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03 Agosto 2017 - SANATORIA FABBRICATI RURALI !

L’Agenzia delle Entrate ha già inviato in questi giorni, più di un milione di avvisi bonari per regolarizzare i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. 

In effetti il 1° dicembre 2017 andrà a scadere  il termine quinquennale per la contestazione dell'inadempimento della presentazione della dichiarazione catastale.

Nonostante tutto l'Agenzia  (visto che la scadenza per regolarizzare i Fabbricati Rurali era il 30 novembre 2012) ha provveduto a risollecitare tutti coloro che non hanno provveduto alla dichiarazione esortandoli di chiarire la loro posizione e beneficiare del ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta a 172 euro se non è una sanatoria questa...... diteci cosa è.

Si hanno ancora 60 giorni dall'avviso bonario dopodichè l'Agenzia provvederà a contestare la violazione applicando una sanzione con un importo compreso tra 1.032 e 8.264 Euro.

Cosa succederà dopo il 1 dicembre 2017?

Dopo questa data si applicherà la procedura di cui alla legge 244/07 art. 1 comma 277, per la quale all'inadempiente potrà essere notificato l'invito a provvedere alla dichiarazione in catasto entro 90 giorni dalla ricezione,decorso inutilmente questo periodo, l'Agenzia potrà provvedere all'accatastamento in surroga, addebitando costi tecnici, tributi e sanzioni al contribuente.

Nel caso in cui l'avviso ricevuto dall'Agenzia dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all'Agenzia compilando l'apposito modello di segnalazione allegato all'avviso.

 

 

 

 

GeoliveStaff

Commenti:

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03 Agosto 2017 alle ore 20:13 - EALFIN

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Se io ho un fabbricato rurale che ha perso i requisiti di ruralità, ad esempio il 31 dicembre 2010, non credo possano applicarmi le sanzioni. Me lo possono applicare se oltre i termini previsti dall'avviso bonario, dopo aver ricevuto apposita notifica (almeno così credo), provvedo ad accatastare e contemporaneamente a richiedere i requisiti di ruralità. A mio avviso la richiesta dei requisiti di ruralità è una facoltà e non mi possono obbligare a dichiarare rurale un immobile in quanto la richiesta di ruralità è una facoltà e non un obbligo. Se si possiede un fabbricato rurale a più destinazioni ovvero ad uso: 1) abitativo principale (senza locali accessori quali soffitta, ecc.); 2) rimessa; 3) magazzino (cantina o altro); 4) tettoia; si può tranquillamente accatastare non richiedendo i requisiti di ruralità (bisogna però dichiarare la perdita oltre il quinquennio), non pagando sanzioni, non pagando Imu arretrata per esenzione prima casa (o pagandone un minimo per gli anni in cui la prima casa era soggetta a Imu con detrazioni), pagando solo un'eventuale differenza di arretrati per Tari. Voglio ricordare che un fabbricato che ha perso i requisiti di ruralità il 31 dicembre 2010 si trova nelle stesse condizioni di un fabbricato ultimato il 31 dicembre 2010 e mai accatastato. Naturalmente il Catasto mi può dare 90 giorni di tempo ed entro il medesimo devo provvedere. Quanto sopra perchè credo che in questa materia si fa un pò di confusione. Naturalmente spero che vi siano più pareri di colleghi (anche contestazioni alle mie ipotesi) tali da poter meglio inquadrare il problema ad appannaggio di tutti gli utenti del forum.
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04 Agosto 2017 alle ore 09:06 - EFFEGI

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Non aggiunto altro EALTAFIN perchè condivido in toto quanto da te detto.

Aggiungo solo che il prospetto di cui sopra andrebbe modificato e precisamente alla voce "da catastare" ---> "Eseguire la procedura ........ pagando solamente il ravvedimento operoso (172 euro circa a unità)", aggiungendo la precisazione "Se ricorrono e si richiedono i requisiti di ruralità".

Saluti
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04 Agosto 2017 alle ore 13:19 - uli

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
anch'io la penso così. Se un fabbricato non ha mai posseduto i requisiTi di ruralità (o meglio il titolare) non ci dovrebbe essere nesuna sanzione, però proprio stamattina un tecnico del catasto mi ha assicurato che la sanzione è comunque dovuta....Forse una precisazione in merito, sulle lettere andava fatta.
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07 Agosto 2017 alle ore 07:09 - giamma

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ma quindi un fabbricato che non ha mai avuto i requisiti di ruralità paga la sanzione o no? perché io ho appena inviato una pratica e non ho fatto il ravvedimento essendo andato in prescrizione, grazie
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08 Agosto 2017 alle ore 15:01 - sickboy

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Secondo quello che mi è stato detto questa mattina all'adt di Treviso gli unici sanzionabili sono gli imprenditori agricoli se per il fabbricato vengono richiesti i requisiti di ruralità. Per gli altri fabbricati se i requisiti erano venuti meno da oltre 5 anni la sanzione va in prescrizione come normalmente succede. Il problema è che la settimana scorsa a dei miei colleghi hanno detto il contrario ed il contrario del contrario. Io sono dell'idea di non fare il ravvedimento operoso.
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10 Agosto 2017 alle ore 19:32 - mapivato

Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ciao all'ADT di Treviso oggi mi hanno respinto un docfa per accatastamento fabbricato - magazzino C/2 - che aveva perso i requisiti di ruralità a data antecedente al 03/12/2011; le motivazioni di mancata accettazione sono: la data 3/12/2011 e' soggetta a sanzione verificare se aderire al ravvedimento operoso. Ma non va in prescrizione dopo 5 anni?
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11 Agosto 2017 alle ore 11:15 - EFFEGI

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
La data del 03/12/2011 va ancora in sanzione, poiche:

Data di perdita dei requisiti di ruralità: 03/12/2011

il proprietario aveva 30 giorni di tempo per l'accatastamento e quindi: 03/12/2011 + 30 gg = 02/01/2012

Per la prescrizione vale questa regola: 02/01/2012 + 5 anni = 02/01/2017

che si estende alla normale SCADENZA SOLARE DELL'ANNO e quindi 31/12/2017.

Saluti
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26 Agosto 2017 alle ore 10:15 - LiKimba

Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Caso analogo anche a me, fabbricato che ha perso i diritti di ruralità da decenni, lettera AdE ricevuta. Ravvedimento operoso si o no?

Io ho già fatto un docfa per un c2 senza però segnare il ravvedimento operoso, quindi cosa devo dire al cliente, riceverà la sanzione si o no?

E per i successivi casi che si presenteranno? cosa fare?

Serve una chiarificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che tanto garbatamente sta inviando le lettere in pieno Agosto, periodo in cui la maggior parte dei tecnici è in ferie.

Comunque anche a me al Catasto di Palermo hanno detto due cose completamente opposte, c'è chi sostiene che il ravvedimento operoso va pagato e chi no.
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29 Agosto 2017 alle ore 10:53 - tifotoro

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ho avuto lo stesso dubbio, ti confermo di presentare senza ravvedimento. Il ravvedimento e' solo per i fabbricati che mantengono i requisiti di ruralita', oppure li hanno persi da meno di 5 anni.
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30 Agosto 2017 alle ore 13:27 - GeometraALE

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Confermo in pieno!!!
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31 Agosto 2017 alle ore 16:02 - LiKimba

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Io ho appena riinviato il secondo docfa di fabbricato exrurale che ha perso i requisiti dal 1993, respinto dal tecnico di Trapani perchè per data di ultimazione lavori dovevo mettere la data di perdita dei requisiti di ruralità (beh fin qui penso sia corretto, in altri interventi avevo letto questa precisazione). Ovviamente ho inviato il tutto senza ravvedimento operoso e nella motivazione di mancata accettazione della pratica non è stato fatto nessun riferimento al ravvedimento operoso, spero quindi che anche qui a Trapani abbiano informazioni sulla nota 21455 del 30/05/2013 dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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04 Agosto 2017 alle ore 15:04 - Talitacum

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buongiorno, ringrazio lo Staff per lo spunto sugli FR penso molto sentito in questi giorni.

