pdf Saluti
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dioptra
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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)
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Salve Sorge spontanea una domanda: la sentenza di usucapione deve essere comunque pronunciata, anche dopo l'avvenuto trasferimento? E se si accerta dopo la compravendita che l'usucapione non era in essere cosa succede? cordialmente
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SIMBA964
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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20 Marzo 2014 alle ore 17:05
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in fede con DIO
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Salve Io direi che se fosse possibile vendere il bene senza prima aver perfezionato la sentenza di usucapione, allora significa che la sentenza non ha alcun valore, perchè si venderebbe all'infinito (cioè si trasferirebbero i diritti senza mai portare a termine l'usucapione) un qualsiasi bene fregandosene della provenienza leggittima del bene stesso. Saluti cordiali
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geoalfa
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Stefano, fare una affermazione così pesante come fai tu, si richia molto! Le sentenze vanno rispettate ed in special modo quelle della Coste Suprema di Cassazione! Ma per farlo, bisogna leggerle tutte interamente, quindi dalla NORMATIVA >>> SENTENZE
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SIMBA964
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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20 Marzo 2014 alle ore 17:05
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in fede con DIO
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Ciao Gianni Io sono il primo che rispetto le sentenze, è puramente una mia considerazione su quanto ho espresso (da semplice geometra). Dico solo che se l'orientamento sarà quello di poter vendere il bene senza consolidare l'usucapione con una sentenza a parte, ben venga perchè ho diversi atti anch'io fatti in detto modo e che probabilmente saranno oggetto di ulteriore trasferimento. Ma mi viene spontaneo chiedere, ma l'ordine degli avvocati accetteranno senza batter ciglio?? Saluti cordiali
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geoalfa
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Eh sì, che non batteranno ciglio! Ed hanno ben donde di non battere ciglio! Per il semplice motivo che ogni sentenza calza a pennello per un caso specifico e la sentenza emanata a seguito di un dibattimento per risolvere quel caso non è che obbliga a non emettere più le sentenze di usucapione, anzi ne conferma la validità! Dice solo che malauguratamente si debba stipulare un atto con urgenza,, senza prima aver ottenuto una sentenza di usucapione, avendone i presupposti per ottenerela, uno cittadino frettoloso, può vendere! Tutto qui!
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Bisogna approfondire però la questione della continuità delle trascrizioni e la corretta ditta attuale intestata in catasto e gli aspetti inerenti la pubblicità della situazione giuridica nel caso del diritto di usucapione. Il diritto di usucapione è un diritto reale che deve essere trascritto. Ecco perchè c'è bisogno della sentenza del Giudice, che è un documento probatorio, che, una volta trascritto, va a dotare il diritto di usucapione sul bene della opponibilità ai terzi. Catastalmente come lo vado a intestare il bene usucapito senza titolo, prima della vendita? Non mi dite con Ris1, perchè consiglio a tutti di non farlo, data la forte discrezionalità che comporta. Saluti
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dioptra
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geoalfa
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dioptra
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Salve Io ho copia/incollato dal post iniziale di EFFEGI. cordialmente
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geoalfa
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O Udì..... ! Tu che sei il più antico dei Guru (dico antico e non Vecchio, per mia propria vanteria!)! tu quote Udì pater mii ? copie incolli un link di un indirizzo non accessibile? Tu quoque?.... Non sia MAI !!! con affetto Gianni
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EFFEGI
f.g.
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"geoalfa" ha scritto: copie incolli un link di un indirizzo non accessibile? Ciao Geoalfa, a me funzione il link indicato: http://www.geolive.org/files/storage/normative/allegati/725a33727472922d4ff73050c88ddd20.pdf
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dioptra
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Salve Datosi che il link di effegi non si attiva lo copio e incollo sulla barra di explorer poi confermo e mi compare: ERRORE 404: Pagina/Risorsa non trovata Mentre il link di geoalfa funziona. cordialmente
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EFFEGI
f.g.
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"totonno" ha scritto: Bisogna approfondire però la questione della continuità delle trascrizioni e la corretta ditta attuale intestata in catasto e gli aspetti inerenti la pubblicità della situazione giuridica nel caso del diritto di usucapione. Il diritto di usucapione è un diritto reale che deve essere trascritto. Ecco perchè c'è bisogno della sentenza del Giudice, che è un documento probatorio, che, una volta trascritto, va a dotare il diritto di usucapione sul bene della opponibilità ai terzi. Catastalmente come lo vado a intestare il bene usucapito senza titolo, prima della vendita? Non mi dite con Ris1, perchè consiglio a tutti di non farlo, data la forte discrezionalità che comporta. Saluti L'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e si perfeziona con il decorso di un periodo di tempo predeterminato dalla legge, durante il quale il bene da usucapire deve essere posseduto ininterrottamente. L'acquisto del diritto per usucapione avviene per legge, nel momento in cui matura il termine previsto dalle norme del codice civile (articoli 1158 e seguenti). L'accertamento per via giudiziale dell'intervenuta usucapione dà luogo a una sentenza accertativa, avente natura dichiarativa e non costitutiva (Cassazione del 5 febbraio 2007, n. 2485 e Cassazione del 19 marzo 2008, n. 12609). La trascrizione, in base all'articolo 2651 del codice civile, della sentenza da cui risulta acquistato per usucapione la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi ha, pertanto, natura di pubblicità-notizia, in quanto assolve allo scopo di garantire completezza ai pubblici registri (circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 37/1991). Saluti cordiali.
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EFFEGI
f.g.
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... cancellato per duplicazione del precedente.
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