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Autore IMU: i chiarimenti del MEF per i fabbricati collabenti e rurali strumentali

rubino
.
(GURU)

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Italia Meridionale

 1 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 09:02

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Autore Risposta

ALCHIMISSA

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 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 23:00

Buona sera, sono Alchimissa, spero di essere nel post giusto, avrei una domanda in merito a questo argomento IMU edifici collabenti.

Da poco ci è stata notificata la richiesta per gli anni 2018-2019-2020 per il pagamento dell'IMU sull'area fabbricabile che è di pertinenza di un fabbricato collabente regolarmente accatastato.

Faccio presente che la stessa richiesta ci era stata fatta per l'anno 2018 per l'immobile in oggetto, abbiamo fatto istanza in autotutela per IMU non dovuta visto che era un 'immobile in categoria F2, istanza peraltro accolta.

In ufficio presso il Comune mi si dice che si non avremmo pagato l'IMU per immobile ma il terreno su cui insiste invece viene considerato come area fabbricabile a tutti gli effetti e tra l'altro con importi stratosferici.

Nella comunicazione precedente di accoglimento dell'istanza non si è fatto alcun cenno a questa loro interpretazione. Mi consigliano di fare ricorso per vedere se si puo' ottenere una categoria inferiore.

Spero di essere stata chiara nell'esposizione del mio problema.

Ora io è da un po' di tempo che ho lasciato la professione in stand by, c'è qualcuno che puo' venirmi incontro con le giuste informazioni, se ci sono i presupposti per fare istanza in autotutela.

A mio parere un terreno che è a servizio di un immobile se pure collabente non puo' essre sganciato cosi' a piacimento degli umori e desideri dei comuni di fare cassa sempre e comunque.

Aspetto una qualche indicazione ed pareri più informati, molto ma molto di più di quanto posso esserlo io.

Grazie a chi potrà darmi utili consigli.

Alchimissa

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samsung

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 1 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2023 alle ore 10:45

Credo ti basti leggere la circolare proposta da rubino per capire. Il problema mi sembra bene esposto.

cordialmente

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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 1 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2023 alle ore 12:51

"ALCHIMISSA" ha scritto:
Buona sera, sono Alchimissa, spero di essere nel post giusto, avrei una domanda in merito a questo argomento IMU edifici collabenti.

Da poco ci è stata notificata la richiesta per gli anni 2018-2019-2020 per il pagamento dell'IMU sull'area fabbricabile che è di pertinenza di un fabbricato collabente regolarmente accatastato.

Faccio presente che la stessa richiesta ci era stata fatta per l'anno 2018 per l'immobile in oggetto, abbiamo fatto istanza in autotutela per IMU non dovuta visto che era un 'immobile in categoria F2, istanza peraltro accolta.

In ufficio presso il Comune mi si dice che si non avremmo pagato l'IMU per immobile ma il terreno su cui insiste invece viene considerato come area fabbricabile a tutti gli effetti e tra l'altro con importi stratosferici.

Nella comunicazione precedente di accoglimento dell'istanza non si è fatto alcun cenno a questa loro interpretazione. Mi consigliano di fare ricorso per vedere se si puo' ottenere una categoria inferiore.

Spero di essere stata chiara nell'esposizione del mio problema.

Ora io è da un po' di tempo che ho lasciato la professione in stand by, c'è qualcuno che puo' venirmi incontro con le giuste informazioni, se ci sono i presupposti per fare istanza in autotutela.

A mio parere un terreno che è a servizio di un immobile se pure collabente non puo' essre sganciato cosi' a piacimento degli umori e desideri dei comuni di fare cassa sempre e comunque.

Aspetto una qualche indicazione ed pareri più informati, molto ma molto di più di quanto posso esserlo io.

Grazie a chi potrà darmi utili consigli.

Alchimissa



Ti chiedo:

-Che superficie ha questo terreno edificatorio?

-Che superficie ha il fabbricato collabente?

-Quando è stato fatto l'accatastamento in F/2 (solo l'anno non la data precisa)?

