Accertamento tecnico preventivo L'
accertamento tecnico preventivo, disciplinato dall'art. 696 c.p.c., è un procedimento di istruzione preventiva, a carattere sommario e di urgenza
Cos'è l'accertamento tecnico preventivo L'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), art. 696 c.p.c., può essere chiesto al giudice in casi di urgenza che giustifichino un intervento qualificato prima che lo stato delle cose possa modificarsi andando a pregiudicare il processo.
Tale procedimento, al quale si può far ricorso anche durante la causa di merito, è caratterizzato dal presupposto che normalmente venga proposto prima dell'introduzione del giudizio di merito e può avere ad oggetto diritti soggettivi o "status", non meri stati di fatto, privi di autonoma rilevanza economico-giuridica.
Come si propone L'istanza si propone a mezzo di ricorso al giudice che sarebbe competente a giudicare nel merito ovvero, in caso di eccezionale urgenza, al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il ricorso deve specificare i motivi d'urgenza, che rendono necessario far accertare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose.
Laddove consentito espressamente dalla persona interessata, l'accertamento può riguardare anche lo stato fisico sia dell'istante sia della controparte.
Il giudice, verificati i presupposti giuridici dell'istanza ex art. 696 c.p.c.,
fissa, a pochi mesi dal deposito (spesso a distanza di un mese o poco più), l'udienza di comparizione delle parti, laddove necessario, ne assunte le sommarie informazioni, e nomina il consulente tecnico, fissando l'inizio delle relative operazioni.
Nella stessa udienza il giudice, sentite le necessità del Consulente Tecnico d'Ufficio, fisserà un termine massimo (di norma dai 60 ai 120 giorni)
per il deposito della perizia finale. La conclusione del procedimento Il procedimento in esame si concluderà con un mero accertamento e non con una condanna, anche se pare chiaro che tale relazione peritale risulterà elemento probante di una futura
sentenza">sentenza di condanna.
Tale strumento potrebbe, dunque, presentarsi come un
valido tentativo di evitare i lunghi tempi delle cause civili. Qualora, infatti, dall'elaborato peritale derivasse in modo evidente l'effettiva presenza dei reclami del ricorrente, la relativa responsabilità di taluni soggetti partecipanti e la quantificazione dei danni, appare chiaro come il soggetto, al quale il Consulente Tecnico abbia addebitato la responsabilità, dovrebbe, quantomeno, valutare attentamente l'opportunità di adempiere spontaneamente alle richieste del ricorrente, onde evitare un successivo giudizio a proprio carico e, dunque, l'aggravarsi dei costi che sarebbero posti a suo carico.
Le spese dell' [color=#2e697a]accertamento tecnic... vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (cfr. ex plurimis Cass. n. 4156/2012), la quale, se introdurrà il giudizio di merito, ne richiederà il rimborso.
Nel caso in cui il giudice adito rigettasse il ricorso, la domanda potrà essere riproposta.