Approfitto per chiedere una precisazione rispetto all'intervento precedente non avendo capito bene:

1)Se non sono presenti i requisiti di ruralità cosa si paga di sanzione visto che comunque vi è il ritardato accatastamento?

2) Come data di fine lavori per gli FR bisogna sempre inserire 30/11/2012, visto che la legge lo prevedeva e nel portale Sister proseguendo con ravvedimento operoso lo imposta in automatico?

Ringrazio chi vorrà rispondere e saluto tutti.

Stefano
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04 Agosto 2017 alle ore 16:48 - GeometraALE

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ciao, rispondo al quesito n°2.

Secondo la nota dell'Agenzia del Territorio n°43927 del 17/09/2012, in attesa dell'aggiornamento del portale SISTER, per avvalersi dell'istituto del ravvedimento bisognava indicare nel campo fine lavori del docfa la data 30/11/2012. Una volta approvato il docfa, l’Agenzia inviava le sanzioni con il ravvedimento calcolato proprio da quella data.

Dal 2015 (nota dell'Agenzia del Territorio n°123479 del 29/09/2015) la suddetta procedura non è più necessaria e risulta superata, perché la piattaforma SISTER è stata aggiornata ed implementata dell’istituto del ravvedimento. Infatti oggi ci si può ravvedere già in fase di presentazione del docfa, e per i fabbricati con i requisiti di ruralità basta selezionare “dichiarazione di ruralità” ed il portale trasforma il campo “data fine lavori” in “data scadenza termini” ed imposta la data al 30/11/2012 (o 31/05/2013 per i comuni colpiti dal sisma). Nel docfa pertanto possiamo tranquillamente indicare l’effettiva data di ultimazione del fabbricato con i requisiti di ruralità.
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07 Agosto 2017 alle ore 10:05 - Talitacum

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Grazie per la risposta e buon lavoro.
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11 Agosto 2017 alle ore 10:17 - stratoshf

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
sei sicuro di poter mettere la data effettiva di ultimazione del fabbricato (es 01.01.1960)? perchè proprio ieri ho parlato con un un tecnico dell'agenzia e mi ha indicato di riportare la data ultimazione lavori= 30.11.2012. Eventualmente che problematiche potrebbero nascere?

Grazie
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29 Agosto 2017 alle ore 10:41 - tifotoro

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Concordo su tutto e le stesse cose mi sono state confermate dalla mia AdT
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29 Agosto 2017 alle ore 15:39 - LiKimba

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ritornando al secondo caso fabbricato exrurale che ha perso i requisiti di ruralità da più di 5 anni. Perché gli stessi tecnici del catasto continuano a sostenere che bisogna fare il ravvedimento operoso se non si vuole incorrere a sanzioni superiori? A questo punto, visto che i dubbi sono all'interno degli stessi dipendenti dell'AdE, non sarebbe il caso di fare una circolare chiarificatrice? La richiesta di tale circolare dovrebbe partire dagli ordini professionali?
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04 Agosto 2017 alle ore 17:16 - GeometraALE

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Un ringraziamento allo staff per questo utile prospetto.

L'unico dubbio che mi rimane sono i 60 giorni per inviare la comunicazione od accatastare il fabbricato rurale, nelle lettere inviare dall'Agenzia non ho trovato questo termine. Voi dove l'avete trovato?
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04 Agosto 2017 alle ore 19:18 - uli

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
ma i 60 giorni da quando partirebbero? ne ho una sottomano datata 06/07/2017 prot...ecc.. ma arrivata al prorpietario ieri, quindi già si è giocato 30 giorni????? aggiungo anche che inviarle nel mese di agosto è la cosa migliore che potevano pensare.....

riporto questo articolo da Ediltecnico www.ediltecnico.it/57719/fabbricati-rura...
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04 Agosto 2017 alle ore 20:35 - EALFIN

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
La norma, anche per chi non accatasta i fabbricati o loro ampliamenti mai dichiarati al C.F. , sia quelli già censiti come fabbricati rurali e sia quelli ricadenti in particelle aventi qualità diverse, prevede che l'Agenzia delle Entrate deve notificare alle parti di adempiere entro 90 giorni, dopo di che, in caso di inadempienza, scattano le procedure di surroga. Di conseguenza scattano gli esosi rimborsi dovuti all'Agenzia delle Entrate per i costi relativi alle pratiche catastali eseguite d'Ufficio e si provvede all'applicazione di eventuali sanzioni, solo se dovute. Non mi risulta che la norma sia cambiata nel senso che le sanzioni si applicano solo in conseguenza della presentazione della pratica di accatastamento e solo nei casi dovuti, oppure nel caso di mancato adempimento e dopo aver ricevuto una notifica e non una semplice lettera di invito, sempre nei casi dovuti. Voglio ricordare che nessuna norma è stata emanata dopo il 30 novembre 2012 e quindi le suddette lettere ricevute dai proprietari di fabbricati rurali sono solo dettate da normali attività di accertamento facenti capo a normative precedenti. Quindi i tecnici catastali che dicono che in ogni caso si pagano sempre le sanzioni non fanno altro che dire cose non vere e non suffragate da norme in materia. Secondo me l'Agenzia delle Entrate e/o i Comuni, i quali questi ultimi sono i maggiori responsabili del mancato invito ad adempiere ai proprietari di fabbricati rurali presenti nel territorio comunale avendone i poteri di individuazione e segnalazione come la Legge prevede, avrebbero dovuto agire prima del 2017 ovvero a partire almeno dal 30 novembre 2013 (un anno dopo la naturale scadenza del 30 novembre 2012) per fare in modo che tutti i proprietari di fabbricati rurali si fossero messi in regola in tempi accettabili (quindi riscuotere maggiori introiti a favore delle casse pubbliche, anche in tema di Tari). Quindi l'Agenzia delle Entrate, a mio avviso, non potrebbe mai applicare sanzioni entro il 30 novembre 2017 nei casi di mancata presentazione dell'aggiornamento catastale. Lo potrebbero applicare solo se, dopo aver inviato entro detto termine una notifica ai possessori di fabbricati rurali che potenzialmente possono avere i requisiti di ruralità, gli stessi possessori provvedono ad accatastare richiedendo i requisiti di ruralità entro 5 anni dalla notifica (la quale interrompe i termini di Legge). Se in sede di accatastamernto di fabbricati rurali non si richiedono i requisiti di ruralità, dichiarando in Docfa la perdita di detti requisiti in data anteriore al 2012, le sanzioni non possono essere applicate ma i Comuni, anche in nome e per conto dello Stato, possono richiedere gli arretrati Imu e/o Tasi e/o Tari a partire dall'anno 2012 (solo se l'accatastamento avviene entro il 31 dicembre 2017 ed entro detta data il Comune provveda a richiedere gli arretrati Imu, Tasi e Tari, altrimenti a partire dall'anno 2013).
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04 Agosto 2017 alle ore 22:19 - uli

