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Argomento: IMU: i chiarimenti del MEF per i fabbricati collabenti e rurali strumentali

Autore Risposta

Latemar

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29 Agosto 2022 alle ore 22:25

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 10:17

Se l'F2 è censito con tutta quel po' po' di area edificabile, l'eventuale esito del ricorso non sarà a suo favore.

Forse potrebbe appellarsi al fatto che la destinazione edificabile decade dopo cinque anni, dovrebbe accertarsene all'ufficio urbanistica del comune.

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 10:21

"Latemar" ha scritto:
Se l'F2 è censito con tutta quel po' po' di area edificabile, l'eventuale esito del ricorso non sarà a suo favore.

Forse potrebbe appellarsi al fatto che la destinazione edificabile decade dopo cinque anni, dovrebbe accertarsene all'ufficio urbanistica del comune.



Certo. Sempre che non la reiterino

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 15:03

".....la destinazione edificabile decade dopo cinque anni...." dove lo avete letto....una area edificatoria dopo 5 anni diventa??????.....non paga più l'IMU qiundi?????? ogni 5 anni un nuovo PUC????

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 15:13

@ st-topos

Latemar pensa di parlare a una platea di Toscani.

E' la nostra Legge Regionale che prevede la durata del Piano Strutturale in 20 anni e dei Regolamenti Urbanistici (oggi POC) in 5 anni.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 15:15

taccio

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 15:37

E comunque non è così automatico che dopo 5 anni il Comune tolga tutte le aree edificabili se non iniziate le procedure di progettazione a loro relative.

Le può benissimo riconfermare. E' a totale loro discrezione.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 16:39

Cercavo uno piccolo spiraglio di luce per Alchimissa che mi sa che l'IMU dovrà pagarla tutta.

Non è che posso pretendere di sapere tutti i regolamenti urbanistici d'Italia e le scadenze dei provvedimenti che comunque devono essere regolate in tutto il territorio nazionale.

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 16:40

"Latemar" ha scritto:

Non è che posso pretendere di sapere tutti i regolamenti urbanistici d'Italia e le scadenze dei provvedimenti che comunque devono essere regolate in tutto il territorio nazionale.



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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 18:26

"cassini" ha scritto:
E comunque non è così automatico che dopo 5 anni il Comune tolga tutte le aree edificabili se non iniziate le procedure di progettazione a loro relative.

Le può benissimo riconfermare. E' a totale loro discrezione.



Può fare entrambe le cose per i P.U.E. (i piani particolareggiati) di iniziativa pubblica o privata, se nessuno si è attivato il Comune le dichiara "zone bianche" in cui si possono eseguire solo gli interventi edilizi dimensionati secondo i parametri delle ex zone agricole. In altri tempi non sono zone edificabili, non vengono retrocesse ad (ex) zone agricole e il Comune può "riattivare" l'edificabilità. E i cittadini pagano.

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Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2023 alle ore 18:49

"rubino" ha scritto:
"cassini" ha scritto:
E comunque non è così automatico che dopo 5 anni il Comune tolga tutte le aree edificabili se non iniziate le procedure di progettazione a loro relative.

Le può benissimo riconfermare. E' a totale loro discrezione.



Può fare entrambe le cose per i P.U.E. (i piani particolareggiati) di iniziativa pubblica o privata, se nessuno si è attivato il Comune le dichiara "zone bianche" in cui si possono eseguire solo gli interventi edilizi dimensionati secondo i parametri delle ex zone agricole. In altri tempi non sono zone edificabili, non vengono retrocesse ad (ex) zone agricole e il Comune può "riattivare" l'edificabilità. E i cittadini pagano.



Se il comune non si attiva, l'iniziativa passa al privato. Dovrebbe essere evidente che se il proprietario non esercita il diritto ad edificare sul proprio terreno dopo un certo numero di anni vuol dire che economicamente l'investimento non è più redditizio. Questo è il senso del limite temporale oltre il quale il potere edificatorio deve decadere.

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ALCHIMISSA

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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2023 alle ore 22:48

Buona sera Samsung, mi scuso se non sembra non sia stata abbastanza chiara nella mia esposizione, ch è esattamente come l'ha interpretato lei, la particella F/2 in questione comprende ampia corte pertinenziale.

E chiaro che la particella insiste su un comparto con capacità edificatoria.

