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Autore planimetria catastale in un contenzioso

jeanpier01

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23 Maggio 2012

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 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2015 alle ore 16:44

Buongiorno a tutti

molto probabilmente dovrò fare da CTP in un contenzioso tra confinanti per una tettoia.

Mi sono permesso di prelevare la piantina planimetrica dell'abitazione della controparte.

La mia domanda è questa: posso prelevare la piantina di questa abitazione oppure violo qualche legge?
Sono autorizzato ad allegare questa planimetria (cioè la piantina della casa della controparte) nella mia relazione?
Eventualmente la posso esibire davanti al giudice, oppure rischio di beccarmi qualche denuncia?



grazie a tutti

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Autore Risposta

robertopi

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16 Dicembre 2004

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2015 alle ore 18:09

Chi ti ha delegato? Hai fisicamente una delega? Nel form di richiesta di visura planimetria, cosa hai scritto?

Non vorrei che tali leggerezze fossero motivo di decisioni drastiche, mi riferisco al fatto, che per l'uso indisciplinato e improprio che qualcuno fa di strumenti non accessibili, se non espressamente autorizzati, sia poi negato a tutti di usufruirne. Chiaro, questa mia preoccupazione è molto remota.....ma non si sa mai, nel paese di pulicnella tutto è possibile.

Comunque, se fossi in te starei ben attento a divulgare la planimetria.

e per rinfrescarti la memoria, leggiti questo

www.geolive.org/normativa/provvedimenti/...

saluti

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2015 alle ore 18:12

Salve

Questo è il provvedimento che regola la richiesta delle planimetrie, in particolare art. 3 e 4.

Per cui se non hai un incarico specifico firmato da un avente diritto sicuramente rischi qualcosa.

Prot. n. 47477 del 16 settembre 2010


PROVVEDIMENTO 16 settembre 2010

Disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie
catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti
di aggiornamento catastale

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto l’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente le
procedure telematiche di registrazione, trascrizione e voltura;

Visti gli artt. 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernenti le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze, le
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e le norme penali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;

Visto l’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per
l’anno 2005), concernente la presentazione degli atti di aggiornamento per via
telematica;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione
digitale;

Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, concernente i termini, le
condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di
aggiornamento degli atti catastali;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l’art. 2, comma 68, il quale prevede che
le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio;

Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 12 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalità
di esecuzione delle visure catastali;

Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 13 giugno 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, concernente il
regolamento sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in
particolare l’art. 15, concernente gli atti sottratti all’accesso;

Visto l’art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di aggiornamento
del catasto;

1



Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che
la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti
internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta
Ufficiale;

Considerata la necessità di rendere disponibile il servizio di consultazione telematica
delle planimetrie catastali ai soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti
tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano ed ai pubblici ufficiali incaricati
della stipula di atti concernenti beni immobili;

DISPONE

Articolo 1
(Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alla consultazione
delle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane, con esclusione di quelle
relative agli immobili censiti nelle categorie B/3 (prigioni e riformatori), D/5 (istituti
di credito, cambio ed assicurazione), E/5 (fabbricati costituenti fortificazioni e loro
dipendenze).
2. Non è in ogni caso consentito l’utilizzo
delle planimetrie degli immobili che,
ancorché non censiti nelle categorie di cui al comma 1, hanno la medesima
destinazione d’uso e di quelle relative ad obiettivi sensibili per la sicurezza dello
Stato.
3. Non sono, altresì, utilizzabili le planimetrie dichiarate non conformi dagli Uffici, in
quanto non redatte sulla base delle regole catastali.
Articolo 2

(Servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali)

1. L’accesso
al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio (SISTER) per la
consultazione delle planimetrie catastali è consentito ai soggetti abilitati alla
presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio
urbano di cui all’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai
notai, nonché ai segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati
all’utilizzo delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463.
Articolo 3

(Richiesta di consultazione)

1. La consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione, con
firma digitale, di apposita richiesta attraverso l’accesso al sistema telematico
dell’Agenzia del Territorio.
2. Il soggetto richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:
a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale, incaricato da parte di uno dei soggetti titolari di diritti reali
sull’immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto
edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti
concernenti l’immobile, nonché dall’autorità giudiziaria;

b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti
l’immobile.

