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Argomento: LEGGE DI STABILITA' 2016, VIA GLI "IMBULLONATI" DALLA RENDITA CATASTALE
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robertopi
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rubino
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(GURU)
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anonimo_leccese
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Complimenti,..sarebbe il caso di inserirla anche nella discussione sul nuovo doc.fa 03, che a quel che si legge entrerà in vigore dal 31 marzo - interessante a pag 10 il punto 3.3.1 - basta con i furbetti del b.c.n.c.
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robertopi
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Il nuoo docfa è in vigore da oggi ed è obbligatoria per chi deve scoporarre gli impianti, resta in vigore la versione utlizzata fino al 31/3, dopo di che non sarà garantita la registrazione. Comunque da una prima lettura mi sembra completa e pare non lasci tanti dubbi. Un dubbio però mi viene nel caso in cui ci siano variazioni planimetriche e contestuale scorporo degli impianti. Saluti
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max70
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Anche, qui, le istruzionioperative sono chiare: un docfa per la variazione e un docfa per lo scorporo di impainti
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max70
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Una curiosità!!!! Sembrerebbe che la dichiarazione degli ascensori sia obbligatoria Sia nel modello 1N-I che 1N-II, almeno da alcune prove su unità importate. Si conferma l'impossibilità di importare i file PDF, ma sono i . DC3.
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SERGIO_1971
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LE LANGHE
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Buongiorno a tutti Alcune considerazioni. CONSIDERAZIONE DI CARATTERE GENERALE La rideterminazione della rendita catastale con l'eliminazione di opere ed impianti penso coinvolgerà una percentuale abbastanza elevata di immobili. Tali categorie di pratiche catastali dovranno essere redatte con la nuova procedura Do.C.Fa. con conseguente stesura della modulistica e degli elaborati grafici secondo direttive della circolare 2/2016. L'Agenzia si ritroverà pertanto una elevata percentuale di unità immobiliari ricatalogata sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista delle destinazioni d'uso e sia dal punto di vista delle tipologia edilizie con relativa suddivisione delle consistenze. E tutto questo secondo loro dovremmo farlo in 4 mesi e mezzo? Un conto era un Docfa semplificato (tipo attribuzione ruralità) con semplice revisione della rendita; un conto e rifare completamente (tra l'altro secondo nuove procedure) planimetrie ed elaborati grafici di grossi complessi industriali dei quali non abbiamo magari nessuna documentazione (quindi necessità di rilievi etc). Oltretutto se mi ritrovo delle situazioni di non corrispondenza tra lo stato di fatto e la sua rappresentazione catastale non posso neanche regolarizzarle in quanto in sede di rideterminazione della rendita debbo ripresentare la stessa situazione grafica senza introdurre modifiche o altre variazioni non connesse a tale rideterminazione; risultato, l'ultima scheda catastale in atti sarà la mia e sarà "sbagliata" (nel senso che non sarà corrispondente allo stato dei luoghi). Io, come minimo, lo evidenzierei in relazione con relativo impegno del dichiarante che, sottoscrivendo la pratica, si impegna alla presentazione di ulteriori variazioni al fine della regolarizzazione di tali modifiche. CONSIDERAZIONE SPECIFICA IN MERITO AI FOTOVOLTAICI Gli impianti FTV ricaduti fino ad ora nelle stime catastali sono principalmente di due tipologie: o sono parte di maggiore unità produttiva e quindi rappresentati sulla planimetria della maggiore unità immobiliare ed elencati come valore all'interno della stima del maggior valore dell'unità stessa, oppure sono unità a se stanti o perchè fini a se stesse (parchi fotovoltaici a terra) o perchè dovevano essere autonomamente individuati (diritto di superfcie su lastrico solare per cessione dello stesso a terzi o per trascrivere contratto di leasing o garanzia a fronte di mutuo ipotecario). Il primo caso non dovebbe presentare particolari problemi (a parte le sopra descritte complicazioni delle operazioni generate dalle direttive della nuova circolare): si ridisegnano gli elaborati grafici e si rielabora la stima al netto degli impianti. Il secondo caso è, a mio avviso, un po più complicato. Nell'ipotesi, molto frequente, di impianto realizzato in diritto di superficie sul lastrico solare (rappresentante la copertura dell'edificio produttivo sottostante) l'unità classata come D1 individuava