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Argomento: Notizie sulla redazione degli APE dal 2 ottobre 2014

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 14:15

Ciao, DUCHESSA.

Se leggi il mio intervento

Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 19:32

ho riportato la parte , del DPR del 2013, che interessa la tua domanda, in cui vengono specificati i requisiti che deve avere il tecnico che redige l'APE.



Saluti

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Gioyss

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 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 14:30

"DUCHESSA" ha scritto:
Gentilmente qualcuno saprebbe indicare a Duchessa quali sono i professionisti abilitati

alla formazione di un APE ?

amabili saluti a tutti

DUCHESSA



Tutti i vecchi ingegneri ed architetti, praticamente.

Ora prendo popcorn e patatine

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 16:37

"SIMBA964" ha scritto:

Quindi per come mi stanno spiegando al corso, se non possiedi questo attestato di formazione difficilmente uno è abilitato a fare gli APE dappertutto, proprio perchè sono le varie Regioni che lo richiedono.




Per la Toscana, sul sito della Regione ci sono queste informazioni e disposizioni:

*****************************************

Trasmissione alla Regione di copia dell'attestato di prestazione energetica

Il paragrafo 8 delle Linee Guida Nazionali prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell'attestato di certificazione energetica (ora attestato di prestazione energetica) entro i 15 giorni successivi alla sua consegna al richiedente, a cura del certificatore.

Quindi, in attesa di ulteriori disposizioni, oltre alla trasmissione al Comune, copia del certificato emesso deve essere inviato a Regione Toscana come file alla casella di posta dedicata alla ricezione degli A.P.E. :


...

Il certificato dovrà essere contenuto esclusivamente all'interno di un solo file, esempio pdf, nominato con una stringa contenente le seguenti informazioni:
Data di invio del certificato (anno, mese, giorno) - Partita iva del certificatore o codice fiscale - Numero progressivo del certificato (sarà lo 001 se è il primo attestato che il certificatore redige in Toscana nell'anno in corso).
La stringa sarà quindi così composta:
AAAA_MM_GG-PARTITA IVA o CODICE FISCALE–NUMERO PROGRESSIVO dell'anno in corso

a) Il file in questione dovrà essere completo di firma digitale del o dei professionisti che lo hanno emesso

b) Per coloro che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale, saranno accettati altri formati, in cui siano comunque sempre presenti e riconoscibili l'identificazione chiara dell'immobile interessato nonché la firma e il timbro professionale dei professionisti (ad es. un cartaceo firmato e scannerizzato come pdf)...

*****************************************

Quindi per la Regione Toscana io credo che Simba64 possa tranquillamente depositare l'APE da egli redatto, perchè non viene richiesto nessun attestato di formazione che la legge in certi casi non obbliga a fare, basta che sia riferito ad un immobile sito nell'ambito del territorio regionale specifico.

Comunque la situazione è molto ingarbugliata e il fare il corso di formazione è sempre consigliabile anche quando non è obbligatorio.

Saluti

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 18:56

Ciao Antonio,



Grazie dell'informazione che mi hai fornito per la Toscana.

Questo è quello che prevede la Regione Lombardia, che ha mantenuto il requisito del corso di formazione per poter fare il certificatore, le altre provincie non le conosco.








Accreditamento certificatori energetici Lombardia





Attezione: Questa è una pagina dell'Archivio di Nextville.
Quanto in essa contenuto non viene più aggiornato. Per avere informazioni aggiornate sulle politiche energetiche della regione Lombardia, vi invitiamo a consultare il Dossier Regione Lombardia.


Certificatori energetici e procedure di accreditamento
L'Attestato di Prestazione Energetica, per essere valido, deve essere rilasciato da un soggetto accreditato.

Elenco dei certificatori energetici

Per svolgere l'attività di certificatore energetico è necessario essere iscritti all’elenco dei soggetti certificatori accreditati in Regione Lombardia. La gestione dell’elenco è affidata a Cestec s.p.a.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei certificatori energetici

Con la Dgr 8745 del 22 dicembre 2008 e la Deliberazione della giunta regionale n. 9/4416 del 21 novembre 2012, la Regione aveva definito le regole del sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici.

Nel luglio del 2013 sono stati pubblicati i criteri di accreditamento validi a livello nazionale (Dpr 16 aprile 2013, n. 75). A gennaio del 2014, con la Delibera della Giunta regionale n. X/1216, la Regione si è adeguata alla normativa nazionale, ampliando l’elenco dei titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l'accreditamento come certificatori energetici.

Sono, ora, validi tutti i titoli di studio previsti dal Dpr 75/2013 e quelli appartenenti alla classe di laurea magistrale LM 71 (scienze e tecnologie della chimica industriale), ex Dm 16 marzo 2007.