2



3. L’incarico professionale, di cui al comma 2 lettera a), è conservato, in originale, dal
soggetto richiedente, per un periodo di 5 anni.
Articolo 4

(Utilizzazione dei dati)

1. I dati acquisiti per via telematica, in relazione all’incarico ricevuto, possono essere
utilizzati esclusivamente per i fini consentiti e nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di riutilizzazione commerciale e di protezione dei dati
personali.
Articolo 5

(Attivazione del servizio)

1. La data di attivazione del servizio di cui al presente provvedimento è stabilita con
comunicato del Direttore dell'Agenzia del Territorio, pubblicato sul sito internet
all'indirizzo www.agenziaterritorio.it.
Articolo 6

(Controlli, sospensione e chiusura del servizio)

1. L’inosservanza degli obblighi del presente provvedimento determina la sospensione
o la chiusura del servizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento, ferma
restando l’applicazione dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. L’Agenzia
del Territorio ha facoltà di effettuare i controlli volti a verificare
l’osservanza degli obblighi di cui al presente provvedimento.
Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Territorio,
ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 16 settembre 2010

Il Direttore dell’Agenzia
Firmato: Gabriella Alemanno

3




Saluti cordiali, Stefano




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geoalfa

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-

 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2015 alle ore 19:09

QUOTO RobertoPi!

@ Stefano detto SIMBA964!

Mi dispiace farti notare a Te che sei un assiduo frequentatore :

il detto Provvedimento è ben presente nelle NORMATIVE, qui:

http://www.geolive.org/normativa/provv...

@ jeanpier01
se avessi fatto una semplicissima ricerca, come questa avresto notato che già c'era :

http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...

e avresti dovuto rispettare le regole del sito ed accodarti alla discussione più appropriata al tuo caso!

Se rispettiamo le regole, sarebbe più facile fare le ricerche che a noi servono per aggiornarci.....

E poi non venitemi a dire che sono noioso!

saluti

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jeanpier01

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 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2015 alle ore 22:57

Ho effettuato delle ricerche sul forum ma non ho trovato nulla che togliesse il mio dubbio perciò, per non andare out topic, ho preferito aprirne uno nuovo.



Attualmente non ho dato la piantina a nessuno proprio perche non so a cosa posso andare incontro; mi sono permesso di consultarla solo per avere conferma dell'abuso che avevano commesso.

l'ho voluto fare anche perche la controparte potrebbe presentare un nuovo docfa (a conclusione di questi lavori non in regola) e quindi presentare una nuova planimetria e di fatto cancellare traccia dell'abuso anche a livello catastale

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jeanpier01

Iscritto il:
23 Maggio 2012

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254

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 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 08:13

Buongiorno a voi

Torno sull'argomento in quanto stamattina, a mente fresca, ho approfondito la normativa che molto gentilmente mi avete indicato.

Il punto saliente penso sia proprio il comma 2 dell'art. 3

Il soggetto richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:

Professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da parte di uno dei soggetti titolari di diritti reali sull’immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile, nonché dall’autorità giudiziaria;



da queste parole io interpreto che un tecnico può prelevare delle piantine se gli occorrono per aggiornamenti catastali e solo se incaricato da un avente diritto. Mi cconfermate anche voi?

In questo caso vi chiedo un altra cosa: puo un cittadino richiedere una planimetria di un immobile non suo, ovviamente supportato da una giusta motivazione?

Nel mio caso cosa deve fare il confinante A per richiedere la planimetria del confinante B che gli sta commettendo un abuso?