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ottima spiegazione grazie! Quindi le lettere che vengono notificate in questi giorni hanno lo scopo di informare e non rappresentano quindi alcun termine da cui calcolare le scadenze.
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07 Agosto 2017 alle ore 17:19 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Le lettere inviate questi giorni sono un invito ad adempiere al più presto per poter eventualmente usufruire del ravvedimento operoso. Dopo di che, in caso di inadempienza, credo che il Catasto provveda, entro i termini di Legge, ad inviare la notifica solo ai proprietari di edifici rurali consistenti in termini di grandezza ovvero superficie (già dalle orto foto, ecc. possono individuare la consistenza degli edifici ancora censiti come rurali). Inoltre credo che le notifiche le invieranno solo a coloro che sono in possesso dei requisiti di legge quali partita Iva Agricola, iscrizione alla Camera di Commercio come imprese agricole, possesso di un fascicolo unico aziendale A.G.E.A., ecc. Infatti non potendo inviare notifiche per le sanzioni perchè non hanno mezzi e dati esatti (non sanno se è un'abitazione e non sanno chi la utilizza, non sanno se è un annesso rustico oppure un garage o magazzino affittato per altri usi e/o posseduto da terzi non imprenditori agricoli, ecc.), non vi sono norme di Legge ad Hoc per poter applicare le sanzioni (si ricorda che la richiesta di ruralità è facoltativa e non può essere imposta, nè può essere presunta ai soli fini di poter applicare sanzioni ai possessori inadempienti), non resta altro (all'Agenzia - Settore Catasto e Gestione del Territorio) che sperare di raccogliere più somme possibili derivate dai ravvedimenti spontanei.
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08 Agosto 2017 alle ore 20:14 - uli

Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Mi risulta anche che nessuna sanzione è dovuta se il FR da censire all'urbano non è più in possesso (o non ha mai posseduto) i requisiti di ruralità almeno da oltre 5 anni. Mi confermate ?
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09 Agosto 2017 alle ore 10:07 - TUCANO8002011

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Quindi come ci comportiamo???

secondo voi dobbiamo comunicare alla Agenzia di riferimento l'assunzione d'incarico al fine di evitare che l'ufficio provveda ad effettuare d'ufficio gli accatastamenti ?

nei vari uffici provinciali i referenti ne sanno meno di noi e come sempre si lavora male .

idee?
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09 Agosto 2017 alle ore 17:15 - Talitacum

Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buona sera,

ho parlato con un tecnico dell'Agenzia a proposito delle sanzioni e mi ha riferito che per bloccare gli accertamenti la prima cosa da fare è un tipo mappale (per conferma mappa o altro) in modo da portarlo ai fabbricati.

Mi ha anche detto chi mi ha riferito che la scadenza per le sanzioni è fine settembre perchè appena rientrano dalle ferie cominciano ad accertare.

Anche a me comunque piacerebbe avere la casistica con la procedura da fare nei vari casi con gli FR...

Grazie per il confronto e l'aiuto... pace...Stefano.
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09 Agosto 2017 alle ore 17:26 - nicmanf

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
gentili colleghi, in questi giorni si sono presentati diversi clienti con queste lettere di segnalazione. La maggior parte si riferisce a ruderi, fabbricati ormai demoliti da decenni, inagibili, ecc.

Personalmente sto compilando in qualità di tecnico incaricato la lettera di segnalazione, riportando lo stato attuale dell'immobile, inviandola all'AdE tramite PEC.

La domanda è: faccio bene? è sufficiente? bisogna comunque fare la pratica di conferma di mappa e poi il docfa? bisogna attendere che l'Ufficio risponda?........attendo chiarimenti, poichè sulla lettera, che non ha alcuna valenza legale in quanto non è una raccomandata, la procedura non è esaustiva......grazie
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09 Agosto 2017 alle ore 17:34 - anonimo_leccese

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Stamattina, in un'animoso, ma cordiale e civile, discussione con alcuni tecnici del catasto di Lecce, tra vari colleghi ed impiegati, s'è giunta alla conclusione che si paga il R.O. solo se tale fabbricato conserva ancora i requisiti di ruralità,... in caso contrario non si paga nulla e si presenta come dichiarazione ordinaria,.. la causale che fà riferimento alla Legge del 2011 si inserisce solo se si accatasta in D/10 - Bene se prima non era chiaro,..ora è sicuramente confuso -
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10 Agosto 2017 alle ore 15:13 - EALFIN

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Come già anticipato nei vari post precedenti le norme in merito all'accatastamento dei fabbricati, sia rurali che no, non sono affatto cambiate, almeno dal 2011 in poi. Pertanto cerco di riepilogare la situazione: 1) Fino a che non interviene una lettera di notifica (nei modi e forme di Legge), da parte dell'Agenzia delle Entrate ed in merito all'accatastamento dei fabbricati censiti ancora come rurali, non si rischia nulla in termini economici; 2) Se un possessore di fabbricato rurale riceverà una lettera di notifica entro il termine di 5 anni dal 30 novembre 2012, di sicuro detta lettera di notifica stabilirà un termine massimo di 3 mesi per poter adempiere (sia se si tratta di edificio rurale con requisiti di ruralità, sia se si tratta di uno senza requisiti, mentre se si tratta di rudere, di edificio demolito, ecc. , anche in mancanza della segnalazione, da parte del possessore, per comunicare i suddetti stati di non obbligo di accatastamento del fabbricato accatastato come rurale, non si rischia comunque nulla); 3) Le sanzioni si applicheranno solo ai fabbricati rurali per i quali si richiedono i requisiti di ruralità e i medesimi sono gli unici che conviene censirli al più presto prima della notifica catastale, allo scopo di poter avvalersi del ravvedimento operoso; 4) Il Catasto di sicuro non notificherà a tutti i possessori di fabbricati rurali l'apposita lettera altrimenti nei tre mesi successivi gli uffici provinciali si intaseranno e non riusciranno a smaltire le pratiche; 5) Ritengo che il Catasto, tolti quelli che hanno adempiuto spontaneamente, tolti quelli che hanno comunicato con lettera, magari con foto allegate, il non obbligo di accatastamento, tolti alcuni fabbricati rurali che dalle orto foto, sopralluoghi, ecc. risultano inequivocabilmente ruderi e/o simili, si limiterà di sicuro a notificare l'obbligo di accatastare entro 3 mesi ai possessori di fabbricati rurali di una certa consistenza e/o che comunque hanno i presunti requisiti (imprenditore agricolo, ecc.) per poter dichiarare rurali al C.F. i loro edifici già censiti rurali al C.T. . Tutto il resto, almeno per quello che non è suffragato da norme certe, parlo delle varie interpretazioni soprattutto da parte dei tecnici catastali e che non hanno alcun fondamento legislativo, a mio avviso è solo frutto di personale giudizio che lascia il tempo che trova. Fermo restando che in taluni casi non conviene dichiarare rurali alcuni edifici pur avendone i requisiti di Legge. Parlo soprattutto di porzioni abitative principali e relative pertinenze per i quali la legge li assimila, ai fini Imu e Tasi, ad abitazioni ordinarie, per cui sarebbe un suicidio andare a richiedere i requisiti di ruralità, anche pagando il meno possibile con il ravvedimento operoso. In caso di mancato adempimento nei termini previsti e quindi nei casi di rischi di applicazione sanzioni, la richiesta di ruralità sarà subordinata ad alcune simulazioni di conteggi per imposte dovute nei 5 anni precedenti. Cioè se le probabili sanzioni saranno inferiori agli eventuali arretrati di Imu e Tasi converrà (in sede di accatastamento) richiedere la ruralità, in caso contrario non converrà. Fermo restando che il giorno dopo l'approvazione del Docfa si potrà comunque richiedere la ruralità con apposita istanza (parlo per le categorie C/2, C/6 e C/7 e/o abitazioni) tale da beneficiare dei benefici fiscali a partire praticamente dalla data di accatastamento. Sembrano dei sotterfugi ma, fino a prova contraria, sotterfugi legittimi. Fino a quando una norma apposita ne vieterà il ricorso a detti stratagemmi.
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12 Agosto 2017 alle ore 23:07 - Diluzio1

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buona sera. 5 giorni fa' ho ricevuto dall'Agenzia delle Entrate una lettera "semplice" (non raccomandata) con la quale mi viene precisato che dalle loro evidenze risulta che sono contestatario di una porzione di fabbricato rurale e di una porzione rurale di fabbricato promiscuo da regolarizzare. La mia prima reazione è stata di stupore. Sono piu di trentacinque anni che sono subentrato per successione a mio padre su alcuni terreni che non ho mai visto e sui quali ero totalmente all'oscuro che ci fossero porzioni di fabbricato rurale.