>> Per conoscere l'elenco dei titoli di studio previsti dal Dpr 75/2013, vedi menu di destra

La Regione precisa altresì che, a differenza di quel che accade a livello nazionale, "rimane invariato il requisito del superamento di uno specifico corso di formazione, con esame finale, per tutti coloro che chiedono di essere accreditati per l’attività di certificazione energetica, indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale".


Diciamo che ancora un pò di marasma esiste.


ciao M.


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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 09:29

Per Stefano.

Sono arrivato alla conclusione che tu potresti certificare un APE in Toscana ma non in Lombardia. E' ininfluente aver frequantato il corso accreditato MISE-MATTM-MIT, che stai facendo. In Lombardia potrebbe essere riconosciuto e potrebbe esserci la possibilità di entrare nell'elenco dei certificatori accreditati, ma non è detto. Iscrizione annuale: più di 100 euro. Comunque farò anche io detto corso (se ci rientro, perchè i termini di iscrizione sono già scaduti).

In Veneto come siete messi ?

Aggiungo

Mi chiedo: a che servirà l'APE unica nazionale se non c'è una uniformità di formazione dei certificatori energetici che va a discrezione delle singole Regioni ??



Ciao.

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 09:52

Buon giorno



In Veneto tutto è permesso



Ciao a presto, Stefano

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2015 alle ore 10:51

Aggiornamento normativo.

Il 15 Luglio 2015 sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale i nuovi decreti sull'efficienza energetica.

Il 18 luglio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di recepimento della direttiva sull’efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE) che stabilisce il quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico.

Da www.ediltecnico.it/27443/direttiva-effic...

Il decreto è entrato in vigore il 19 luglio 2014.


In particolare il decreto di recepimento della direttiva efficienza energetica 2012/27/UE si compone di cinque titoli: Finalità e obiettivi, Efficienza nell’uso dell’energia, Efficienza nella fornitura dell’energia, Disposizioni orizzontali, Disposizioni finali.

In particolare, il testo designa l’ENEA come responsabile per la definizione di una serie di proposte per interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili sia pubblici che privati.

Per i privati è previsto l’obbligo dell’installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore nei condomini e nelle singole unità immobiliari a partire dal 1° gennaio 2017.

Novità per evacuazione dei fumi di scarico delle caldaie
Ma la pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica contiene anche un’importante novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici e aumenta significativamente i casi in cui è possibile scaricare a parete (da 4 a 6), rivedendo le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono beneficiare di tale semplificazione.

In particolare con gli art. 14, commi 8 e 9, è prevista la possibilità di scaricare a parete per i generatori di calore a gas a camera stagna in sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata, ma soprattutto tale semplificazione viene estesa al caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto idonei o comunque adeguabili e qualora vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh.

Le stesse caldaie a condensazione con analoghi limiti di emissione potranno scaricare a parete anche nei casi in cui l’obbligo di evacuare i fumi a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento o il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

In aggiunta a ciò, per i generatori ibridi compatti composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore sparisce qualsiasi condizione di verifica sia dell’impossibilità tecnica che dell’adeguamento dei sistemi fumari.



Saluti

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Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 10:05

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

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 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 10:25

"italiano" ha scritto:
quando si si predispone un APE, quante copie in originale vanno consegnate?grazie



° Se il deposito in comune e regione è telematico:

1_ per locazione due: una copia per il locatore ed una per l'inquilino

2_ per atto di trasferimento, tre: una copia da allegare all'atto ed una ciascuno per le parti venditrice e acquirente.

° Se il deposito in Comune e eventualmente in Regione, avviene a mano si deve aggiungere ovviamente la copia in originale da depositare cartacea all'ente preposto.

Questo è quello che so io.



Saluti

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Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 10:40

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

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 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 10:54

Se intendi la norma di quante copie in originale deve produrre il tecnico redattore, non mi risulta ci sia una norma specifica. sapere invece quante copie minimo occorrano, dipende dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

Io stampo sempre usualmente tre copie in originale. Al comune ed alla Regione invio i file firmati digitalmente per via informatica.



Saluti

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Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 11:04

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

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Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 11:08

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

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 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 11:09

"italiano" ha scritto:
io nelle compravendite stampo una originale a colori e una copia in bianco e nero e invio il pdf/A firmato con firma digitale alla PEC del settoreEnergia della regione

Saluti



Si ma una copia in originale al Notaio la devi produrre per allegarla all'atto notarile. Poi, alla committente non dai niente ?

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 12:56

"italiano" ha scritto:


quindi ogni notaio si fa il proprio "regolamento"



No aspetta da noi il Notaio è l'unico responsabile della validità dell'atto che va a stipulare, in materia di APE, quindi deve obbligatoriamente assicurarsi che all'atto venga allegata una copia in originale dell'ape per ogni immobile trasferito altrimenti la legge applica dure sanzioni.

Almeno dalle mie parti è così per tutti i Notai.



Saluti

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