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Argomento: CILA Direzione Lavori e Ultimazione

Autore Risposta

anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 01 Gennaio 2024 alle ore 20:36

"rubino" ha scritto:
Si, vabbuò, ma si può sapere chi è Pagliai o l'unico a non conoscerlo sono io?





youtu.be/564KNRZbEUs?si=BxR4McP7O85TiqzU

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Francesco2015

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 0 -  0 - Inviato: 01 Gennaio 2024 alle ore 23:15

"cassini" ha scritto:


@ Francesco2015

Francesco gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria non strutturale e quindi soggetti a nessuna comunicazione, CIL e CILA sono classificati come EDILIZIA LIBERA.




Carlo, scusami ma qui non ti seguo. Gli interventi classificati in EDILIZIA LIBERA non necessitano di alcun titolo abilitativo edilizio.

Inoltre ritengo che, nonostante si tratti di interventi a basso livello progettuale, comunque sia siamo tenuti a controllare l'esatta realizzazione degli stessi, anche perchè il committente non è tecnico e deve avere il nostro supporto, quindi progetto, DLL, ultimazione.

Poi può darsi che ci siano differenze tra regioni...

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Francesco2015

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10 Settembre 2015 alle ore 13:01

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 0 -  0 - Inviato: 01 Gennaio 2024 alle ore 23:16

"Orlando1973" ha scritto:


Buongiorno per me la CILA è un titolo edilizio come un'altro (SCIA -SCIA AP - PDC) , quindi asseverazione , direzione lavori e fine lavori .

Difatti anche solo guardando la modulistica (io opero in regione lombardia ma dovrebbe essere uguale in tutta italia ) è richiesta la figura del direttore lavori , non è ben chiaro il discorso del fine lavori ma io lo deposito sempre .

Che poi la CILA sia nata per sgravare il committente da oneri vari questo è un'altro discorso perche' in pratica non lo è (alcuni committenti meriterebbero solo pedate nel c.) .

Altro trema è pretendere di non avere responsabilità nel deposito di una CILA , se il timore è questo è meglio cambiare mestiere , ormai qualuque cosa si depositi e/o si sottoscriva , è un'assunzione di responsabilità varia .

Auguro a tutti un buon anno .



Condivido tutto.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 01 Gennaio 2024 alle ore 23:51

@Cassini

Francesco e Orlando sono molto confusi sul tema.

Penso sia opportuno che tu rispondessi per chiarire meglio.

Comunque la lettura della guida di Geoalfa già è in grado di chiarire tutto anche se c'è qualche imprecisione che ho trovato:

Principlai allegati alla CILA, vi sono:

> Relazione tecnica asseverata del tecnico dove non è obbligo dichiarare la legittimità della preesistente.

CILA in sanatoria


Infine, se gli interventi realizzati (togliere il non) ricadono tra quelli subordinati a SCIA o PdC c'è il rischio di essere soggetti a responsabilità più importanti, anche di natura penale con la demolizione o rimozione dell'abuso, oltre all'arresto fino a 2 anni ed una multa fino a 51.645 euro.

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 10:15

"Francesco2015" ha scritto:
"cassini" ha scritto:


@ Francesco2015

Francesco gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria non strutturale e quindi soggetti a nessuna comunicazione, CIL e CILA sono classificati come EDILIZIA LIBERA.




Carlo, scusami ma qui non ti seguo. Gli interventi classificati in EDILIZIA LIBERA non necessitano di alcun titolo abilitativo edilizio.

Inoltre ritengo che, nonostante si tratti di interventi a basso livello progettuale, comunque sia siamo tenuti a controllare l'esatta realizzazione degli stessi, anche perchè il committente non è tecnico e deve avere il nostro supporto, quindi progetto, DLL, ultimazione.

Poi può darsi che ci siano differenze tra regioni...



Infatti Francesco

La CILA non è un titolo abilitativo edilizio ma una semplice Comunicazione.

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Latemar

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29 Agosto 2022 alle ore 22:25

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 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 10:30

Gli interventi classificati in EDILIZIA LIBERA sono tutti quelli che non necessitano di:

- Permesso autorizzativo da parte del Comune (PdC).

- Pratica edilizia nella quale vi è obbligo di esame da parte degli organi di controllo che hanno facoltà di annullare o sospendere la pratica e far ripristinare o adeguare la situazione allo stato legittimato o da legittimare (SCIA).

- Pratica di Sanatoria di accertamento di conformità a seguito di interventi realizzati in assenza di titolo autorizzativo.

