per necessaria informazione allego questo deliberato dell'assemblea del comitato del delegati alla CNG:
TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE REGOLAMENTARI ADOTTATE DAL COMITATO DEI DELEGATI NELLE SEDUTE DEL 29 NOVEMBRE 2005, DEL 24 MAGGIO 2006 e 27 NOV, 2007.
LA DECORRENZA DELLE CORRISPONDENTI MODIFICHE A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE MINISTERIALE SONO FISSATE RISPETTIVAMENTE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2006, DAL 1 GENNAIO 2007 e 23 GEN 2008.
LA CONTRIBUZIONE Il Comitato dei Delegati oltre ad avere introdotto a decorrere dal 1° gen 2006 il principio della frazionabilità in mesi dei contributi soggettivi ed integrativi ha, altresì, stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2007 un aumento graduale delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, nonché l’innalzamento - ad anni alterni rispetto al detto aumento delle aliquote - dei contributi soggettivi ed integrativi minimi, secondo la tabella di seguito riportata:
ANNO Soggettivo minimo % soggettivo Integrativo minimo
2007 € 1.750,00 10% € 700,00
2008 € 1.750,00 10,50% € 700,00
2009 € 2.000,00 10,50% € 800,00
2010 € 2.000,00 11% € 800,00
2011 € 2.250,00 11% € 900,00
2012 € 2.250,00 11,50% € 900,00
2013 € 2.500,00 11,50% € 1.000,00
2014 € 2.500,00 12% € 1.000,00
Il contributo di maternità non è frazionabile.
La contribuzione obbligatoria è così distinta:
* Contributo soggettivo - sul reddito;
* Contributo integrativo - sul volume d'affari I.V.A.
ISCRITTI obbligatori Cassa Sono tenuti al versamento dei seguenti contributi:
1. Contributo soggettivo -
10,5% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente fino a € 132.600,00.
10% per l'anno 2007 fino a € 130.000,00
e per l’anno 2006 fino al € 81.700,00.
Oltre i tetti di reddito suindicati è dovuto il 3,5% sulla parte eccedente tali importi.
E' comunque dovuta una contribuzione minima riscossa a mezzo MAV.
2. Contributo integrativo - 4 % del volume d'affari I.V.A. professionale.
E' comunque dovuta una contribuzione minima riscossa con le medesime modalità sopraindicate.
3. Contributo maternità - per la copertura degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità di maternità alle iscritte alla Cassa (D.lgs.n. 151/2001).
Per l'anno 2008 i contributi minimi sono pari a:
* € 1.750,00 per il contributo soggettivo;
* € 700,00 per il contributo integrativo;
* € 20,00 per il contributo indennità di maternità
Per l'anno 2007 i contributi minimi sono pari a:
* € 1.750,00 per il contributo soggettivo;
* € 700,00 per il contributo integrativo;
* € 4,00 per il contributo indennità di maternità.
Per l'anno 2006 i contributi minimi sono pari a:
* € 1.530,00 per il contributo soggettivo;
* € 490,00 per il contributo integrativo;
* € 32,00 per il contributo indennità di maternità.
Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi devono essere versate mediante autoliquidazione entro il termine di scadenza dalla presentazione del modello 17.
Qualora nel corso dell’anno 2008 vi siano più periodi di iscrizione la contribuzione è ininterrottamente dovuta.
RISCOSSIONE I contributi minimi vengono richiesti tramite MAV mentre i recuperi per le mancate autoliquidazioni, le sanzioni nonché i relativi oneri accessori vengono riscossi tramite ruolo o con qualsiasi altra modalità decisa dal Consiglio di Amministrazione.
I versamenti in autoliquidazione devono essere interamente effettuati tramite M.Av., ( RID o Carta di Credito) autogenerati dal sistema di invio on line del Mod. 17 o forme equivalenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI Dal 1°.1.2003 l’agevolazione per i neodiplomati comporta il pagamento di un 1/3 della contribuzione soggettiva minima per i primi 2 anni di iscrizione e 2/3 per i successivi tre anni ( per il 2006 rispettivamente € 510,00 e € 1020,00).
Dal 1°.1.2007 l’agevolazione per i neodiplomati comporta il pagamento di un 1/4 della contribuzione soggettiva minima per i primi 2 anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni ( per il 2007 e per il 2008 rispettivamente € 440,00 e € 875,00).
Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto.
Tale beneficio è riconosciuto fino al 31.12 dell’anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l’esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l’eventuale autoliquidazione.
AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI A decorrere dal 1°.1.2003 i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 possono iscriversi alla Cassa pagando il solo contributo minimo determinato nella misura di 1/3 della contribuzione soggettiva minima (per il 2006 € 510,00).
A decorrere dal 1°.1.2007 i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 possono iscriversi alla Cassa pagando il solo contributo minimo determinato nella misura di 1/4 della contribuzione soggettiva minima ( per il 2007 e 2008 € 440,00)
PENSIONATI * Di vecchiaia e di invalidità iscritti albo: A decorrere dal 1/1/2003 i pensionati che proseguono l'esercizio della professione sono assoggettati al pagamento di un terzo della contribuzione soggettiva minima con l'obbligo dell'eventuale autoliquidazione in presenza di reddito professionale a partire dall’anno successivo alla data di decorrenza della pensione.
Resta fermo l'obbligo del pagamento del contributo integrativo minimo con l'autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.
* Di anzianità: Essendo venuta meno l’incompatibilità con altre attività o professioni in conformità con quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2006, è stata approvata dal C.d.D. nella seduta del 24/5/2006 l’eliminazione del requisito della cancellazione dall’Albo, consentendo di conseguenza al pensionato di anzianità la prosecuzione dell’attività professionale.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, venuto meno il requisito della cancellazione dall’Albo anche i pensionati di anzianità che proseguono l'esercizio della professione sono assoggettati a partire dall’anno successivo alla data di decorrenza della pensione al pagamento di un terzo della contribuzione soggettiva minima con l'obbligo dell'eventuale autoliquidazione in presenza di reddito professionale.
* Di inabilità: Dall'anno successivo a quello del pensionamento non sono assoggettati ad alcun tipo di contribuzione.
OPTANTI Iscritti all'albo optanti per altra Cassa - Non è dovuta alcuna contribuzione
Occorre tuttavia evidenziare che dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione.
Rimane ferma la posizione giuridica, con i conseguenti obblighi contributivi, di coloro i quali alla predetta data risultino optanti Cassa.
fatene buon uso!
cordialità