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10 Ottobre 2012 - Legge delega per la riforma del Catasto
Il Ddl di delega fiscale è approdato in Aula alla Camera oggi 10/ottobre 2012, dopo il passaggio nelle commissioni, e porta tante novità soprattutto per quanto riguarda la materia catastale. Chiedendo la fiducia il governo prevede un iter breve di approvazione.
Il testo presenta profonde modifiche rispetto alla bozza originaria .Per quanto riguarda l'argomento Catastale potete leggere di seguito
Ezio Milazzo
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE
DEL SISTEMA FISCALE
Art. 1
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e i
criteri direttivi indicati nella presente legge.
CAPO I
Disposizioni generali rivolte all’equità e alla razionalità del sistema
Art. 2
(Revisione del catasto degli immobili)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo è delegato ad attuare una revisione del
catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e
la rendita, applicando in particolare per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere procedure di collaborazione con i Comuni nel cui territorio sono collocati gli
immobili;
b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
c) operare con riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio
antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali, tenendo
conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni
degli immobili;
e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria mediante un processo estimativo
che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo
della superfice dell’unità immobiliare;
1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e
per ciascun ambito territoriale;
1.3) qualora i valori non possono essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di
cui al presente numero, applica la metodologia di cui al successivo n. 2;
2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale mediante un processo estimativo
che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l’applicazione di metodi
standardizzati e di parametri di consistenza specifici, per ciascuna destinazione catastale
speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio
del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio
reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente;
f) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo
estimativo che:
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per
ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l’applicazione ai valori
patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio
antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità
immobiliari urbane, in relazione alla modificazione dei parametri utilizzati per la definizione
del valore patrimoniale e della rendita.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato, altresì, ad emanare norme
dirette a:
a) ridefinire le competenze e la composizione delle commissioni censuarie provinciali e della
commissione censuaria centrale, assicurando la presenza in esse di rappresentanti
dell’Agenzia del Territorio, di professionisti e docenti qualificati in materia di economia ed
estimo urbano e rurale, esperti di statistica ed econometria, nonché a magistrati appartenenti
rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa e a commissioni tributarie anche
al fine di prevedere procedure pregiudiziali di definizione delle controversie;
b) assicurare la collaborazione tra l’Agenzia del territorio ed i Comuni;
c) prevedere la possibilità per l’Agenzia del Territorio di impiegare, mediante apposite
convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali;
d) garantire, a livello nazionale da parte dell’Agenzia del Territorio, l'uniformità e la qualità dei
processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di
mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali;
e) utilizzare, in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n.
342, adeguati strumenti di comunicazione anche collettiva per portare a conoscenza degli
intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all’albo
pretorio;
f) procedere alla ricognizione, riordino, variazione e abrogazione delle norme che attualmente
regolano il sistema catastale dei fabbricati;
g) individuare l’anno fiscale dal quale sono applicate le nuove rendite e valori patrimoniali;
h) prevedere, contestualmente alla efficacia impositiva dei nuovi valori la modifica delle relative
aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare
un aggravio del carico fiscale medio con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.
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