In tutti questi anni probabilmente questi fabbricati rurali saranno andati in malora.

Io non so neanche dove sono esattamente questi terreni.

Cosa mi suggerite di fare?

attendere una successiva raccomandata?

aspettare che i tecnici dell'Agenzia completino le azioni di controllo sulle caratteristiche dei predetti fabbricati rurali sperando che siano effettivamente in accentuato livello di degrado?

Andare all'ufficio tecnico del comune ove sono presenti questi terreni e farmi dire dai tecnici - che probabilmente conoscono i luoghi - cosa fare?

grazie per quanto saprete indicarmi.
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14 Agosto 2017 alle ore 08:39 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Credo che tu non sia un tecnico e quindi consiglio di rivolgersi ad uno di fiducia. Verificare in sopralluogo una porzione di fabbricato rurale e compilare eventualmente una lettera di segnalazione stato di rudere, ecc. allegata all'invito ricevuto dal Catasto non necessariamente è indispensabile un tecnico. Ma il tecnico, anche di fuori zona ubicazione fabbricato, da un estratto di mappa, caricando il medesimo in Google Earth con gli appositi software che di sicuro possiede, con tutta probabilità riuscirà a verificare la mancanza del fabbricato per demolizione totale o quasi, l'eventuale presenza di tetto sfondato, migliori dettagli se il rudere eventuale si trovasse vicino a strade pubbliche, l'eventuale presenza di altre porzioni di altre ditte censite come collabenti, ruderi, ecc. Comunque credo che già dalla denuncia di successione, atto donazione e o divisione, potresti ricavare qualche elemento utile allo scopo (tipo le porzioni suddette vengono descritte come ruderi, fatiscenti, ecc.)
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30 Agosto 2017 alle ore 17:22 - archirebi

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Il tecnico del catasto di Imperia mi ha detto di compilare il modello che hanno inviato con la lettera di segnalazione allegando fotocopia del documanto di identità del proprietario e consegnare al catasto.
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16 Agosto 2017 alle ore 10:54 - geotopo82

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
ciao a tutti, una info/consiglio, mi trovo a dover presentare il primo docfa per fabbricati ex rurali, ma come dicitura ravvedimento operoso utilizzate quello ordinario e impostate la data 30/11/2012, perchè mi sembra che l'altra scelta sarebbe requisiti di ruralità e credo sia solo per i fabbricati che ancora hanno tali requisiti, é corretto il ragionamento?..grazie
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16 Agosto 2017 alle ore 16:08 - EALFIN

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Provo a fare un riepilogo della situazione in merito ai fabbricati tuttora censiti come rurali e che devono obbligatoriamente essere censiti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita.

Primo caso: edificio ex rurale che deve essere dichiarato con requisiti di ruralità.

Come data di ultimazione lavori in Docfa va messo: "30/11/2012"

Come tipologia Docfa va messo: "Dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 14 ter del DL 201/2011"

In relazione Docfa va dichiarato che la data di ultimazione lavori è riportata come tale nel modello D ai soli fini del calcolo del ravvedimento operoso.

Sempre in relazione Docfa va indicata la data di costruzione del fabbricato oppure delle rispettive varie unità immobiliari oggetto di dichiarazione (qualora le medesime unità siano state costruite in tempi diversi, come del resto anche rilevabile dai Mod. 1N parte II relativamente al solo anno di costruzione e/o di ristrutturazione totale).

In sede di invio telematico del Docfa va richiesto il ravvedimento operoso ed in tal caso Sister calcola direttamente sanzioni ed interessi.

Secondo caso: edificio ex rurale che non deve essere dichiarato con requisiti di ruralità perchè li ha persi prima del 2012.

Come data di ultimazione lavori in Docfa va messa l'effettiva data di ultimazione lavori ovvero la data di costruzione dell'unità realizzata più di recente (nel caso di varie unità, oggetto di dichiarazione, costruite in tempi diversi).

Come tipologia Docfa va messo: "Dichiarazione ordinaria"

In relazione Docfa va dichiarata la data di perdita dei requisiti di ruralità (esempio 31 dicembre 2010).

Sempre in relazione Docfa va indicata la data di costruzione delle rispettive varie unità immobiliari oggetto di dichiarazione, solo qualora le medesime unità siano state costruite in tempi diversi, come del resto anche rilevabile dai Mod. 1N parte II relativamente al solo anno di costruzione e/o di ristrutturazione totale.
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16 Agosto 2017 alle ore 16:36 - EALFIN

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ora invece descrivo le procedure da seguire nel caso di accatastamento di intero edificio ex rurale del quale solo una o più porzioni conserva/no i requisiti di ruralità e che quindi va/nno dichiarate con requisiti di ruralità mentre una o più unità ha/nno già perso i relativi requisiti di ruralità ante 2012 (esempio da una parte una porzione ad uso abitazione che non ha più i requisiti di ruralità oppure una porzione collabente, dall'altra una o più porzioni strumentali all'attività agricola).

Va fatto un Docfa di nuova costruzione per le sole unità delle quali si richiede il riconoscimento dei requisiti di ruralità, adottando le procedure descritte al mio post precedente in merito all'accatastamento dei fabbricati ex rurali che conservano i requisiti di ruralità.

Va fatto un altro Docfa come unità afferenti, da inviare contestualmente al primo Docfa, nel quale si dichiarano le restanti porzioni che hanno perso i requisiti di ruralità, seguendo le procedure descritte nel mio post precedente in merito all'accatastamento dei fabbricati ex rurali e che hanno perso i requisiti di ruralità prima del 2012.

In merito alla compilazione degli elaborati grafici nel primo Docfa l'elaborato planimetrico va compilato per l'intero edificio omettendo di indicare in grafica il numero dei subalterni che saranno oggetto del secondo Docfa, omettendo di indicare nel relativo elenco subalterni sempre le unità che saranno oggetto di secondo Docfa.

L'elaborato planimetrico del secondo Docfa, sarà simile a quello del primo Docfa con la sola integrazione dei numeri di subalterni, dati, descrizioni ecc. mancanti nell'elaborato planimetrico del primo Docfa e riferite alle unità oggetto di dichiarazione con il secondo Docfa.
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16 Agosto 2017 alle ore 17:03 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ora indicherò le procedure da eseguire per gli edifici ex rurali che si trovano (totalmente) in stato di collabenza e/o di rudere.

A) Nel caso di edifici diruti i quali presentano dei dissesti tali da richiedere, in caso di recupero edilizio, la totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, va compilato e consegnato in Catasto nei modi e forme di Legge (possibilmente allegando documenti idonei quali fotografie, ecc.) il modulo allegato alla lettera dell'Agenzia delle Entrate (di invito a censire al C.F. l'edificio tuttora censito come fabbricato rurale).

Meglio ancora sarebbe di presentare contestualmente al suddetto modulo compilato, oppure in alternativa, un modello 26 di passaggio da fabbricato rurale a fabbricato diruto (sempre allegando idonee fotografie, ecc.).

Si precisa che impropriamente (ed il Catasto spesso approva) molti colleghi e/o tecnici dichiarano come collabenti degli edifici e/o loro porzioni i quali non sono altro che ruderi privi di solai, di parti delle murature portanti, insomma dei veri e propri fabbricati fatiscenti necessariamente da demolire preventivamente in caso di recupero edilizio.