Grazie a tutti per l'aiuto e per la pazienza

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SIMBA964

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20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 08:14

Salve

x Geoalfa: Gianni hai ragione sarebbe stato più saggio da parte mia far usufruire la banca dati di geolive.org, anche perchè è completamente gratuita per uomini come te che gli dedicano molto tempo, per cui mi scuso.

x ieanpier01: nessuna traccia dell'eventuale abuso verrà cancellato se una nuova planimetria dovesse essere ripresentata, invocando la legge n. 241 puoi tranquillamente chiedere la storia grafica di tutte le planimetrie presenti nella busta interessata, non preoccuparti per questo.

Saluti cordiali

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 08:31

Stefano mi scuserai ma non sono affatto d'accordo, la 241 è un accesso agli atti "amministrativi" la planimetria non mi pare rientri tra questi, poichè di natura assolutamente privata. La risposta a Janpier01, è no!! Non puoi, richiedere la planimetria, nemmeno con una giusta motivazione, a meno che tu non sia delegato dal proprietario, detto ciò, in fase di contezioso, nella tua qualità di CTP, sosterrai l'avvocato di parte e/o il CTU affinchè quest'ultimo prelevi la planimetria, su espressa autorizzazione del giudice.

Ritengo, da parte mia, che l'argomento si possa concludere qui, janpier01 ha tutte le risposte che gli occorrono.

Saluti

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SIMBA964

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20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 08:41

Ehh Roberto sono le 8,00 di mattina e sono ancora un pò addormentato.

Roberto sorry, mi sono dimenticato di precisare, come hai giustamente specificato tu, che ci deve essere delega di un avente diritto o dall'autorità giudiziaria.

Più che altro era per dire a ieanpier01 che la storia grafica delle planimetrie non può scomparire nel nulla.

Saluti cordiali

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jema

(GURU)

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 10:10

Desideravo far presente, visto che fino ad ora ancora nessuno lo ha fatto, che per documentare la realizzazione di un abuso edilizio (evidenziandone oltre alle sue caratteristiche tipologiche e strutturali anche quelle dimensionali) hanno inventato ausili tecnologici quali: macchine fotografiche, video-camere ed affini.



MP x jeanpier01
Per quanto riguarda l'azione che, coscientemente o meno, hai compiuto; se fossi il Legale della controparte e venissi a conoscenza di questa Tua leggerezza, non esiterei un attimo a denunciarti agli Organi competenti.

Saluti cordiali
Emanuele

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totonno
(GURU)
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19 Maggio 2006

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 10:19

"jeanpier01" ha scritto:
Ho effettuato delle ricerche sul forum ma non ho trovato nulla che togliesse il mio dubbio perciò, per non andare out topic, ho preferito aprirne uno nuovo.



Attualmente non ho dato la piantina a nessuno proprio perche non so a cosa posso andare incontro; mi sono permesso di consultarla solo per avere conferma dell'abuso che avevano commesso.

l'ho voluto fare anche perche la controparte potrebbe presentare un nuovo docfa (a conclusione di questi lavori non in regola) e quindi presentare una nuova planimetria e di fatto cancellare traccia dell'abuso anche a livello catastale



Non l'hai consultata, l'hai prelevata da sister, senza avere la delega del soggetto avente diritto su quell'immobile a cui fa riferimento la planimetria. Quindi hai già trasgredito la norma che ti consente di prelevare le planimetrie in rete. Hai già fatto l'abuso. Puoi solo nasconderlo alla controparte che però può sempre richiedere al catasto se ci sia stato un tecnico che abbia compiuto il fatto ai loro danni senza il loro consenso. Per come è impostata la norma è come se entrassi in casa d'altri. Se venissi a sapere che tu hai prelevato una planimetria di un mio immobile qualsiasi sia la tua giustificazione sarei molto incacchiato, come penso lo saresti tu per casa tua.

