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01 Agosto 2005 - Emanate dall’Agenzia le istruzioni per i collaudi sopralluogo dei TT.AA.

Con la Circolare n. 8 prot. n° 53644 del 1° agosto
2005 l’Agenzia del Territorio ha impartito alcune istruzioni per le
verifiche sopralluogo dei tipi di aggiornamento.
La Circolare recita:

1. Generalità
Come
è noto, uno degli obiettivi previsti per le attività ordinarie del
corrente anno, riguarda l’incremento dei controlli e delle verifiche
sugli atti di aggiornamento predisposti ed acquisiti in banca dati
mediante la procedura PREGEO 8.
A tale riguardo, la “Convenzione
triennale per gli esercizi 2005-2007” tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Agenzia del territorio, formalizzata il 18.04.2005,
individua, tra le linee strategiche generali, la necessità di
intensificare le verifiche ed i controlli dei dati acquisiti
dall’Agenzia, al fine di incrementare la qualità generale delle banche
dati.
In questo contesto, si forniscono di seguito le disposizioni
di valenza tecnica specifica a supporto dell’esecuzione dei controlli
in sopralluogo dei suddetti atti, nell’alveo delle finalità fissate
dalla vigente normativa di riferimento.

2. Riferimenti Normativi
Il quadro normativo nel quale si inserisce la presente Circolare è costituito prevalentemente dalle norme sotto indicate:
- Testo Unico delle Leggi sul Nuovo Catasto dei Terreni, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;
-
Regolamento per l’esecuzione delle leggi sul riordinamento dell’imposta
fondiaria, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539;
- Legge 17 agosto 1941, n. 1043, art. 4 comma 1, che stabilisce: “le mappe catastali possono essere anche altimetriche”;
- D.M. 30 novembre 1949, di approvazione della «Istruzione per le operazioni trigonometriche»;
- Legge n. 679 del 01.10.1969, concernente la “semplificazione delle procedure catastali”
- D.P.R. 650 del 26.10.1972, concernente il “Perfezionamento e revisione del sistema catastale”;
- D.D. 19 gennaio 1988, n. 4A/322, di approvazione della «Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento»;
-
Circolare 26 febbraio 1988, n. 2 concernente «Nuove procedure per il
trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici.
Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento» e
successive integrazioni e modificazioni;
- Circolare n. 2 del
13.01.1992 prot. 4A/92/99 concernente “ Ulteriori disposizioni inerenti
il trattamento degli atti geometrici di aggiornamento”;
-
Lettera-Circolare prot. n. 4A/92/803 del 21.02.1992 “Chiarimenti
operativi e procedurali inerenti la normativa sul trattamento degli
atti geometrici di aggiornamento”;
- Regolamento, recante norme per
“l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali
e delle conservatorie dei registri immobiliari”, adottato con decreto
del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 ed in particolare
l’art. 5 - comma 3, che stabilisce la modifica o l’integrazione dei
modelli delle formalità e delle procedure
attraverso provvedimento del Direttore Generale;
-
D.M. 2 gennaio 1998, n 28 che, all’art. 16 comma 2, prevede
l’altimetria quale aspetto dell’informazione metrica delle mappe
catastali;
- Provvedimento 3 dicembre 2003, di approvazione ed
adozione della “Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di
aggiornamento catastali, l’aggiornamento automatico della cartografia
catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS”.