B) Nel caso di edifici che presentano le caratteristiche di unità collabenti e che possono essere recuperati con interventi di ristrutturazione (senza necessariamente demolire e ricostruire) il passaggio all'urbano come unità collabenti è facoltativo per cui le procedure da eseguire possono essere in alternativa le seguenti: a) dopo aver prodotto ampia e dettagliata documentazione fotografica, si allega il tutto al modulo compilato ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in allegato all'invito ad accatastare il fabbricato ricadente nella particella ex rurale interessata; b) si può procedere all'accatastamento come unità collabenti utilizzando le modalità previste (descritte nei miei post precedenti) per l'accatastamento di edifici ex rurali e che hanno perso prima del 2012 i relativi requisiti di ruralità.
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24 Agosto 2017 alle ore 13:01 - Alesriv

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buongiorno, nel caso di Fabbricato collabente, vi chiedo come valutate questa opzione:rispondere alla lettera dell'Agenzia delle Entrate (in quanto non obbligatorio accatastare) con il rispettivo modulo, e successivamente accatastare con procedura ordinaria il fabbircato rurale all'urbano accatastandolo come collabente con i relativi allegati (relazione del tecnico con documentazione fotografica e autocertificazione del titolare sulla mancanza di utenze gas, luce e acqua)?
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17 Agosto 2017 alle ore 10:03 - GeometraALE

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Primo caso: edificio ex rurale che deve essere dichiarato con requisiti di ruralità.

premesso che trovo le tue spiegazioni chiare e ben fatte, non sono molto d'accordo per quanto riguarda la data di fine lavori da indicare nel quadro A del modello D1 del docfa. Secondo me, andava indicata come data di fine lavori quella del 30/11/2012 solamente fino al 2015, ossia fino a quando non era possibile ravvedersi direttamente dal SISTER. Questa era l'unica maniera per far capire all'Agenzia delle Entrate che ci si voleva ravvedere. Invece, dal 2015 è possibile ravvedersi direttamente dal SISTER, pertanto questa procedura risulta superata ed obsoleta. Basta leggere la nota dell'Agenzia del Territorio n°43927 del 17/09/2012 per capire che era una procedura temporanea in attesa dell'aggiornamento del portale SISTER.

Secondo caso: edificio ex rurale che non deve essere dichiarato con requisiti di ruralità perchè li ha persi prima del 2012.

a Lucca si lavora all'incontrario, nel quadro A si indicata la data di perdita dei requisiti di ruralità ed in relazione si specifica che tale data è quella dell'effettiva perdita dei requisiti. Inoltre, sempre nelle relazione, si indica la data reale di costruzione dell'immobile.
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19 Agosto 2017 alle ore 11:30 - urso87

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Salve, per passaggio ad F/2 cosa bisogna fare?
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19 Agosto 2017 alle ore 11:31 - urso87

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
per quei FR che non c è rimasto quasi nulla che procedura seguire?
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19 Agosto 2017 alle ore 12:36 - roczaga

Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Salve urso87, vuoi che ti spieghiamo tutta la storia d'Italia? Che ne pensi? Se sei un tecnico cerca di fare domande appriopriate formulando quesiti intelligenti, tra l'altro se parliamo di comunicazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate inerenti l'accatstamento dei fabbricati rurali è abbastanza chiaro quello che dovresti fare. Ovviamente qualora non fossi un tecnico mi scuso per quanto detto innanzi e ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico. Buona giornata.
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19 Agosto 2017 alle ore 18:14 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
In risposta a urso87

L'elenco delle varie casistiche di accatastamento particelle che presentano ancora la qualità fabbricato rurale, dettagliato con mie deduzioni e procedure da eseguire (a mio avviso) nei mei 3 post precedenti, è stato redatto proprio per dare una risposta completa ed esaustiva (spero) ai vari utenti di Geolive ed alle varie casistiche che possono presentarsi in merito. In esse vi sono anche descritte le casistiche di cui alle tue 2 richieste di questa mattina. Bastava leggere con attenzione i miei post e non c'era bisogno di richiedere informazioni in merito. Per il resto mi associo alla risposta di roczaga (nel senso che un tecnico non può in Geolive inserire post con richieste così "banali" mentre un non tecnico dovrebbe indirizzare le medesime richieste al proprio tecnico di fiducia che curerà, se necessario, i dovuti adempimenti catastali).
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19 Agosto 2017 alle ore 17:58 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
In risposta al GeometraALE.

In merito al primo caso, a partire dal 30 novembre 2013, non ho mai presentato più un Docfa avvalendomi del ravvedimento operoso quindi non sono a conoscenza se sono state attuate diverse procedure, a partire dal 2015, in merito a quale data di ultimazione lavori va indicata in Docfa ai fini dell'accatastamento di un fabbricato rurale con richiesta di requisiti di ruralità. Naturalmente la tua parola "secondo me" testimonia il fatto che dopo il 2015 anche tu non hai presentato un Docfa per un ex edificio rurale con richiesta di ravvedimento operoso.

In merito al secondo caso, a metà luglio 2017 ho presentato (con successo al primo colpo) un Docfa per un edificio ex rurale, ampliato (costituzione di due nuove unità indipendenti) dopo il 2012 e poi ultimato nel 2017, dove: 1) ho messo, nell'apposito quadro di Docfa, come data di ultimazione lavori il 30 giugno 2017; 2) ho indicato nella relazione sia la data di perdita di ruralità delle due unità ex rurali costruite ante 2012, sia la data di costruzione di ciascuna unità dichiarata (sia di quelle ex rurali ante 2012, sia delle altre due unità ultimate il 30 giugno 2017). Inoltre sia a dicembre 2013 e sia per tutti i Docfa presentati prima del 2012 ai fini dell'accatastamento di unità che hanno perso i requisiti di ruralità (anche per quelle per le quali non era ancora maturata la prescrizione quinquennale senza la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso) ho sempre indicato in Docfa, nello spazio apposito, la data di ultimazione lavori ed in relazione la data di perdita ruralità.

Per il primo caso segnalo che la Nota dell'Agenzia del Territorio citata n° 43927/2012 si riferisce solo all'accatastamento dei fabbricati accertati con rendita presunta e non ai fabbricati rurali per i quali valgono le disposizioni della Nota n° 24701 del 20 giugno 2013, relativo allegato n° 1. In dette più recenti disposizioni si parla delle varie procedure da adottare in Sister ai fini del ravvedimento operoso. Anche se sono passati alcuni anni dal 2013 mi pare di ricordare che Sister esegue un controllo automatico, in sede di invio del file telematico Docfa, nel senso che se scegli la tipologia Sister di accatastamento con ravvedimento operoso di un fabbricato ex rurale la cui scadenza per l'accatastamento era il 30/11/2012, al modello D deve corrispondere l'identica data del 30/11/2012.

Per il secondo caso segnalo che non condivido l'operato dell'Agenzia di Lucca in quanto nessuna norma o Circolare permette di indicare la data di perdita ruralità, in luogo della data di fine lavori, nell'apposito quadro di Docfa mentre le uniche date da indicare nel medesimo quadro di Docfa, diverse da quelle di fine lavori, sono solo quelle necessarie ai fini dell'applicazione del ravvedimento operoso (come da nota, con allegato 1, n° 24701/2013).
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21 Agosto 2017 alle ore 10:23 - GeometraALE

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ciao EALFIN e grazie per la risposta,
mi piace questo confronto che serve a fare un po' di chiarezza sulle giuste procedure da utilizzare per l’accatastamento dei F.R.