Poi ha ragione Robertopi, abbiamo faticato tanto per ottenere la possibilità di prelevare le planimetrie e sappiamo benissimo perchè l'Agenzia ostacolava in tutti i modi. Conosceva i suoi polli. Purtroppo come categoria professionale non riusciamo ad essere ligi alle regole perchè non le capiamo o facciamo finta e questo va tutto a danno di tutti.

Hai fatto un azione che è come un dispetto rivendicativo nei confronti della controparte che pensi abbia commesso un abuso a tuo sfavore per una tettoia. Non andrebbe mai fatto perchè si favorisce in questo modo l'innesco un meccanismo che alimenta la lite. Il professionista deve fare il contrario, deve cercare assieme agli altri consulenti di parte di trovare gli elementi per trovare un accordo.

Saluti.

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 10:38

"jeanpier01" ha scritto:
...da queste parole io interpreto che un tecnico può prelevare delle piantine se gli occorrono per aggiornamenti catastali e solo se incaricato da un avente diritto. Mi cconfermate anche voi?[/color]


SI. Te lo confermo il prelievo da sister è valido solo per le motivazioni previste nella succitata norma. E non per altri motivi.

"jeanpier01" ha scritto:
In questo caso vi chiedo un altra cosa: puo un cittadino richiedere una planimetria di un immobile non suo, ovviamente supportato da una giusta motivazione?


NO. Un cittadino non può richiedere alcuna planimetria di altri, senza delega, altrimenti si configura la "violazione della privacy".

"jeanpier01" ha scritto:
Nel mio caso cosa deve fare il confinante A per richiedere la planimetria del confinante B che gli sta commettendo un abuso?


Per richiedere una planimetria di altri il cittadino ha due possibilità:

1° farsi delegare dal legittimo proprietario, e credo, sia una strada difficilmente percorribile;

2° ricorrere al giudice. E anche qua la vedo dura a giustificarne le motivazioni da addurre.

Infine ti porgo una domanda: a cosa serve ad un cittadino una piantina catastale?

Per dimostrare un eventuale abuso il cittadino, deve ricorrere al comune, chiedendo, e, dimostrando il suo legittimo interesse, di prendere visione, ed eventualmente richiedere copia, di tutti gli atti amministrativi che hanno autorizzato i lavori.

Laddove riscontra eventuali abusi ricorre per la sospensione degli stessi ed il ripristino dello stato di fatto... ma della piantina catastale, sinceramente non ne vedo la necessità.

P.S. Anche da me una volta venne un signore che voleva chiedere una piantina catastale di un'unità ubicata di fronte casa sua. Io lo mandai al catasto e qualche giorno dopo venne da me dicendomi: "ma il catasto vuole la delega, e se non ce l'ho non mi può rilasciare nulla".

Al che gli dissi: "Anche io voglio la delega del proprietario, altrimenti non è possibile"... e se ne andò senza neanche un grazie... ma sinceramente non mi fregava niente.

Saluti e buon lavoro.

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jeanpier01

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23 Maggio 2012

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254

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 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 10:55

Ringrazio coloro mi hanno dato risposte motivate.

Sin dall'inizio ho specificato che quella mia azione non è stata proprio lecita ma se mi sono permesso di farla è unicamente perché non avevo altre strade: foto dello stato ante operam non ci sono; il comune tergiversa nel permetterci l'accesso agli atti, etc.

Ovviamente non mi metto a prelevare planimetrie a mio piacimento, non a caso quest'unica volta che l'ho fatto mi sono preoccupato di capirne le conseguenze e certamente non la darei in giro.

Comunque è inutile continuare con le solite polemiche.

Ringrazio ancora chi ha chiarito le modalità con cui è possibile prelevare planimetrie altrui.

Occorre avviare una causa e farsi delegare dal giudice alla consultazione dell'attuale e precedenti piantine

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totonno
(GURU)
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19 Maggio 2006

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8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 16:03

Sei un genio, jeanpier01, per verificare un presunto abuso, lo commetti tu !

Complimenti.

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