Apprendo e convengo sulla mia ignoranza legata alla circolare n. 63 del 24/11/1970 citata da Effegi , per la quale cito testualmente:

e)ove il compilatore del tipomappale abbia indicato nel tipo stesso un’area di corte eccessiva nei confronti della superficie e dell’importanza del fabbricato,l’U.T.E. ne chiede al tecnico la congrua riduzione sul tipo mappale o la riduce d’ufficio,riservandosi- in sede di verifica sopralluogo - di precisare meglio i contorni da introdurre definitivamente in mappa;

*Situazioni che non si sono verificate in fase di accatastamento iniziale del fabbricato sempre con la medesima corte pertinenziale in cat. A/3.

*Inoltre non trovo nel documento presente nel forum o altrove il vademecum esplicativo di cui si parla della percentuale citata successivamente, e tanto meno della pag. 18, potere farmi sapere dove li trovo entrambi.

*Specifico in aggiunta che per gli anni in cui l'abitazione era in A/3 sempre con relativa corte pertinenziale si sono regolarmente pagati i relativi oneri IMU ed il Comune non si è rivalso su alcuna area edificabile da scorporare.

Qui non è questione di fare i furbetti, poichè in alternativa per avere una IMU inferiore si poteva dichiarare l'inagibilità, ma se l'immobile versa in determinate condizioni viene dichiarato collabente, qui sto solo chiedendo quale sia l'esatta interpretazione della circolare citata da Samsung rispetto alla casistica esposta da me, dove a mio avviso è ben chiaro che la particella è un fabbricato collabente e come tale l'area di sua pertinenza non è soggetta a tassazione IMU, fatto salvo l'aver raso al suolo l'edificio in questione, che è invece ben visibile e definito, e se sia corretta l'accettazione in toto da parte dello stesso ufficio tributi dell'istanza persentata per l'IMU non dovuta per poi chiedere l'IMU come area fabbricabile di tutta l'area non edificata. tra l'altro il lotto è ben chiuso e con un unico accesso, non semolicemente un arrea definita su carta.

Cito testualmente dalla stessa circolare: e poi per gli anni successivi la richiesta dell'IMU su tutta l'area

Pertanto, alla luce di quanto sin qui illustrato e sulla base della lettura dell’art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019 il quale, si ricorda, stabilisce che “a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”, è possibile pervenire alle seguenti conclusioni:

1. i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;

2. i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.

In merito, giova evidenziare che anche la giurisprudenza di legittimità è dello stesso avviso. Ed invero, nella massima tratta dalla sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l’ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l’IMU) si legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.

Questo orientamento è stato inoltre ribadito dal medesimo Giudice sia nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019, sia nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020, in cui, proprio in merito all’IMU, è stato autorevolmente ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai

fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di I.C.I.: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620)”.

Spero di essere stata chiara nell'esposizione e tuttavia accetto i pareri più esperti che mi possono aiutare nel fare ricorso correttamente e nell'ambito delle normative vigenti per i periodi richiesti che sono : 2018-2019-2020. grazie ancora a tutti per il fattivo interessamento e pazienza.

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ALCHIMISSA

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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2023 alle ore 00:10

Buona sera Samsung, risulta corretta la sua interpretazione, si tratta d un fabbricato collabente con area pertinenziale graffata, particella unica.

Io mi sono attenuta all'interpretazione contenuta nel chiarimento del MEF che cito testualmente:

Pertanto, alla luce di quanto sin qui illustrato e sulla base della lettura dell’art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019 il quale, si ricorda, stabilisce che “a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”, è possibile pervenire alle seguenti conclusioni:

1. i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;

2. i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.

In merito, giova evidenziare che anche la giurisprudenza di legittimità è dello stesso avviso. Ed invero, nella massima tratta dalla sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l’ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l’IMU) si legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.

Questo orientamento è stato inoltre ribadito dal medesimo Giudice sia nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019, sia nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020, in cui, proprio in merito all’IMU, è stato autorevolmente ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di I.C.I.: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620)”.