Risposta per il primo caso:
ho letto attentamente la nota n.24701/2013 e l'allegato, ma secondo me non dice da nessuna parte, od almeno io non l’ho trovato, che nel campo ultimazione lavori del docfa va indicata la data del 30/11/2012 o quella del 31/05/2013 (comuni colpiti dal sisma). Dice solamente che in fase di presentazione della pratica, se vuoi avvalerti del ravvedimento operoso per i fabbricati che mantengono i requisiti di ruralità, devi selezionare “Ravvedimento operoso Fabbricati Rurali” ed il professionista deve selezionare una tra le date del 30/11/2012 o del 31/05/2013 (comuni colpiti dal sisma). Purtroppo, fino ad oggi, non sono riuscito a trovare una circolare o una nota che dice espressamente che nel campo ultimazioni lavori va indicata la data del 30/11/2012 e non quella dell’effettiva realizzazione del fabbricato.
Fra l'altro lo scorso mese ho presentato 2 docfa per 2 fabbricati strumentali all’attività agricola che mantenevano i requisiti di ruralità. Io nel campo ultimazione lavori del docfa ho indicato la data di realizzazione del fabbricato ed in fase di presentazione mi sono ravveduto selezionando la data del 30/11/2012. La pratica è stata regolarmente registrata ed in visura è stata riportata l’annotazione “richiesta ruralità - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)”.

Risposta per il secondo caso:
Leggendo la linea guida della Direzione Regionale della Toscana (la trovi qui) a pag. 9 viene precisato che per le U.I.U. provenienti dal N.C.T. (fabbricato rurale o sub. rurale) nel campo fine lavori del docfa va indicata la data in cui il proprietario ha perso i requisiti di ruralità.
Anche nella linea guida della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna (la trovi qui) a pag. 23 viene precisato che per le U.I.U. provenienti dal N.C.T. (fabbricato rurale o sub. rurale) nel campo fine lavori del docfa va indicata la data in cui il proprietario ha perso i requisiti di ruralità.
Quindi credo che l’operato di Lucca sia in linea con quanto specificato dalle Direzioni Regionali della Toscana e dell’Emilia Romagna.
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23 Agosto 2017 alle ore 21:49 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Risposta per il primo caso:

A pagina 1, dopo fig. 1, della Nota Agenzia delle Entrate 24747-2006/2013, nel capitolo Ravvedimento operoso "ordinario" è scritto testualmente: - omissis - il sistema abilita il campo "Data fine lavori", dove il professionista inserisce la data di fine lavori, coincidente con quella indicata nel documento, come già in precedenza previsto.

Nel 2013 in tutti i Docfa (tanti) per i fabbricati ex rurali con richiesta di ravvedimento operoso ho sempre messo in Docfa la data del 30/11/2012 e, mi ricordo ma sono passati 5 anni, che se la data del Docfa non era il 30/11/2012 il sistema te lo scartava perchè le date di Sister e Docfa non coincidevano.

Non so quindi se hanno aggiornato Sister tale che non è necessario più far coincidere le due date. Dal 2014 non ho ancora presentato un Docfa con ravvedimento operoso (come ho già ampiamente precisato nei vari post di Geolive, nella stragrande maggioranza dei casi non conviene richiedere il riconoscimento dei requisiti di ruralità, dove per conviene intendo ai fini economici, vedi ad esempio le abitazioni rurali prima casa del richiedente).

Risposta per il secondo caso:

Le note delle Agenzie Regionali sono dei documenti, i quali a volte non rispecchiano la norma nazionale, ai quali però conviene attenersi (nelle Regioni interessate) per evitare bocciature.

In tutti i miei post cerco sempre di dare i miei contributi sulla base di esperienze avute (non a caso faccio spesso degli esempi, un pò lunghi nella descrizione, ma forse utili per alcuni utenti) e sulla base delle norme, prassi, ecc. di cui sono a conoscenza.

Quasi mai rispondo ai post sulla base di "secondo me" o, comunque, anche in mancanza di precise disposizioni in merito, rispondo sulla base di ragionamenti che, a mio avviso, possono avere delle analogie con simili casi per i quali le disposizioni precise vi sono.

Naturalmente i miei interventi in Geolive sono motivati dalla passione che ho da anni per la Nostra tipologia di professione e sopratutto per la passione che ho in materia di Catasto. Nulla toglie che mi possa, in alcuni casi (spero in pochi), sbagliare in quanto ho ignorato l'esistenza di norme, prassi, ecc. chiare e ben precise.
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24 Agosto 2017 alle ore 09:12 - GeometraALE

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Primo caso: mi riporti il caso del ravvedimento ordinario, ma noi stiamo parlando del ravvedimento dichiarazione di ruralità. Se si seleziona questo tipo di ravvedimento, automaticamente il campo data fine lavori viene modificato in data scadenza termine.

Secondo caso: pienamente daccordo con te, anche sul fatto della convenienza dei requisiti di ruralità. Conviene solamente per i fabbricati strumentali.

Saluti e ancora grazie per le numerose info che ci hai dato.
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24 Agosto 2017 alle ore 15:15 - GeoRafBia

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Salve colleghi.. trovo questo post davvero interressante anche se purtroppo ci troviamo di fronte a milioni di unità da censire senza uno straccio di GUIDA O NORMATIVA che ci indichi la corretta procedura in merito almeno al discorso RAVVEDIMENTO OPEROSO.

La mia perplessità è però una:

in caso di censimento di unità immobiliari con requisiti di ruralità, bisogna comunque allegare i modelli di richiesta di iscrizione dell'annotazione relativa ai requisiti di ruralità con alelgata documentazione a corredo?

Grazie anticipatamente e complimenti per le esaustive considerazioni ed indicazioni date.
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24 Agosto 2017 alle ore 22:13 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Qualsiasi Docfa di nuova costruzione o variazione, che preveda l'utilizzo delle tipologie (non ordinaria) ai fini della richiesta dei requisiti di ruralità, richiede sempre ed obbligatoriamente l'allegazione delle previste autocertificazioni allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti (altrimenti ognuno può dichiarare qualsiasi unità come rurale).

Per concludere ed in risposta anche al Primo Caso preciso quanto segue:

- Effettivamente la nota Agenzia delle Entrate 24747-2006/2013 alla pagina 4 parla dei casi di ravvedimento operoso per i fabbricati rurali non facendo alcun riferimento a quale data di fine lavori indicare in Docfa;

- Anche le Note (e/o loro allegati) dell'Agenzia Entrate prot. 123479/2015 e prot. 122760/2015 parlano anche del ravvedimento fabbricati rurali non citando nulla circa quale data dichiarare in Docfa;

- Sulla scorta di quanto sopra esposto riepilogo quanto segue: A) dal 1° dicembre 2012 a giugno 2013 (o mesi successivi ovvero fino alla data, che non ricordo di preciso, di implementazione delle nuove procedure Sister come da Nota 24701 del 20 giugno 2013) era obbligatorio inserire (anche) in Docfa la data del 30/11/2012 in sede di accatastamento del fabbricato rurale con richiesta dei requisiti di ruralità (altrimenti il sistema scartava l'invio telematico); B) a partire da giugno 2013 (o mesi successivi) la data inserita in Docfa nella parte relativa all'ultimazione lavori risultava non più influente ai fini dell'invio telematico e del calcolo del ravvedimento operoso in quanto il sistema, dopo aver scelto la tipologia fabbricati rurali regime ordinario, riconosceva e riconosce automaticamente come data di riferimento scadenza del termine il 30 novembre 2012, indipendentemente dalla data inserita nel Docfa.

A questo punto nel Docfa ognuno può mettere la data che ritiene di mettere in quanto, vista l'assenza di precise disposizioni, l'indicazione di quale data inserire in Docfa nell'apposito quadro inerente l'ultimazione lavori resta a discrezione dell'Agenzia Regionale e/o Provinciale.

