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30 Giugno 2005 - Territoriale n. 45976 del 30 giugno 2005. Tributi catastali. Chiarimenti.

Oggetto: Ulteriori chiarimenti sulle disposizioni
contenute nelle nuove tabelle dei tributi speciali catastali, allegate
al decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, contenente modifiche all'art.
1, comma 300 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria
2005).
A seguito dell'entrata in vigore delle tabelle dei tributi
speciali catastali, di cui al disposto normativo in oggetto indicato,
sono pervenute da più parti richieste di chiarimenti in ordine
all'applicazione delle disposizioni contenute nello tabelle medesime.
Al
riguardo, ad integrazione delle indicazioni già impartite da questa
Agenzia con la circolare n. 1 dei 4 febbraio 2005, si fornisce
riscontro ai seguenti quesiti più ricorrenti.
1 ) Tributo applicabile alle domande di voltura spedite prime del 1° febbraio 2005.
I tributi speciali
provenienti all'entrate in vigore dell'art. 7 del decreto legge 31
gennaio 2005, n, 7, si applicano alle domande di voltura spedite per il
tramite delle poste agli Uffici Provinciali dell'Agenzia del
Territorio, antecedentemente al 1° febbraio 2005. Pertanto ogni Ufficio
accerta dal timbro postale la ricorrenza della fattispecie in commento
e provvede alla verifica del corretto pagamento di euro 25,82 a tale titolo, conformemente ai principi richiamati nel paragrafo "decorrenza" della menzionata circolare n. 1 del 4 febbraio 2005.
2) Rilascio dei libretto delle misure
Al
rilascio del libretto delle misure, documento predisposto mediante la
procedura informatizzata Pregeo, si applica la liquidazione (pari ad euro 5,00 per ogni libretto) prevista al punto 1.3 della nuova tabella dei tributi speciali catastali, relativo alla "consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertice della rete catastale", in quanto trattasi di informazioni di natura topografica-cartografica.
3) Beni non censibili
II tributo speciale di curo 35,00, è dovuto per tutti beni
dichiarati in catasto allorché viene attribuita agli stessi una
qualsiasi delle categorie dei gruppi "A", "B", "C", "D", "E" ed "F".
Rientrano in tale fattispecie, tutti i beni censibili o meno intestati
a persone fisiche o non fisiche, ovvero, compresi i nelle partita
speciale "beni comuni censibili". I beni non censibili, ad esempio le corti comuni, se da iscrivere alla partita speciale "beni comuni non censibili", ovvero, le corti esclusive se costituenti pertinenza catastale di
ciascuna unità immobiliare dichiarata agli atti, non sono soggetti ed
alcun onere. Ai fini della dichiarazione in catasto, sono pertanto
esclusi da ogni tributo speciale tutti gli immobili da iscrivere nelle
partite speciali "beni comuni non censibili", di ciascun comune, come richiamato nella circolare n. 1 del 2005, nel paragrafo dedicato ai tributi speciali.
4) Certificati storici ottenuti dalla banca dati informatizzata e cartacea
I certificati
storici del catasto, ottenuti in modo misto, ossia anche mediante
fotocopia degli arti cartacei, come indicato nella circolare n.1 del
2005, scontano all’attualità l'imposta di bollo pari ad euro 14,62 per ogni
4 pagine formato A/4. In tali casi il relativo tributo speciale per
consultazione, già denominato diritto di ricerca, (e dovuto in aggiunta
al tributo fisso di cui al punto 1 della nuova tabella dei tributi, va
contabilizzato sia per la ricerca da base informativa (per ogni
identificativo), sia per quella da supporto cartaceo (in misura fissa).
La disciplina del bollo menzionata al presente punto si
applica anche ai certificati storico-grafici, riguardo invece al
tributo speciale per !a consultatone (già diritto di ricerca a cui va
aggiunto, sempre, il tributo fisso) occorre prevedere la riscossione di
tanti tributi, quante sono le copie di mappe rilasciate (cartacee,
ovvero da base informativa cartografica).
5) Rinnovo degli estratti di mappa
II
rinnovo degli estratti di mappa, per i quali sia scaduto il termine
previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, non è più
ammesso, anche nel caso in cui il relativo rilascio sia avvenuto in
data anteriore al 1° febbraio 2005. E' del tutto ovvio che la validità
dell'estratto va verificata all'atto della presentazione del tipo di
aggiornamento cartografico. La stessa verifica va effettuata all'atto
della ripresentazione del tipo da parte del professionista, nel caso in
cui lo stesso sia stato in precedenza sospeso.
6) Rilascio a stampa delle coordinate dei punti fiduciali
II
punto 1.3 della tabella per la quale è previsto il corrispettivo di
euro 5,00 si applica non solo alla richiesta di ogni monografia di
punto fiduciale, ma anche all'elenco delle coordinate degli stessi, in
modo del tutto indipendente dal numero delle pagine rilasciate. Con una
sola richiesta possono essere rese disponibili al massimo le coordinate
relative ai punti fiduciali siti in un medesimo foglio di mappa. Il
tributo è dovuto anche per il rilascio delle coordinate dagli sportelli
decentrati che utilizzano la procedura "Sister".

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