allego al risposta che mi ha mandato il dirigente dell'a AGT
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Gent.mo Geom. Simi:     Con riferimento alla sua richiesta, le riporto  i riferimenti normativi.     [size= 12.0pt; font-family: 'Courier New'; color: black]Art. 11. Dlgs. 472/97[/size]                  Responsabili per la sanzione amministrativa    
  1.   Nei   casi  in  cui  una  violazione  che  abbia  inciso  sulla    
 determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente    
 o  dal  rappresentante  legale  o  negoziale  di  una  persona fisica    
 nell'adempimento  del  suo  ufficio  o  del  suo  mandato  ovvero dal    
 dipendente  o  dal  rappresentante  o  dall'amministratore,  anche di    
 fatto,  di  societa',  associazione od ente, con o senza personalita'    
 giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona    
 fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali    
 ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una    
 somma  pari  alla  sanzione  irrogata,  salvo  il diritto di regresso    
 secondo le disposizioni vigenti.     
 2. Fino a prova contraria*, si presume autore della violazione chi ha      sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.     (*la sanzione sarà annullata solo se dimostra di aver ricevuto      l’incarico oltre i termini previsti per la presentazione)      3.  Quando  la  violazione  e'  commessa  in  concorso da due o piu'    
 persone,  alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona    
 fisica,  la  societa',  l'associazione  o l'ente indicati nel comma 1    
 sono  obbligati  al  pagamento  di  una somma pari alla sanzione piu'    
 grave.    
  4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione    
 e,  nel  caso  in  cui  siano  state  irrogate  sanzioni  diverse, il    
 pagamento  di  quella piu' grave estingue l'obbligazione indicata nel    
 comma 1.    
  5.  Quando  la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, il    
 pagamento  della  sanzione  e,  nel  caso in cui siano state irrogate    
 sanzioni  diverse,  il  pagamento  di  quella piu' grave, da chiunque    
 eseguito,  estingue  tutte  le obbligazioni. Qualora il pagamento sia    
 stato  eseguito  dall'autore  della  violazione,  nel limite previsto    
 dall'articolo  5,  comma  2, la responsabilita' della persona fisica,    
 della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 e'    
 limitata all'eventuale eccedenza.    
  6.  Per  i  casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la    
 persona  fisica,  la  societa',  l'associazione o l'ente indicati nel    
 comma l possono assumere il debito dell'autore della violazione.    
  7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche'    
 avvenuta  prima  della irrogazione della sanzione amministrativa, non    
 estingue  la  responsabilita'  della persona fisica, della societa' o    
 dell'ente indicati nel comma 1.     
      In considerazione del fatto che la legge impone al cittadino di effettuare gli aggiornamenti catastali tramite professionista abilitato, che deve pertanto firmare l’aggiornamento, l’Agenzia è tenuta a considerare il professionista quale soggetto destinatario della sanzione.        Cordiali saluti"     secodo me sono fuori di testa.....