Da parte mia, per ora, non ho casi di accatastamento ex fabbricati rurali con richiesta dei requisiti di ruralità. In assenza di precise disposizioni e/o dirette esperienze avute soprattutto da miei colleghi che operano e inviano le pratiche nei medesimi miei uffici provinciali, poichè fino a tutto il 30/11/2013 ho sempre messo la data in Docfa del 30/11/2012 e mai ho avuto problemi, continuerò a mettere detta data per i casi sopra menzionati. Se me lo bocciano mi diranno quale data mettere, correggerò il Docfa, lo invierò di nuovo e tutto finisce qui insieme all'argomento "secondo caso" del presente post.

In merito al discorso ravvedimento operoso, a parte la data del Docfa della quale non vi è una precisa e netta disposizione, per le operazioni in Sister è tutto molto chiaro come da ultime note (e/o loro allegati) dell'Agenzia Entrate prot. 123479/2015 e prot. 122760/2015 (si trovano in internet, da scaricare in Pdf, con una facilità estrema).
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23 Agosto 2017 alle ore 19:04 - oivlis10

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ealfin innanzitutto grazie per le informazioni, poi una domanda, io ho un incarico ricadente nel secondo caso, prima di fare la pratica docfa, non è necessario fare la pratica pregeo di passaggio all'urbano del fabbricato rurale? (nel mio caso tipologia 2- tipo mappale con conformità di mappa) grazie in anticipo per la risposta
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23 Agosto 2017 alle ore 22:04 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Io non parlerei più di tipologia 2 perchè non esiste più già da tempo e soprattutto nella nuova ultima versione Apag di Pregeo. Con la medesima versione Apag 2.08, escludendo i frazionamenti, fino ad adesso ho solo utilizzato la tipologia "frazionamento più mappale" per cui non ancora ho modo di sperimentare le altre tipologie e/o altri casi, conferme in mappa comprese. Circa il quesito se si deve fare il Pregeo prima del Docfa, presumendo che sei un collega alle prime armi, devi tener presente che al Catasto Fabbricati se si denunciano nuove unità di nuova costruzione, mai censite in detto Catasto, se non fai il Pregeo ovvero non annulli ciò che esiste al C.T. e creare le relative basi (Leggi Categoria F/6 del C.F. , ove ricorrono i casi) non vai da nessuna parte (salvi i casi di unità afferenti o altri casi che ora mi sfuggono, per i quali non sempre serve il Pregeo prima del Docfa, ad esempio la denuncia di unità afferenti, anche quelli sfuggiti all'accertamento, ricadenti su enti urbani già in parte censiti al C.F. e per i quali non occorre modificare la mappa).
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20 Agosto 2017 alle ore 15:43 - saccentemoccioso

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buongiorno,

dopo aver effettuato la segnalazione su fabbricati rurali, come collabenti, tramite procedura online dal sito dell'Agenzia delle Entrate, il sistema comunica che verrà inviata una mail di conferma di ricezione e accettazione della pratica. L'iter è pertanto da considerarsi concluso oppure è necessario procedere altrimenti, e consegnare pratica brevi manu all'Agenzia? Inoltre, gli immobili segnalati sono oggetto di ravvedimento operoso nonstante la perdita di ruralità sia subentrata prima degli ultimi 5 anni?

grazie
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22 Agosto 2017 alle ore 15:35 - Talitacum

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buongiorno, rispondo alla prima domanda:

non devi presentarla anche manualmente, altrimenti si crea un doppione, aspetta che ti rispondano via e-mail

pace Stefano
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23 Agosto 2017 alle ore 22:19 - EALFIN

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Secondo me la segnalazione prevista come da modulo allegato alla lettera dell'Agenzia delle Entrate lascia il tempo che trova. Fra l'altro non prevede manco l'allegazione obbligatoria di fotografie, autocertificazioni, ecc. . Se la medesima Agenzia entro il 30 novembre 2017 non notifica, nei modi e forme di Legge in materia, alle parti interessate di provvedere ad accatastare, dopo tale data si possono accatastare anche le unità oggetto delle suddette segnalazioni, con o senza richiesta di ravvedimento operoso e senza pagare un euro di sanzioni. Nulla toglie, infatti, anche di poter precisare in Docfa e Pregeo che l'unità era stata segnalata come non soggetta ad accatastamento ma che mi ero sbagliato e quindi ora voglio mettermi in regola, che non sono un esperto in materia e che nel compilare la lettera di segnalazione non mi ero rivolto al tecnico di fiducia, né avevo consultato le norme in materia. Non so se l'ho già scritto in altri post ma l'Agenzia delle Entrate, a chi invierà le lettere di notifica alle parti inadempienti entro il 30 novembre 2017, deve necessariamente invitarle ad adempiere entro 90 giorni, quindi a mio avviso non possono semplicemente dire "ti ho mandato la presente raccomandata per interrompere i termini e per impedirti di poter ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso". Se invierà a tutti i possessori catastali le suddette notifiche con obbligo di adempiere entro tre mesi, come la Legge prevede, ogni ufficio provinciale si intaserà a tal fine che dovrà ricorrere a tecnici pagati con lo straordinario. Ma quando mai? Secondo me le notifiche entro il 30 novembre 2017 al massimo le riceveranno i possessori di partita Iva agricola, con o senza iscrizione alla C.C.I.A.A. come Impresa Agricola, proprietari di fabbricati rurali di notevole consistenza e/o con numero elevato di particelle ancora censite come rurali. Spero di non sbagliarmi per il bene anche di alcuni nostri clienti i quali, se entro il 30 novembre 2017 non riceveranno nulla in quanto a notifica, potranno mettersi in regola, dopo tale data, scegliendo se conviene o meno richiedere i requisiti di ruralità senza pagare un euro di sanzioni.
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24 Agosto 2017 alle ore 09:05 - GeometraALE

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Alcune info sulle segnalazioni inviate telematicamente o protocollate all'Agenzia delle Entrate - Territorio:

1) segnalazione fabbricato in condizioni di rudere: dopo qualche giorno dall'invio della segnalazione, l'Agenzia risponde che la pratica è stata trattata e sono state eseguite le correzioni richieste. In visura la particella non sarà più fabbricato rurale, ma fabbricato diruto e nelle annotazioni viene riportato: variazione di qualità colturale su fabbricato rurale ancora censito al catasto terreni a seguito di segnalazione protocollo n.XXXXX/2017 inviata il XX.XX.2017, ai sensi dell'articolo n.13, commi n.14/ter e 14/quater del D.L. n.201/2011.

2) segnalazione subalterni già censiti al N.C.E.U.: dopo la trattazione da parte dell'Agenzia questi subalterni vengono soppressi. In visura viene riportata la medesima annotazione di cui al punto n.1.

Questo per quanto riguarda l'Agenzia di Lucca.

Saluti
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24 Agosto 2017 alle ore 17:54 - venturiniluciano

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
carina l'agenzia di lucca, bene, si può andare oltre ?
segnalazione di collabente anzichè diruto
geometraALE hai qualche caso ad affrontare prossimamente ?
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25 Agosto 2017 alle ore 10:33 - GeometraALE

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ciao ma non ho capito bene la domanda, potresti essere più chiaro...



Saluti
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25 Agosto 2017 alle ore 11:02 - venturiniluciano

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
se lo è chesto anche EALFIN (24 Agosto 2017 alle ore 21:23)
se si segnala al catasto terreni che si tratta di un fabbricato collabente (NON diruto al quale viene attribuito il codice 280) lo stesso poi che codice avrà ? NON di certo 280 ma nemmeno 279 ( ! ) quindi ..... ????
ecco cosa ti ho chiesto : hai qualche collabente da segnalare a lucca ? per capire come li tratta quell'agenzia, mancando una chiara indicazione a livello ministeriale
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25 Agosto 2017 alle ore 16:58 - GeometraALE

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ok! adesso ho capito...

