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Argomento: furto di rilievo

Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 18:18

"SIMBA964" ha scritto:
..Ma la seconda discussione cosa c'entra con il furto di rilievo??



Vedi Stefano,

il link che a te sembra insignificante, invece ha una ragione e va anche letto, per scoprire che anche noi geoliviani abbiamo partecipato ad un aggiornamento di norme che regolano la nostra professione, però direi che sul carro dei vincitori non siamo saliti, non per nostra impreparazione, ma perchè chi ci è salito senza meriti, ha brigato talmente tanto che non ci hanno consentito di salire!

Tutto qui ed anche altro che forse ti dirò in altra puntata!

A proposito, questa ve la dico subito:

La circolare N 832 del 27/1/2011 del CNGeGL, dove è regolamentata la consegna degli elaborati tecnici ai clienti, sta qui:

www.geolive.org/normativa/guide-del-cnge...



Cordialità

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marcusweit

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 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 19:25

Per il furto di rilievo non ci vuol neanche tanta fantasia, (e di questo non sono contento) ma basta farsi un giro al catasto e ritirare il libretto a gratis trall'altro.

e per le misurate non credo proprio che il catasto possa interferire su rilievi con stesse misurate.. i rilievi con GPS si avvicinano molto a 0, e se fatti dallo stesso tecnico lo sono a 0.



Sulla proprietà del rilievo penso a differenza di Numero, che il rilievo sia di proprietà del tecnico ( purchè parte importante del Frazionamento) ma in quanto lo metto in rapporto al disegno tecnico di una pratica Comunale, dove il disegno comunque rimane di proprietà del Tecnico.

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totonno
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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 21:14

Non è la stessa cosa, perchè, catastalmente per le azioni di riconfinamento il libretto deve essere a disposizione ed è il documento con le misure ufficiali quello che serve a differenza della parte grafica che non vale niente. Qualsiasi tecnico riconfinatore deve poter accedere agli atti per avere il libretto con le misurate per poter posizionare con la stessa precisione del tecnico redattore la riga di confine generata. Se questo libretto rimane di proprietà del tecnico redattore, buonanotte. Stiamo combattendo per farci dare dall'ufficio il file dat del libretto ma se noi stessi colleghi remiamo contro, amen.

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arturo68

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27 Gennaio 2014

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Le Castella - Mar Jonio

 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2014 alle ore 08:00

"marcusweit" ha scritto:
Per il furto di rilievo ... Sulla proprietà del rilievo penso che il rilievo sia di proprietà del tecnico .. ma in quanto lo metto in rapporto al disegno tecnico ..., dove il disegno comunque rimane di proprietà del Tecnico.



Secondo me si sta andando alla deriva, perchè si sta confondendo :

- il diritto del committente di avere copia dell'elaborato che ha pagato, quindi è giusto che ne venga in possesso!

- il diritto del tecnico di avere la piena facoltà di tutelare il suo diritto di autore, che non si annulla con il pagamento dell'onorario.

Non vanno messi alla stessa stregua, ed il committente o chi per lui ( ancor di più se è tecnico professionista ) non potrà disporre per nessuna ragione senza il consenso del tecnico che detiene il copyright che significa "" il diritto legale esclusivo, dato ad un cedente o cessionario per stampare, pubblicare, eseguire, film, o registrare materiale letterario, artistico o musicale, e di autorizzare altri a fare lo stesso.""

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george_ces

Iscritto il:
09 Giugno 2007

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2014 alle ore 12:10

Condivido il pensiero di arturo68, che coincide tra l'altro con quanto contenuto nella circolare del CNG+GL.

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dioptra

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10 Aprile 2003

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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)

 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2014 alle ore 19:33

Salve
Porto la mia esperienza come Autore di software e che ha subito diversi furti veri quando ancora il software non era tutelato dal Diritto d'Autore:

Il dipendente che redige un software per conto del datore di lavoro NON è e NON può essere proprietario di nulla. Ha eseguito un lavoro per conto del committente, utilizzando la sua perizia nella conoscenza dei linguaggi di programmazione, delle procedure, il datore di lavoro, e su indicazione del datore di lavoro stesso.