Saluti

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ALCHIMISSA

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01 Dicembre 2012 alle ore 17:40

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 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2023 alle ore 22:12

Grazie per le risposte.

questi sono i dati, vi è qualche normativa precedente che fa un'interpretazione diversa?

-Superficie totale terreno edificatorio: are 20 ca 27

-Superficie fabbricato collabente: mq 59

-accatastamento fabbricato cat A3 anno 2012

-variazione catastale in F2 anno 2017

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ALCHIMISSA

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01 Dicembre 2012 alle ore 17:40

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 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2023 alle ore 22:16

Samsung, grazie per la risposta, la mia interpretazione dell'italiano presente nella circolare è che, fabbricato ed area pertinenziale sono un unicum e tali rimangono anche se il fabbricato diventa collabente, pertanto esentati dal pagamento dell'IMU fino ad eventuale nuova variazione catastale, pero' voglio fugare ogni mio dubbio o titubanza cercando conferme su chi ne sa piu' di me.

Saluti

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2023 alle ore 08:12

"ALCHIMISSA" ha scritto:
Grazie per le risposte.

questi sono i dati, vi è qualche normativa precedente che fa un'interpretazione diversa?

-Superficie totale terreno edificatorio: are 20 ca 27

-Superficie fabbricato collabente: mq 59

-accatastamento fabbricato cat A3 anno 2012

-variazione catastale in F2 anno 2017



Come immaginavo, l'area di corte è sproporzionata rispetto al sedime del fabbricato: 2024/59 = circa 34 volte.

La norma, anzi la prassi, catastale prevede che la corte debba avere un'estensione di al massimo 10 volte il sedime del fabbricato, e quindi, nel tuo caso, pari al massimo a circa 590 mq.

Ritengo risulta chiaro che l'accorpamento di tale superficie sia stata fatta furbescamente al fine di eludere le imposte dovute.

Per ulteriori approfondimento ti rimando alla circolare 63 del 24/11/1970 a questo link: Circolare 63 del 24-11-1970

in particolare al paragrafo C, punto e);

ed inoltre ti rimando a questo vademecum del catasto terreni: Vademecum catasto terreni

in particolare al paragrafo C nel quale al punto c) precisa che: "Qualora le unità immobiliari non avessero caratteristiche tali per essere accatastate nelle categorie sopra riportate (es. u.i.u. in corso di definizione, in corso di costruzione, etc) la corte di pertinenza non potrà avere un'area superiore a 10 volte la superficie coperta del fabbricato".

Saluti

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2023 alle ore 11:10

"EFFEGI" ha scritto:

Come immaginavo, l'area di corte è sproporzionata rispetto al sedime del fabbricato: 2024/59 = circa 34 volte.

La norma, anzi la prassi, catastale prevede che la corte debba avere un'estensione di al massimo 10 volte il sedime del fabbricato, e quindi, nel tuo caso, pari al massimo a circa 590 mq.



Sempre prezioso il tuo contributo.

Ho dato una scorsa alla circolare dove a pagina 4 C-TM lettera e, fa riferimento ad un'area eccessiva da ridurre.

Un po' pigramente ti chiedo: potresti dare anche il punto preciso dove tale eccesso si quantifica ?

Se vuoi altrimenti mi farò forza e leggerò tutto.

Cordialmente

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2023 alle ore 11:18

"samsung" ha scritto:

Sempre prezioso il tuo contributo.

Ho dato una scorsa alla circolare dove a pagina 4 C-TM lettera e, fa riferimento ad un'area eccessiva da ridurre.

Un po' pigramente ti chiedo: potresti dare anche il punto preciso dove tale eccesso si quantifica ?

Se vuoi altrimenti mi farò forza e leggerò tutto.

Cordialmente



Ciao Samsung

il punto della circolare è solo quello già citato, poi nel vademecum il concetto di quante volte possa essere la superficie della corte pertinenziale rispetto al sedime del fabbricato viene esplicato ulteriormente al punto C punti a) e c) a pag. 18.