3. Criteri per la scelta degli atti di aggiornamento da sottoporre a controllo
Gli
atti di aggiornamento da sottoporre a verifica saranno selezionati tra
tutti gli atti (tipi mappali e tipi di frazionamento) presentati
nell’anno corrente, ovvero tra i soli tipi mappali presentati nel corso
dell’anno precedente, nel rispetto delle percentuali di presentazione
(ordinariamente circa 2/3 di tipi mappali e 1/3 di tipi di
frazionamento) dell’intero ammontare degli atti pervenuti.
Il
rapporto tra tipi mappali e tipi di frazionamento da sottoporre a
controllo dovrà pianificarsi sulla base dei flussi ordinari e
coincidere, a consuntivo, con quello relativo ai flussi dell’anno
corrente.
Gli atti di aggiornamento da sottoporre a verifica, nelle
quantità previste per ogni Ufficio nella pianificazione del corrente
anno, saranno selezionati ogni fine mese.
Al fine di ottimizzare la
produttività, di norma verranno selezionati gruppi di comuni della
provincia e, limitatamente a questi, estratti gli atti di aggiornamento
da controllare, attingendo anche ai tipi mappali presentati nell’anno
precedente e ricadenti nei comuni selezionati; il mese seguente saranno
oggetto di verifica gli atti di aggiornamento ricadenti in un secondo
gruppo di comuni selezionati e cosi via, in modo da coprire tutti i
comuni della provincia nell’arco dell’anno. La selezione degli atti
dovrà seguire i seguenti criteri:
a) il 50% degli atti di
aggiornamento (tipi mappali e tipi di frazionamento) da sottoporre a
controllo deve essere scelto, nell’ambito del gruppo dei comuni
selezionati, in maniera casuale (estrazione a sorte);
b) l’altro 50%
deve essere scelto, tra gli atti più significativi: ad esempio i
frazionamenti con più di 4 particelle derivate ed i tipi mappali con
più di due corpi di fabbrica. Una volta selezionati gli atti con tali
caratteristiche, la scelta verrà effettuata in maniera casuale,
mediante sorteggio. Qualora con la metodologia illustrata non si
raggiunga il 50% degli atti da controllare, si utilizzerà il precedente
criterio fino al raggiungimento delle quantità previste.
Al fine di
ottimizzare la produttività, dopo aver selezionato gli atti di
aggiornamento da sottoporre a controllo, ogni Ufficio pianificherà le
operazioni di campagna in modo da utilizzare al meglio le dotazioni
strumentali e le risorse umane disponibili, intensificando, qualora
necessario, l’attività di sopralluogo nei mesi in cui le condizioni
meteorologiche risultano più favorevoli per le operazioni di misura.
Il
responsabile del Settore/Reparto Gestione Banche Dati curerà tutte le
operazioni di selezione degli atti da sottoporre a verifica.

4. Comunicazione della verifica al tecnico redattore dell’atto di aggiornamento ed alla Ditta intestataria dell’immobile
La
data e l’ora della verifica sopralluogo verranno comunicate al tecnico
redattore dell’ atto di aggiornamento con un preavviso di almeno 5
giorni naturali consecutivi; la comunicazione può essere eseguita anche
esclusivamente via e-mail.
Nella comunicazione di che trattasi si
richiederà al tecnico redattore dell’atto di aggiornamento di avvisare
il possessore dell’immobile anche al fine di facilitare l’accesso del
personale dell’Agenzia.
L’eventuale assenza del professionista e/o
del possessore alle operazioni di controllo non sospende l’esecuzione
delle verifiche, qualora sia possibile provvedere all’esecuzione delle
stesse.

5. Accesso alle private proprietà
Ai
sensi della determinazione del Direttore dell’Agenzia del 01.07.2005,
pubblicato sulla G.U. del 06.07.2005, i tecnici dell’Agenzia incaricati
della verifica saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento che
autorizza l’accesso alle private proprietà.
E’ appena il caso di
sottolineare che il comportamento del Tecnico, nel richiedere l’accesso
all’immobile, dovrà essere consono al ruolo di funzionario pubblico.

6. Elementi da misurare
Le
attività di controllo devono essere tali da consentire di verificare la
qualità del rilievo e delle misure conseguite dal tecnico
professionista, privilegiando le misure della geometria più
significativa, per gli aspetti catastali, nell’ambito dell’atto di
aggiornamento selezionato.
La squadra di rilievo, verificato lo
stato dei luoghi e la morfologia del territorio, sulla base dell’atto
di aggiornamento in verifica, individuerà :
- i particolari
topografici e geometrici da rilevare ex-novo al fine del controllo
(Punti Fiduciali che hanno evidenziato scarti superiori alle tolleranze
e comunque almeno una distanza tra P. F., almeno due vertici
significativi e univocamente materializzati di nuove dividenti del
frazionamento, almeno due spigoli di nuovi fabbricati rappresentati nel
tipo mappale, particolari artificiali e naturali presenti sul terreno
rilevati con finalità di verifica dal tecnico professionista nell’atto
presentato);
- il numero minimale di stazioni celerimetriche
necessarie, massimizzando il numero di particolari catastali rilevabili
da ognuna di queste;
- le misure dirette, da rilevare a supporto di
quelle indirette celerimetriche, o in sostituzione delle stesse (in
particolare per tipi mappali presentati su lotti di limitata
dimensione).
Qualora siano rintracciabili sul terreno, in quanto
ancora materializzate, le stazioni di rilievo utilizzate dal
professionista, ove rispondenti ai requisiti sopra indicati, potranno
essere utilizzate anche nel rilievo di verifica.