A mio avviso, la redazione di un Frazionamento non ha nulla di Invenzione od opera d'arte ma solamente l'esecuzione, anche se su base pratica, di perizia e di esperienza, di una prassi burocratica standardizzata. Rilievo, pregeo, atto di aggiornamento.

Siamo in presenza di perizia, altra cosa è un'opera d'arte. La progettazione è ben diversa, applica stili, architetture, e altri concetti che sono propri dell'invenzione. Un Tipo di frazionamento, per quanto complesso è meramente l'esecuzione di un lavoro per conto terzi.

Al momento della consegna del lavoro dovrebbe essere onorata anche la parcella. Ma questa è un'altra cosa.

Certo che vedersi "scippato" un rilievo e riutilizzato paro paro brucia moltissimo.

Ricordo anche che la legge sul diritto d'autore del software, permette il reverse engineering dei programmi che non è altro che l'operazione di smontaggio e rimontaggio del programma stesso con aggiunta di parti nuove allo scopo di migliorarlo.

cordialmente

ps

uccellino, a me brucia ancora, eccome.

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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11945

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 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2014 alle ore 09:59

Il detto latino
"Beati monoculi in terra caecorum "
che viene tradotto più o meno così:
nel regno dei ciechi, è re chi ha un occhio solo.

Da una modesta ricerca, che vi giro perchè possa essere di utilità, ho estrapolato questo:
Il contratto d’opera intellettuale è un contratto a prestazioni corrispettive in quanto il professionista si obbliga ad eseguire una prestazione di carattere intellettuale a favore del cliente, in cambio del compenso pattuito dalle parti o stabilito in base alle tariffe professionali.
Il fatto che si tratti di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, comporta che il compenso spettante al professionista svincolato dalla realizzazione degli obiettivi fissati dal cliente.

A tal proposito si deve ricordare che il carattere intellettuale dell’opera prestata e la conseguente discrezionalità concessa al professionista, gli permette di procedere liberamente nella scelta dei modi di attuazione dell’incarico ricevuto applicando quelli che ritiene più adeguati a raggiungere i risultati desiderati dal cliente.

È comunque ammesso che le parti condizionino il diritto all’onorario del professionista, o di una sua parte, al raggiungimento di un risultato positivo per il cliente.

Copyright
it.wikipedia.org/wiki/Copyright

e non va dimenticato questo:

Dispositivo dell'art. 1264 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo I - Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320) → Capo V - Della cessione dei crediti
La cessione ha effetto (1) nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (2).

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (3).

Note
(1) Il credito si trasferisce con il solo accordo tra cedente e cessionario,indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto. [v. 1260]; questi dovrà perciò adempiere nei confronti del cessionario, ma se non è a conoscenza della cessione ed adempie nelle mani del creditore originario, egli è liberato: nella presunzione che il proprio creditore fosse ancora il cedente.

(2) Secondo l'opinione prevalente, la comunicazione può essere fatta in qualsiasi forma, anche verbalmente. Se la notificazione avviene ad opera del cedente o del cedente insieme al cessionario, il debitore sarà certo che il vero creditore sia senz'altro il cessionario. Se invece la notificazione avviene ad opera del cessionario, senza idonei elementi dimostrativi, il debitore dovrà accertare che effettivamente il credito sia stato ceduto dal cedente al cessionario.

(3) La conoscenza (e quindi anche la notificazione e l'accettazione), impedendo al debitore di ritenere che il proprio creditore sia ancora il cedente, non gli permette di liberarsi se non adempiendo al nuovo creditore (cessionario).

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uccellino

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2014 alle ore 10:01

Senza andare alla deriva (come si faceva giustamente notare) quindi è sotto l'ascella del reverse engineerig, coadiuvata dall'obbligo di pubblicazione dei files sorgenti (mi pare che si chiamino così) da parte della P.A. che nascono tutti quei programmi di supporto, per esempio, del pregeo e del docfa e che arricchisce note software-house senza sganciare un centesimo di diritti all'erario? Mi vengono in mente alcuni esempi - uno in particolare - e aumenta il bruciore: comm'è 'o fatto?

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2014 alle ore 10:31

La pomata per i bruciori fastidiosi:

it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d'autore

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