Saluti

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2023 alle ore 11:34

@ Effegi e Samsung

Cosa c'entra l'area di corte intesa in senso catastale con l'area edificatoria intesa in senso urbanistico?

Mi sembra che Alchimissa abbia fatto riferimento alla superficie di terreno edificatorio e non alla particella catastale.

Grazie per le vostre risposte

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samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

Messaggi:
2613

Località

 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2023 alle ore 12:03

"cassini" ha scritto:
@ Effegi e Samsung

Cosa c'entra l'area di corte intesa in senso catastale con l'area edificatoria intesa in senso urbanistico?

Mi sembra che Alchimissa abbia fatto riferimento alla superficie di terreno edificatorio e non alla particella catastale.

Grazie per le vostre risposte



Potrebbe esserci un equivoco che solo Alchimissa può sciogliere.

Io ho tradotto le sue parole come se ci stesse informando che esiste un F/2 dotato di ampia corte pertinenziale sottointesa da me come un'unica particella.

Attendiamo che Alchimissa dipanni la questione.

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Malcolm

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19 Novembre 2010

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 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2023 alle ore 16:47

Nella circolare del 70 si dice che l'ufficio chiede la riduzione dell'area accorpata al fabbricato o la riduce d'ufficio. Tutto ciò a quanto pare non è avvenuto e al di là della "furbata" secondo me nulla è dovuto ai fini IMU.

Premesso che anch'io conoscevo la storia di 10 volte l'area del fabbricato ma il vademecum della provincia di Bologna, come tutti gli altri che mi sono capitati sotto mano, non fa riferimento ad alcuna normativa. E qualora esistesse secondo me lascerebbe il tempo che trova.

Penso infine che il catasto non possa mettersi al di sopra della normativa urbanistica. Ad esempio se io ho avuto un permesso per costruire un fabbricato di 100 mq in pianta x 5 piani di altezza su una particella di 2000 mq come può il catasto obbligarmi a scorporare la parte di area eccedente se io ho dovuto sfruttare l'indice dell'intera particella per costruire il mio fabbricato?

Secondo me è solo una prassi che non trova alcun fondamento nella normativa.

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Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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29 Agosto 2022 alle ore 22:25

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 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2023 alle ore 17:25

In questo caso l'unità principale è il terreno edificabile non il manufatto, che peraltro è collabente.

L'IMU è dovuta, purtroppo. ed a nulla è servito unire il terreno al fabbricato collabente per soli fini fiscali,tra l'altro non consentito, come già scritto, neanche se il terreno non era edificabile.

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st-topos

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22 Ottobre 2005

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 1 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2023 alle ore 20:10

Buonasera

Ad Alchimissa è stato notificato un accertamento per il "mancato" pagamento dell'IMU sull'area fabbricabile e basta.

Lui deve contestare al comune se su l'area fabbricabile graffata ad una uiu collabente avente una sua identificazione (particella) l'IMU è dovuta o meno.

Tutta la dietrologia se l'accatastamento è corretto o meno quello non gli è stato contestato per cui non rientrerà nel ricorso che dovrà presentare.

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cassini

Iscritto il:
22 Ottobre 2007

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 09:13

Certo è che se Alchimissa non ci educe di tutti gli aspetti è difficile fare delle analisi centrate.

Ci può essere il caso del F2 con lotto edificabile di completamento;

Ci può essere il caso del F2 con lotto edificabile per intervento diretto;

Ci può essere il caso del F2 con lotto edificabile di altra natura;

Ci può essere il caso del F2 senza lotto edificabile e sul quale il Comune ha fattto delle liberalità considerandolo tale.

Qui da noi per esempio fanno pagare (o facevano vista la nuova disposizione) sulla superficie di sedime del fabbricato F2 come edificabile.

In tutti i modi continuo a non capire cosa c'entri la particella catastale comprensiva delle aree scoperte.

Tutto giusto quanto asserito da Effegi ma riguarda altri aspetti. Non ultimo quello delle caratteristiche per classificare i fabbricati in A1 e A8 (di lusso).

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