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SIMBA6464

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Adria Città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 10:36

Salve



non dimentichiamo che l'edilizia libera se rientarnte nella casistica potrebbe essere soggetta alla normativa sicurezza cantieri dlgs 81/08.

e comunque gli organi comunali possono comunque controllare sul posto se effettivamente si tratta di edilizia libera, se poi c'è una segnalazione da parte di qualcuno allora il controllo arriva di sicuro.

cordiali saluti

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 11:49

"SIMBA6464" ha scritto:
Salve


e comunque gli organi comunali possono comunque controllare sul posto se effettivamente si tratta di edilizia libera, se poi c'è una segnalazione da parte di qualcuno allora il controllo arriva di sicuro.

cordiali saluti



Il controllo da parte dell'autorità si limita esclusivamente all'attività edilizia in corso di esecuzione sul luogo esaminato ed il soggetto controllato è il proprietario dell'immobile insieme all'eventuale impresa nominata esecutrice dei lavori presente in cantiere al momento del sopralluogo. Il progettista/asseveratore dell'eventuale CILA non viene chiamato in causa e la comunicazione serve al controllore per individuare eventuali illeciti commessi dal proprietario. Viene chiamato in causa, nel corso dell'esecuzione delle opere, anche il direttore dei lavori, solo se questi è soggetto nominato dal proprietario. Il direttore dei lavori può essere soggetto distinto dal progettista asseveratore. Essendo una comunicazione l'ufficio del comune nell'ambito delle fasi di controllo non entra nel merito della regolarità della comunicazione CILA in special modo quella dell'asseverazione (se non palesemente falsa del professionista), ma se riscontra gravi motivi di illegittimità edilizia ed urbanistica delle opere eseguite può ordinare al proprietario di sospendere i lavori ed ordinare l'adeguamento alla normativa con il deposito di integrazioni alla pratica edilizia oppure il ripristino allo stato iniziale dell'immobile qualora sia impossibile adeguarli alla normativa vigente.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 12:06

".......ma se riscontra gravi motivi di illegittimità edilizia ed urbanistica...." perchè se riscontra solo "motivi di illegittimità edilizia ed urbanistica" cosa fa? ......tace, secondo te la chiude alla volemose bene??????

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rubino
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(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 12:09

"Latemar" ha scritto:
"SIMBA6464" ha scritto:
Salve


e comunque gli organi comunali possono comunque controllare sul posto se effettivamente si tratta di edilizia libera, se poi c'è una segnalazione da parte di qualcuno allora il controllo arriva di sicuro.

cordiali saluti



Il controllo da parte dell'autorità si limita esclusivamente all'attività edilizia in corso di esecuzione sul luogo esaminato ed il soggetto controllato è il proprietario dell'immobile insieme all'eventuale impresa nominata esecutrice dei lavori presente in cantiere al momento del sopralluogo. Il progettista/asseveratore dell'eventuale CILA non viene chiamato in causa e la comunicazione serve al controllore per individuare eventuali illeciti commessi dal proprietario. Viene chiamato in causa, nel corso dell'esecuzione delle opere, anche il direttore dei lavori, solo se questi è soggetto nominato dal proprietario. Il direttore dei lavori può essere soggetto distinto dal progettista asseveratore.



Quale comunicazione? Al controllore serve tutta la documentazione inviata/consegnata al protocollo. Il sopralluogo non viene pre-annunciato; viene eseguito da un funzionario comunale o da un tecnico esterno appositamente incaricato, sempre accompagnato dalla Polizia locale e sulla scorta della documentazione agli atti municipali. Se si riscontra l'abuso, il tecnico esegue - anche in un secondo momento - il rilievo dell'opera ed il referto tecnico e lo trasmette all'ufficio tecnico comunale affinchè questo ordini la rimozione dell'opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi. L'azione di repressione prosegue con l'accertaemento dell'epoca dell'abuso mediante il ricontro con l'ulteriore documentazione agli atti municipali, anche per la verifica della legittimità delle pre-esistenze. Le responsabilità ed i ruoli le accerta il magistrato.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 12:42

"rubino" ha scritto:

Quale comunicazione? Al controllore serve tutta la documentazione inviata/consegnata al protocollo. Il sopralluogo non viene pre-annunciato; viene eseguito da un funzionario comunale o da un tecnico esterno appositamente incaricato, sempre accompagnato dalla Polizia locale e sulla scorta della documentazione agli atti municipali. Se si riscontra l'abuso, il tecnico esegue - anche in un secondo momento - il rilievo dell'opera ed il referto tecnico e lo trasmette all'ufficio tecnico comunale affinchè questo ordini la rimozione dell'opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi. L'azione di repressione prosegue con l'accertaemento dell'epoca dell'abuso mediante il ricontro con l'ulteriore documentazione agli atti municipali, anche per la verifica della legittimità delle pre-esistenze. Le responsabilità ed i ruoli le accerta il magistrato.



Scusami se non sono stato chiaro. Colpa mia.

