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30 Giugno 2005 - Territoriale n. 45976 del 30 giugno 2005. Tributi catastali. Chiarimenti.
Oggetto: Ulteriori chiarimenti sulle disposizioni contenute nelle nuove tabelle dei tributi speciali catastali, allegate al decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, contenente modifiche all'art. 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). A seguito dell'entrata in vigore delle tabelle dei tributi speciali catastali, di cui al disposto normativo in oggetto indicato, sono pervenute da più parti richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nello tabelle medesime. Al riguardo, ad integrazione delle indicazioni già impartite da questa Agenzia con la circolare n. 1 dei 4 febbraio 2005, si fornisce riscontro ai seguenti quesiti più ricorrenti. 1 ) Tributo applicabile alle domande di voltura spedite prime del 1° febbraio 2005. I tributi speciali provenienti all'entrate in vigore dell'art. 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n, 7, si applicano alle domande di voltura spedite per il tramite delle poste agli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio, antecedentemente al 1° febbraio 2005. Pertanto ogni Ufficio accerta dal timbro postale la ricorrenza della fattispecie in commento e provvede alla verifica del corretto pagamento di euro 25,82 a tale titolo, conformemente ai principi richiamati nel paragrafo "decorrenza" della menzionata circolare n. 1 del 4 febbraio 2005. 2) Rilascio dei libretto delle misure Al rilascio del libretto delle misure, documento predisposto mediante la procedura informatizzata Pregeo, si applica la liquidazione (pari ad euro 5,00 per ogni libretto) prevista al punto 1.3 della nuova tabella dei tributi speciali catastali, relativo alla "consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertice della rete catastale", in quanto trattasi di informazioni di natura topografica-cartografica. 3) Beni non censibili II tributo speciale di curo 35,00, è dovuto per tutti beni dichiarati in catasto allorché viene attribuita agli stessi una qualsiasi delle categorie dei gruppi "A", "B", "C", "D", "E" ed "F". Rientrano in tale fattispecie, tutti i beni censibili o meno intestati a persone fisiche o non fisiche, ovvero, compresi i nelle partita speciale "beni comuni censibili". I beni non censibili, ad esempio le corti comuni, se da iscrivere alla partita speciale "beni comuni non censibili", ovvero, le corti esclusive se costituenti pertinenza catastale di ciascuna unità immobiliare dichiarata agli atti, non sono soggetti ed alcun onere. Ai fini della dichiarazione in catasto, sono pertanto esclusi da ogni tributo speciale tutti gli immobili da iscrivere nelle partite speciali "beni comuni non censibili", di ciascun comune, come richiamato nella circolare n. 1 del 2005, nel paragrafo dedicato ai tributi speciali. 4) Certificati storici ottenuti dalla banca dati informatizzata e cartacea I certificati storici del catasto, ottenuti in modo misto, ossia anche mediante fotocopia degli arti cartacei, come indicato nella circolare n.1 del 2005, scontano all’attualità l'imposta di bollo pari ad euro 14,62 per ogni 4 pagine formato A/4. In tali casi il relativo tributo speciale per consultazione, già denominato diritto di ricerca, (e dovuto in aggiunta al tributo fisso di cui al punto 1 della nuova tabella dei tributi, va contabilizzato sia per la ricerca da base informativa (per ogni identificativo), sia per quella da supporto cartaceo (in misura fissa). La disciplina del bollo menzionata al presente punto si applica anche ai certificati storico-grafici, riguardo invece al tributo speciale per !a consultatone (già diritto di ricerca a cui va aggiunto, sempre, il tributo fisso) occorre prevedere la riscossione di tanti tributi, quante sono le copie di mappe rilasciate (cartacee, ovvero da base informativa cartografica). 5) Rinnovo degli estratti di mappa II rinnovo degli estratti di mappa, per i quali sia scaduto il termine previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, non è più ammesso, anche nel caso in cui il relativo rilascio sia avvenuto in data anteriore al 1° febbraio 2005. E' del tutto ovvio che la validità dell'estratto va verificata all'atto della presentazione del tipo di aggiornamento cartografico. La stessa verifica va effettuata all'atto della ripresentazione del tipo da parte del professionista, nel caso in cui lo stesso sia stato in precedenza sospeso. 6) Rilascio a stampa delle coordinate dei punti fiduciali II punto 1.3 della tabella per la quale è previsto il corrispettivo di euro 5,00 si applica non solo alla richiesta di ogni monografia di punto fiduciale, ma anche all'elenco delle coordinate degli stessi, in modo del tutto indipendente dal numero delle pagine rilasciate. Con una sola richiesta possono essere rese disponibili al massimo le coordinate relative ai punti fiduciali siti in un medesimo foglio di mappa. Il tributo è dovuto anche per il rilascio delle coordinate dagli sportelli decentrati che utilizzano la procedura "Sister".
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