allego al risposta che mi ha mandato il dirigente dell'a AGT
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Gent.mo Geom. Simi: Con riferimento alla sua richiesta, le riporto i riferimenti normativi. [size= 12.0pt; font-family: 'Courier New'; color: black]Art. 11. Dlgs. 472/97[/size] Responsabili per la sanzione amministrativa
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla
determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente
o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica
nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal
dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di
fatto, di societa', associazione od ente, con o senza personalita'
giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona
fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali
ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso
secondo le disposizioni vigenti.
2. Fino a prova contraria*, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. (*la sanzione sarà annullata solo se dimostra di aver ricevuto l’incarico oltre i termini previsti per la presentazione) 3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu'
persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona
fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1
sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione piu'
grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione
e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il
pagamento di quella piu' grave estingue l'obbligazione indicata nel
comma 1.
5. Quando la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, il
pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate
sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque
eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia
stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto
dall'articolo 5, comma 2, la responsabilita' della persona fisica,
della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 e'
limitata all'eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la
persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel
comma l possono assumere il debito dell'autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche'
avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non
estingue la responsabilita' della persona fisica, della societa' o
dell'ente indicati nel comma 1.
In considerazione del fatto che la legge impone al cittadino di effettuare gli aggiornamenti catastali tramite professionista abilitato, che deve pertanto firmare l’aggiornamento, l’Agenzia è tenuta a considerare il professionista quale soggetto destinatario della sanzione. Cordiali saluti" secodo me sono fuori di testa.....