Per comunicazione intendo la CILA. La C sta per Comunicazione della data di inizio lavori dichiarata dal proprietario.

Non è la comunicazione da parte del comune che preavverte del sopralluogo in cantiere.

A parte il fraintendimento, Rubino, hai esattamente descritto la procedura di controllo degli organi preposti sull'attività edilizia che si presenta nel territorio.

Aggiungo però che il magistrato entra in gioco nel momento in cui dal sopralluogo il soggetto controllore rileva un attività illecita penalmente rilevante rispetto alla quale viene citato in giudizio sicuramente il proprietario dell'immobile e poi gli eventuali altri soggetti ritenuti solidalmente responsabili del grave comportamento illecito. Si tratta però di opere le quali emerge che non rientrano tra quelle soggette a EDILIZIA LIBERA e presentano irregolarità che contrastano gravemente la normativa urbanistica vigente.

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Orlando1973

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 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 20:21

"Latemar" ha scritto:
@Cassini

Francesco e Orlando sono molto confusi sul tema.

Penso sia opportuno che tu rispondessi per chiarire meglio.

Comunque la lettura della guida di Geoalfa già è in grado di chiarire tutto anche se c'è qualche imprecisione che ho trovato:

Principlai allegati alla CILA, vi sono:

> Relazione tecnica asseverata del tecnico dove non è obbligo dichiarare la legittimità della preesistente.

CILA in sanatoria


Infine, se gli interventi realizzati (togliere il non) ricadono tra quelli subordinati a SCIA o PdC c'è il rischio di essere soggetti a responsabilità più importanti, anche di natura penale con la demolizione o rimozione dell'abuso, oltre all'arresto fino a 2 anni ed una multa fino a 51.645 euro.





Credo che l'unico confuso e che vive in chissà quale mondo sei tu in quanto la leggittimità preesitente non viene dichiarata dal tecnico nella relazione tecnica asseverata ma dal committente nel modello unico titolare (almeno nella modulistica di regione lombardia dove opero) e questa viene richiesta anche per la CILA .

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 00:05

"Orlando1973" ha scritto:
"Latemar" ha scritto:
@Cassini

Francesco e Orlando sono molto confusi sul tema.

Penso sia opportuno che tu rispondessi per chiarire meglio.

Comunque la lettura della guida di Geoalfa già è in grado di chiarire tutto anche se c'è qualche imprecisione che ho trovato:

Principlai allegati alla CILA, vi sono:

> Relazione tecnica asseverata del tecnico dove non è obbligo dichiarare la legittimità della preesistente.

CILA in sanatoria


Infine, se gli interventi realizzati (togliere il non) ricadono tra quelli subordinati a SCIA o PdC c'è il rischio di essere soggetti a responsabilità più importanti, anche di natura penale con la demolizione o rimozione dell'abuso, oltre all'arresto fino a 2 anni ed una multa fino a 51.645 euro.





Credo che l'unico confuso e che vive in chissà quale mondo sei tu in quanto la leggittimità preesitente non viene dichiarata dal tecnico nella relazione tecnica asseverata ma dal committente nel modello unico titolare (almeno nella modulistica di regione lombardia dove opero) e questa viene richiesta anche per la CILA .





Non m stai smentendo e il confuso sono io?

Stiamo parlando delle responsabilità del tecnico asseveratore/progettista e eventuale DDLL in opere rientrati nell'EDILIZIA LIBERA, delle quali non viene comunicata la fine dei lavori.

Ti rendi conto, Orlando?

Non ti conviene confondere la discussione sulla dichiarazione di legittimità eventualmente richiesta a carico del committente perché potrebbe non essere come tu credi.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 09:57

"Latemar" ha scritto:
"Orlando1973" ha scritto:
"Latemar" ha scritto:
@Cassini

Francesco e Orlando sono molto confusi sul tema.

Penso sia opportuno che tu rispondessi per chiarire meglio.

Comunque la lettura della guida di Geoalfa già è in grado di chiarire tutto anche se c'è qualche imprecisione che ho trovato:

Principlai allegati alla CILA, vi sono:

> Relazione tecnica asseverata del tecnico dove non è obbligo dichiarare la legittimità della preesistente.

CILA in sanatoria


Infine, se gli interventi realizzati (togliere il non) ricadono tra quelli subordinati a SCIA o PdC c'è il rischio di essere soggetti a responsabilità più importanti, anche di natura penale con la demolizione o rimozione dell'abuso, oltre all'arresto fino a 2 anni ed una multa fino a 51.645 euro.





Credo che l'unico confuso e che vive in chissà quale mondo sei tu in quanto la leggittimità preesitente non viene dichiarata dal tecnico nella relazione tecnica asseverata ma dal committente nel modello unico titolare (almeno nella modulistica di regione lombardia dove opero) e questa viene richiesta anche per la CILA .