unicamente l'impianto (pannelli+quadri+inverter) in quanto il "suolo" (tetto del capannone) non appartiene all'impianto (ma al concedente il diritto di superficie) e non vi sono altre strutture in quanto i quadri elettrici e gli inverter sono frequentemente "ospitati" o su rastrelliere addossate sulle pareti del capannone o in locali del capannone riadattati a tale scopo (in entrambe i casi regolamentati con servitù a favore dell'impianto FTV ed a carico dell'unità produttiva). Dal punto di vista grafico potrà rimanere valida la regola di rappresentare il perimetro della copertura e la sagoma tratteggiata delle stringhe di pannelli; ma dal punto di vista estimativo, eliminando dalla stima pannelli, quadri ed inverter, cosa mi rimane? Che facciamo, mettiamo 1 Euro simbolico di rendita tanto per fare "camminare" il sofware (soluzione da "prima repubblica")!!?? Si potrebbe pensare di sopprimere la UIU ma ci sono due argomentazioni che lo sconsigliano; in primo luogo la norma fondamento del Catasto Fabbricati "costituiscono unità immobiliari tutte le costruzioni o porzioni di esse in grado di fornire autonoma capacità reddituale" e un impianto FTV di capacità reddituale ne ha fin troppa (vedi le NS. bollette ENEL con relativo contributo pagato da tutti), in secondo luogo tale unità in procinto di essere soppressa è base e fondamento di una trascrizione pregiudizievole contro il proprietario della stessa unità immobiliare ed a favore di una società di Leasing e/o di un istituto di credito e se io la sopprimo mi ritroverò detti creditori che mi inseguono con un forcone in mano. Saluti
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bioffa69
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BRESCIA
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Io penso che la stragrande maggioranza delle uiu in cat.D, sia stata denunciata quando ancora non venivano valutati gli impianti e nemmeno il suolo o le recinzioni ecc.ecc. Per cui in questo caso nulla va fatto. Per tutte le uiu invece dove gli impianti sono dichiarati, sono sicuramente pratiche piu recenti, per cui in linea di massima dove la corrispondenza urbano terreni già verificata, ed i disegni già in formato cad, per cui il tecnico che già aveva prodotto la prima pratica non impiegherà poi così tanto a rifarla stralciando alcuni valori denunciati. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, mi sembra che la circolare spieghi che quelli costituiscono struttura di copertura, vanno valutati, per cui bisogna vedere sempre come sono installati questi pannelli. Invece per quanto riguarda quello che identifichi come secondo caso, la cosa è sicuramente più complicata, vedremo se ci saranno note esplicative della circolare stessa. Saluti
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robertopi
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NAPOLI
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La legge dice che dal 1/1/16 la componente impiantistica non va considerata, pertanto, sono del parere che se bisogna denunciare anche una variazione, sia da preferire la denuncia oridinaria, con relativa causale e quindi apportare le modifiche del caso ed escludere comunque gli impianti. La tipologia ai sensi della L.208/15, è stata prevista per avere un immediato resoconto di quanto quadra quest'operazione, se fossero stati un pochino più lungimiranti, avrebbero dovuto prevedere tale variazione, senza che si caricassero le planimetrie e gratuita, in questo modo si poteva, nel caso, inoltrare due richieste, la prima scaricava gli impianti, la seconda eventualemnte, per denunciare la variazione con nuove planimetrie e dati plano-volumetrici. In ogni caso, chi vuole e libero di optare anche per la doppia denuncia, ma lo trovo un tantinello esagerato ed oneroso. Saluti
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galebba
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quindi la circolare precedente su come andavano accampionati gli impianti fotovoltaici va tutta a quel paese?
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galebba
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03 Febbraio 2016 alle ore 15:56
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circolare 36 e del 2013 per la precisione , visto il fatto che la circolare attuale non fa nessun riferimento alla precedente
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calimero60
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Io non ho letto ancora la circolare. Secondo me non si dovrebbe presentare alcuna planimetria perche' la variazione e' relativa alla sola rendita e non anche alle dimensioni fisiche dell'impianto. Ma per i lastrici solari, se togliamo i pannelli la rendita si abassa del 90%. Possibile?? Non e' che poi le AdE Territorio ci mandano un accertamento sul valore del lastrico solare?