*Per quanto concerne la Circolare 63 del 24-11-1970 citata da EFFEGI, alla lettera e) ove il compilatore del tipo mappale abbia indicato nel tipo stesso un’area di corte eccessiva nei confronti della superficie e dell’importanza del fabbricato, l’U.T.E. ne chiede al tecnico la congrua riduzione sul tipo mappale o la riduce d’ufficio, riservandosi- in sede di verifica sopralluogo - di precisare meglio i contorni da introdurre definitivamente in mappa;

Rispondo che, pur essendovi stato l'errore originale da parte del tecnico, in fase di accatastamento, all'epoca non vi è stata alcuna comunicazione e o contestazione, il fabbricato con corte pertinenziale è stato accatastato in cat A/3 e sul di eso si è regolarmente pagata l'imposta IMU per gli anni in cui il fabbricato era utilizzabile e per il quale, il Comune, non ha fatto alcuna comunicazione.

Ma, se come sostiene qualcuno, si cercava di fare i furbi potevano semplicemente dichiararne l'evidente inagibilità e pagare l'IMU al 50% e non le cifre esorbitanti che sta richiedendo attualmente.

Tra le altre cose, nel tempo ed in seguito ai tristi eventi dell'alluvione che interessò il comune in maniera nefasta, quell'area venne sottoposta a vincolo idrogeologico e lo è tutt'ora, pertanto il valore applicato, nel caso, sarà suscettibile di notevole riduzione.

Nell'ipotesi di una applicazione alla lettera del concetto di area pertinenziale non superiore a 10 volte la superficie dell'immobile, sarebbe auspicabile che il comune possa chiedere il pagamento dell'IMU per l'area restante, considerandola area fabbricabile, ovvero su 1434 mq.

Fa pensare, inoltre, che l'accoglimento in toto da parte del comune dell'istanza in autotutela per di IMU non dovuta dell'anno 2017 sulla particella, non coincida come linea interpretativa con la successiva richiesta di IMU, per sola area fabbricabile, della stessa particella, ma decurtata della porzione edificata, per i successivi anni 2018-2019-2020. Due pesi, due misure, in questo caso la "furberia" o giusta interpretazione potrebbe essere quella del comune?

Ora lungi da me cercare escamotage, il fine è quello di arrivare con l'ufficio tributi ad una definizione corretta ed equa per entrambi, quindi vi ringrazio per gli interventi e leggo con interesse per poter ampliare la conoscenza in materia, colmare mie evidenti lacune ed articolare l'istanza in maniera esaustiva per cliente e Comune.

Sperando di essere stata maggiormente esaustiva vi ringrazio per la vostra fattiva collaborazione.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2023 alle ore 00:58

Dico la mia,

i documenti di prassi citati sono a mio avviso chiari e significativi,

la circolare ultima tratta iil suo caso (F/2 con corte) e sentenzia che non è conteggiabile tra le aree edificabili e pertanto nulla è dovuto al comune in tema di IMU,

la questione della corte spoporzionata è trattata nell'altra circolare, ma viene detto che l'UTE/AdE avrebbe dovuto esercitare una richiesta di riduzone di tale area, cosa non avvenuta, pertanto il suo cespite contina ad essere compreso tra i beni non soggetti a tassazione IMU,

rimane la questione del ricorso: come tutti i ricorsi è soggetto a interpretazioni dei giudici che tratterrano il caso e non è garantibile nessun risultato,

sul piatto va messa la circolare ultima che è tranciante, mentre la questione della sproporzione è fumosa, poco chiara, chissà se verrà mai sollevata da qualche attore e anche se venisse sollevata, (fossi in lei me ne guardrei bene dallimpostare la discussione concedendo sto benedetto 10% in quanto non è per nulla certo che riguardi il suo caso o qualsiasi altro caso) perchè l'UTE ha iconsiderarato corretta ?

Non ho tempo per divertirmi a studiare la questione del 10%, ma ritengo che non sia molto fondata; la norma vuole che sia censita come corte esclusiva quella parte di terreno che è funzionale all'utilizzo della abitazione senza definire la quantità o la proporzione. Attualmente in atti ci sono quei 2000 mq e può essere che il geometra e la proprietà abbiano definito quei 2000mq funzionali all'utilizzo della abitazione ed il Catasto nulla ha eccepito a suo tempo, quando l'immobile verrà ristrutturato potrete ridefinire tale area.

Insomma, non credo che nessuno di noi possa abbozzare una sorta di ricorso. Lei deve prendere i dati citati ed elaborarli, e siccome le sentenze non sono garantibili lasciar scegliere ai suoi clienti come proceder tenendo conto del bilancio costi/benefici.