7. Modalità di esecuzione delle misure e dei controlli topometrici
Durante
le operazioni di controllo non dovranno essere ripetute tutte le misure
riportate nel “libretto” relativo all’atto di aggiornamento sottoposto
a verifica; si dovranno assumere quegli elementi di controllo minimali,
ma sufficienti ed ottimali per valutare con oggettivi elementi di
giudizio, la corretta redazione dell’atto tecnico.
A tal fine la
verifica degli elementi geometrici è da considerare non collegata al
contesto cartografico; conseguentemente il controllo dovrà riguardare
prevalentemente le mutue distanze tra punti (distanza tra due punti di
dettaglio, distanza tra un punto di dettaglio ed un Punto Fiduciale,
distanza tra due Punti Fiduciali). Per tale circostanza risulta
semplice ed opportuno eseguire i calcoli topografici di verifica
direttamente in fase di rilievo sul terreno.
In caso di discordanza,
oltre la tolleranza ammessa, tra la distanza misurata in fase di
verifica e la omologa distanza desunta dall’atto di aggiornamento, è
necessario integrare immediatamente, nel corso dello stesso
sopralluogo, le misure di controllo, al fine di fugare ogni dubbio
sulla validità delle stesse.
Le modalità operative devono risultare coerenti con le Istruzioni che regolano il rilievo topografico catastale.

8. Scheda del sopralluogo e libretto delle misure
L’attività
di controllo si concluderà con la redazione di una scheda del
sopralluogo, sottoscritto dal tecnico responsabile delle operazioni di
verifica.
Verrà inoltre richiesta la sottoscrizione della scheda anche al tecnico redattore dell’atto di aggiornamento, ove presente.
Al
termine delle operazioni di verifica oltre la scheda del sopralluogo,
verrà sottoscritto dal tecnico responsabile del controllo anche il
libretto delle misure osservate.
Verrà inoltre richiesta la sottoscrizione della scheda anche al tecnico redattore dell’atto di aggiornamento, ove presente.
Il
tecnico professionista, qualora presente, può sottoscrivere scheda e
libretto delle misure con riserva, specificandone i motivi tecnici.

9. Tolleranze
I
controlli, come già evidenziato, riguardano prevalentemente le distanze
misurate fra Punti Fiduciali, fra punti del rilievo e Punti Fiduciali e
fra soli punti del rilievo.
Tenendo conto dell’ambito di
applicazione, per il calcolo di tali grandezze si utilizzerà la formula
della distanza cartesiana fra due punti di coordinate note.
Le
tolleranze da utilizzare per il confronto tra le misure eseguite in
fase di verifica sul terreno e quelle riportate nell’atto di
aggiornamento sottoposto a verifica, sono quelle indicate nella
“Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento” - capitolo 1
paragrafo 4.
Qualora siano stati misurati tutti gli elementi
geometrici atti a calcolare la superficie degli oggetti rilevati, le
tolleranze da utilizzare nel confronto delle aree sono quelle riportate
nella Circolare n. 2 del 13.01.1992 prot. 4A/92/99.

10. Esiti del controllo
In
fase di controllo degli elementi caratterizzanti un atto selezionato
per la verifica, potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle
tolleranze ammissibili, rispetto alle misure rappresentate nello stesso
atto.
Inoltre, per gli stessi elementi controllati (distanze
riguardanti Punti Fiduciali e/o vertici di dividenti e/o spigoli di
fabbricati) potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle
tolleranze ammissibili, presenti in altri atti di aggiornamento
approvati negli anni precedenti e non sottoposti ad attività di
controllo.
In entrambi i casi, sia cioè per l’atto soggetto a
controllo diretto che per quelli precedenti che evidenziano differenze
superiori alle tolleranze ammissibili, nelle misure di alcuni elementi
che li caratterizzano, si procederà con le modalità già indicate nella
Lettera- Circolare prot. n. 4A/92/803 del 21.02.1992, ora
opportunamente riviste ed aggiornate come segue:
1. si dovrà
procedere all’apposizione dell’idonea annotazione di riserva negli atti
catastali sulle particelle interessate dall’atto di aggiornamento; ciò
per ogni atto di aggiornamento che manifesti incoerenza fra misure di
controllo e quelle riportate nei precedenti atti di aggiornamento;
2.
contestualmente si dovrà dare comunicazione, al tecnico redattore ed
alla Ditta intestataria dell’immobile, degli esiti della verifica
notificando, altresì, a quest’ultima l’apposizione dell’annotazione di
riserva sulle particelle interessate dall’atto.
In questi casi, la
Ditta intestataria delle particelle interessanti l’atto di
aggiornamento contestato, ai fini della eliminazione della annotazione
di riserva, dovrà presentare un atto, a rettifica del precedente, che
dovrà essere predisposto sulla base delle indicazioni fornite nella
sopra richiamata lettera-circolare.
Le irregolarità e le discordanze
rilevate nella redazione degli atti di aggiornamento verificati con
esito negativo, verranno segnalate agli Ordini o ai Collegi
professionali di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 13 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, con cadenza trimestrale.
Le
Direzioni Regionali verificheranno il pieno rispetto delle
disposizioni, con la presente impartite, da parte degli Uffici
dipendenti.

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