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SERGIO_1971
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LE LANGHE
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"calimero60" ha scritto: Io non ho letto ancora la circolare. Secondo me non si dovrebbe presentare alcuna planimetria perche' la variazione e' relativa alla sola rendita e non anche alle dimensioni fisiche dell'impianto. Ma per i lastrici solari, se togliamo i pannelli la rendita si abassa del 90%. Possibile?? Non e' che poi le AdE Territorio ci mandano un accertamento sul valore del lastrico solare? ISTRUZIONI OPERATIVE "DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 22, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 Le dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono redatte con riferimento ad una sola unità immobiliare urbana per ciascun documento di aggiornamento, e corredate delle planimetrie catastali dell’unità variata. L’unità immobiliare urbana oggetto di tale tipologia di variazione mantiene immutato il proprio identificativo catastale originario." Pertanto occorre presentare le planimetrie anche perchè pare siano ammesse lievi modifiche planimetriche: "Si precisa che, ai fini del controllo di rispondenza tra la planimetria presentata unitamente alla dichiarazione di variazione per scorporo di componenti impiantistiche e quella già agli atti del catasto, assumono rilievo solo le incoerenze che rappresentano fattispecie per le quali è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale, ai sensi dell’art. 17, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. Tali incoerenze comportano la non registrabilità dell’atto di aggiornamento e la restituzione dello stesso al professionista. Di contro, a titolo esemplificativo, non rientrano in tali fattispecie i modesti interventi edilizi che non alterano la natura, lo sviluppo plani-volumetrico e la consistenza delle componenti costituenti l’unità immobiliare e che, pertanto, non hanno diretta influenza sul classamento e sulla stima della rendita catastale della stessa." (testo copiato dalle istruzioni operative) purchè dette modifiche non incidano sulla rendita. Per quanto riguarda la riduzione della rendita, come specificato prima, la costituzione del lastrico solare sulla copertura era fatta unicamente quando l'impianto doveva avere una natura giuridica diversa da quella della struttura sottostante e pertanto occorreva istituire un diritto di superficie (vendita a terzi del diritto, contratto di leasing immobiliare, contratto di mutuo ipotecario); pertanto il "suolo" (tetto del capannone) non fa parte dell'unità immobiliare "impianto FTV" ma è di proprietà dei terzi cedenti il diritto (ditta proprietaria del sottostante capannone) e pertanto togliendo i pannelli, quadri ed inverter rimane l'equivalente di "0". La circolare specifica che i pannelli che dovranno essere computati sono solo quelli costituenti parte integrante della copertura o delle pareti dell'edificio (facendo riferimento all'art. 2 comma 1 lettera B3 del D.M. 19/02/2007 con rimando alle tipologie n. 2,3 e 8 di cui all'allegato 3 "ALLEGATO N. 3: TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA B3 DEL D.M. 19/02/2007) Tipologia specifica 1: Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalita' architettonica della superficie rivestita Tipologia specifica 2: Pensiline, pergole e tettoie in cui la |struttura di copertura sia costituita dai |moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto Tipologia specifica 3: Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o piu' vani interni Tipologia specifica 4: Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici Tipologia specifica 5: Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici Tipologia specifica 6: Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto Tipologia specifica 7: Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura Tipologia specifica 8: Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse" Saluti
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calimero60
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31 Gennaio 2016 alle ore 18:30
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Caro SERGIO 1971, TI RINGRAZIO PER LA PUNTUALITA' E PRICISIONE. PER RICAPITOLARE QUINDI: 1) GLI IMPIANTI FTV posti sui tetti dei capannoni se non fungono da copertura, non fanno parte della struttura del capannone e vanno considerati, ai sensi della nuova norma, valutando solo i valori delle strutture che reggono i pannelli o le stringhe. Giusto? Ma se anche le strutture sono imbullonate, secondo te, vanno valutate ugualmente? Ti faccio un esempio reale. Copertura di serre realizzate con struttura in ferro e pannelli di plexiglass con sovrastante struttura (inbullonata alla struttura portante) per pannelli e pannelli fotovoltaici. Secondo te come va valutata la cosa? Si può pensare alla soppressione del sub visto che è stato creato il subalterno appositamente per costituire i vari diritti? E se no, ci sarà un lastrico solare senza rendita come tutti i lastrici solari? Grazie. Saluti.
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george_ces
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Sebbene in attesa di circolari chiarificatrici, condivido gli ottimi interventi di sergio_1971.
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