Di più al momento non so dire.

Cordialmente

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2023 alle ore 07:31

Buongiorno

Chiedo a samsung cosa sia quel "10%" poichè non mi è chiaro, ma forse mi è sfuggito qualche intervento precedente.

La circolare da me citata parla di "10 volte" e non del "10%".

Detto questo, chiarisco e concordo con Cassini e Latemar che l'aspetto CATASTALE e quello URBANISTICO sono due cose MOLTO distanti tra loro, e, a volte, si tende a travisare questo concetto.

Chiedo ad Alchimissa, a che data risale l'epoca di costruzione del fabbricato "ex A/3", e, soprattutto, se alla data di costruzione di detto fabbricato l'area "pertinenziale" era già inquadrata come edificabile oppure era un terreno senza questa vocazione edificatoria.

Inoltre le chiedo: se un domani il proprietario vorrebbe procedere alla demolizione (ma anche ad un ampliamento) del fabbricato esistendo per ricostruirlo o ampliarlo, può utilizzare la superficie "pertinenziale" al fine di poter sfruttare l'attuale indice fondiario di fabbricabilità?

Ancora, le domando: se il proprietario del fabbricato procedesse ad un frazionamento per una eventuale vendita di parte di questo "lotto pertinenziale" riqualificandolo in catasto a coltura ordinaria, nel momendo in cui lo andrà a vendere, a che prezzo lo venderebbe? Come terreno ordinario non edificabile oppure edificabile?

Concludo dicendo che il concetto secondo me, se pagare o meno l'IMU è legato alla possibilità o meno di poter utilizzare dal punto di vista urbanistico (per gli anni 2017 e seguenti) questo terreno come edificatorio.

Se la sua volumetria è STATA GIA' SFRUTTATA in pieno, allora nulla question, il terreno è una mera corte pertinenziale al fabbricato non soggetta a tassazione IMU, se invece è ancora sfruttabile, in tutto o in parte, dal punto di vista urbanistico, a nulla rileva l'accatastamento "furbetto", ma conta l'attuale inquadramento urbanistico, e quindi, il terreno è soggetto in tutto o in parte a tassazione IMU.

A volte, non voglio dire sempre, in questi casi si tende proprio ad accorpare al fabbricato corti esagerate al solo fine di "nascondere" il terreno al catasto terreni facendolo diventare "ente urbano" censendola tutta al catasto fabbricati, caso mai senza neanche considerare la sua "quota di incidenza" per il classamento dell'edificio, o, meglio ancora, come si faceva prima della circolare 2E del 2016, laddove comune ad almeno due unità immobiliari, veniva censita addirittura come Bene Comune Non Censibile (BCNC).

Quanto sopra, sono solo le mie considerazioni, che, senza documentazione alla mano, restano solo delle mere considerazioni astratte, scritte senza alcuno scopo polemico, ma al solo fine di contribuire a questa interessante discussione.

Saluti e buona giornata.

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Malcolm

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19 Novembre 2010

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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2023 alle ore 10:41

sembra che siamo tutti d'accordo che urbanistica e catasto siano l'una indipendente dall'altra.

Infatti io posso tranquillamente accatastare un fabbricato totalmente abusivo e pagarci l'imu senza che questo "sani" il mio fabbricato.

L'imu dipende esclusivamente dalla rendita catastale e quindi dal catasto e pertanto il comune non può metterci bocca.

Per EFFEGI. Forse samsung intendeva che il fabbricato deve coprire almeno il 10% lotto che poi sarebbe la stesso cosa dire che il lotto non può essere maggiore di 10 volte la superficie del fabbricato.

Ripeto quanto già detto nell'altro post. La circolare è chiarissima, almeno per me. Per unità immobiliari censita a CF privi di rendita catastale l'Imu non è dovuta.

Per quanto riguarda l'eventuale ricorso io farei prima un'istanza di autotutela (non so se è già stato fatto) giusto per dire "te l'avevo detto e non mi hai ascoltato" e poi non vi è altra strada che rivolgersi ad un professionista della materia.

Sia ben chiaro, come già detto da samsung, poi dipende dal giudice che ti ritrovi davanti. Magari è ubriaco è ti da pure torto.

Poi queste sono solo le mie personali considerazioni.

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