Non m stai smentendo e il confuso sono io?

Stiamo parlando delle responsabilità del tecnico asseveratore/progettista e eventuale DDLL in opere rientrati nell'EDILIZIA LIBERA, delle quali non viene comunicata la fine dei lavori.

Ti rendi conto, Orlando?

Non ti conviene confondere la discussione sulla dichiarazione di legittimità eventualmente richiesta a carico del committente perché potrebbe non essere come tu credi.



Nel modulo CILA soggetto titolare della Regione Lombardia scaricabile a questo link

www.procedimenti.servizirl.it/procedimen...

valido anche per la SCIA, non c'è traccia di riquadro per l'inserimento della dichiarazione di legittimità dell'immobile da parte del titolare/committente della pratica.

Forse, Orlando, tu vivi e operi in un'altra Lombardia.

Aggiungo alcune curiosità rilevate dalla modulistica prodotta dalla Regione Lombardia.

-Il tecnico asseveratore è chiamato "progettista"

-Nel modulo di asseverazione del tecnico è responsabilità del progettista scegliere sì o no (par 33) se è necessario dichiarare lo stato legittimo dell'immobile prima dell'intervento.

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rubino
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"Latemar" ha scritto:
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"Orlando1973" ha scritto:
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Francesco e Orlando sono molto confusi sul tema.

Penso sia opportuno che tu rispondessi per chiarire meglio.

Comunque la lettura della guida di Geoalfa già è in grado di chiarire tutto anche se c'è qualche imprecisione che ho trovato:

Principlai allegati alla CILA, vi sono:

> Relazione tecnica asseverata del tecnico dove non è obbligo dichiarare la legittimità della preesistente.

CILA in sanatoria


Infine, se gli interventi realizzati (togliere il non) ricadono tra quelli subordinati a SCIA o PdC c'è il rischio di essere soggetti a responsabilità più importanti, anche di natura penale con la demolizione o rimozione dell'abuso, oltre all'arresto fino a 2 anni ed una multa fino a 51.645 euro.





Credo che l'unico confuso e che vive in chissà quale mondo sei tu in quanto la leggittimità preesitente non viene dichiarata dal tecnico nella relazione tecnica asseverata ma dal committente nel modello unico titolare (almeno nella modulistica di regione lombardia dove opero) e questa viene richiesta anche per la CILA .





Non m stai smentendo e il confuso sono io?

Stiamo parlando delle responsabilità del tecnico asseveratore/progettista e eventuale DDLL in opere rientrati nell'EDILIZIA LIBERA, delle quali non viene comunicata la fine dei lavori.

Ti rendi conto, Orlando?

Non ti conviene confondere la discussione sulla dichiarazione di legittimità eventualmente richiesta a carico del committente perché potrebbe non essere come tu credi.



Nel modulo CILA soggetto titolare della Regione Lombardia scaricabile a questo link

www.procedimenti.servizirl.it/procedimen...

valido anche per la SCIA, non c'è traccia di riquadro per l'inserimento della dichiarazione di legittimità dell'immobile da parte del titolare/committente della pratica.

Forse, Orlando, tu vivi e operi in un'altra Lombardia.

Aggiungo alcune curiosità rilevate dalla modulistica prodotta dalla Regione Lombardia.

-Il tecnico asseveratore è chiamato "progettista"

-Nel modulo di asseverazione del tecnico è responsabilità del progettista scegliere sì o no (par 33) se è necessario dichiarare lo stato legittimo dell'immobile prima dell'intervento.



Questo è l'elenco della documentazione OBBLIGATORIA trasmessa al SUdE per una CILA banalissima. Tutti, altrimenti la pratica non viene inoltrata e se non lo faccio io come nobilissimo cavaliere, ce ne sono 10.000 fra geom. ing. arch. periti ecc. pronti a farlo; omissis:

ELENCO ELABORATI TRASMESSI
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Immediata
Relazione tecnica
Elaborati progettuali
Delega a soggetto diverso dal titolare
Documento di identità della richiedenti
Dichiarazione legittimità delle pre-esistenze
Dichiarazione di avvenuto pagamento LR n. 41/18*
Lettera di affidamento incarico LR n. 41/18*
Titolo di proprietà

* REGIONE BASILICATA Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale.

Aggiungo: è inoltre dovuta la comunicazione di fine lavori, sia in forma di dichiarazione sia di inserimento della data nello specifico campo della pratica SUdE.

A questo proposito, per rimanere a casa nostra, come mai nessuno si indigna per l'inserimento della frase "Data in cui la variazione si è verificata (ultimazione dei lavori)" nel mod. D1 di DOCFA quando per noi dovrebbe essere riferita al momento in cui la variazione ha prodotto gli effetti di imposizione fiscale sull'U.I?

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