No purtroppo per adesso ho solamente fabbricati diruti o in buone condizioni da accatastare...

Voglio però sentire qualche collega se ha fatto la segnalazione come "costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado".

Vi farò sapere

Saluti
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26 Agosto 2017 alle ore 10:01 - venturiniluciano

Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
grazie a nome dell'intera categoria !
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24 Agosto 2017 alle ore 16:17 - Alesriv

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buongiorno, nel caso di Fabbricato collabente, vi chiedo come valutate questa opzione:rispondere alla lettera dell'Agenzia delle Entrate (in quanto non obbligatorio accatastare) con il rispettivo modulo, e successivamente accatastare con procedura ordinaria il fabbircato rurale all'urbano accatastandolo come collabente con i relativi allegati (relazione del tecnico con documentazione fotografica e autocertificazione del titolare sulla mancanza di utenze gas, luce e acqua)?
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24 Agosto 2017 alle ore 21:23 - EALFIN

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
L'accatastamento di un'unità collabente non è un obbligo ma una facoltà. Pertanto in tutti i casi previsti dal modulo di segnalazione allegato alla lettera dell'Agenzia delle Entrate, dopo l'invio di detto modulo, non occorre eseguire alcun adempimento, salvo se il Catasto dispone diversamente non riconoscendo l'esenzione da accatastamento con obbligo di procedere a costituire un'unità ordinaria o speciale con attribuzione di rendita.

Il problema potrebbe sorgere in sede di trasferimento del fabbricato e/o della porzione, collabenti ma non censiti al C.F. .

Infatti nei soli casi di presenza della destinazione "fabbricato diruto" in riferimento alla particella censita al C.T. in cui vi ricade l'ex fabbricato rurale, detto edificio e/o porzione di edificio (allo stato di rudere e non allo stato di collabente) può essere trasferito senza problemi.

Bisogna quindi vedere come vengono invece classificati in Catasto Terreni i fabbricati interi e/o unità non aventi le caratteristiche di ruderi (edifici o loro porzioni recuperabili solo con interventi di demolizione e ricostruzione) ma aventi le caratteristiche di edifici censibili facoltativamente al C.F. come collabenti (edifici e/o loro porzioni recuperabili solo attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ovvero non recuperabili con semplici interventi di manutenzione qualsiasi di quelle previste dalle vigenti leggi in materia).
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25 Agosto 2017 alle ore 22:24 - EALFIN

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
A proposito. Le porzioni di fabbricati rurali per le quali a suo tempo e per miei clienti era stato presentato il Modello 26, con tanto di fotografie allegate, per la richiesta di passaggio a porzione di fabbricato diruto, in alcuni casi hanno inserito la qualità impropria (per una porzione) di "fabbricato diruto", in altri casi hanno lasciato la porzione come rurale ma hanno inserito un'annotazione a parte in visura dove hanno scritto che trattasi di porzione diruta. Dette porzioni con ancora indicata la qualifica di porzione di fabbricato rurale, ma con annotazione di porzione diruta, sono state incluse negli elenchi nazionali dei fabbricati rurali da accatastare dell'Agenzia delle Entrate, pubblicate sul sito dell'Agenzia nel mese di gennaio 2017. In nessun caso i miei clienti, proprietari di dette porzioni ancora censite come rurali ma con annotazioni di porzioni dirute, risultano avere ricevuto la lettera di invito ad adempiere all'accatastamento. Di questo sono sicuro perchè almeno uno di loro è un mio parente stretto che più stretto non si può (di primo grado, praticamente la posta la gestico io per lui). Una volta il Notaio mi fece storie perchè voleva che scomparisse la scritta porzione di fabbricato rurale nonostante l'annotazione di porzione diruta. Gli dissi che non potevo censirlo come collabente visto che oltre al tetto mancavano parti superiori delle pareti, tutti i solai, infissi, ecc. . Alla fine specificò tutto nell'atto e stipulò la donazione (nel senso che scrisse che trattasi di porzione diruta come da annotazione in calce alla particella interessata, in visura, nonostante la qualifica di porzione di fabbricato rurale ancora agli atti catastali). Dalla Nota interna del 5 agosto 2016, prot. 127649, sembra che gli uffici abbiano anche la facoltà di apporre delle note, oltre ad attribuire le destinazioni di fabbricati diruti o area di fabbricati demoliti. Dalla medesima Nota ho trovato pure una parte in cui gli Uffici dovrebbero inviare alle parti, entro il 30 novembre 2017, le notifiche secondo le vigenti norme che prevedono di adempiere all'accatastamento entro 90 giorni, in caso contrario adotteranno le specifiche procedure di surroga con annotazioni in visura. Ciò conferma quello che ho sostenuto io nei vari post di Geolive ovvero che è impossibile che ogni ufficio provinciale possa inviare notifiche entro il 30 novembre a tutti gli inadempienti. Sarebbe un suicidio. Quindi può pure succedere che qualche inadempiente la faccia franca e a partire dal primo dicembre possa dichiarare tutti i fabbricati rurali che vuole e che possiede, con requisiti di ruralità, senza pagare un euro di sanzioni. Alla faccia di chi sta pagando i famosi ravvedimenti operosi oppure di chi già ha accatastato e sta pagando dal 2012. Secondo me già dal 1° dicembre 2013 avrebbero dovuto iniziare a sollecitare le parti ad accatastare gli ex rurali. Avevano tutti gli elementi per farlo e da subito. No comment.
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26 Agosto 2017 alle ore 10:10 - venturiniluciano

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
http://www.geolive.org/news/pregeo/201...

già qui si chiedevano dove trovarla integrale....
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28 Agosto 2017 alle ore 11:13 - bertamazzo

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buongiorno colleghi... ho questio caso... immobile fr ai terreni, perso i requisiti di ruralità nel 2016; fatta la conferma con pregeo, adesso accatastamento con docfa ma non capisco:

- che tipologia documento è?

- data fine lavori?

- come calcolare la sanzione con sister?

scusate ma trovo il tutto alquanto confuso...
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28 Agosto 2017 alle ore 20:51 - EALFIN

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
La tipologia documento è ordinaria perchè in sede di approvazione del Docfa non dovrà essere inserita in automatico (in visura) la prevista annotazione di richiesta ruralità. La data di fine lavori sul Docfa è già stata oggetto di discussioni di cui sopra e quindi cosa inserire? a) la data di perdita ruralità? b) la data del 30 novembre 2012? c) la data originaria di costruzione del fabbricato rurale? Io, salvo successive diverse disposizioni, prassi, ecc. , penso che metterei sempre il 30 novembre 2012, anche se la data in Docfa non è più considerata da Sister ai fini del calcolo del ravvedimento operoso. Sister non legge quello che c'è scritto in Docfa perchè detta data viene scelta dal tecnico prima dell'invio telematico all'interno di Sister il quale calcola sanzioni, interessi, ecc. tenendo conto sia della data fissa del 30 novembre 2012 (o altra per le zone terremotate), sia della data di presentazione che coincide con quella di accesso a Sister per l'invio telematico. Le sanzioni ed interessi (meno di 200,00 Euro a unità) Sister li calcola dal 30 novembre 2012 al giorno in cui si sta inviando la pratica.
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28 Agosto 2017 alle ore 21:30 - g3o

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
perchè non inserire la corretta data di perdita della ruralità? xx/xx/2016 pagando il corrispettivo ravvedimento operoso..
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29 Agosto 2017 alle ore 22:05 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Qualsiasi data si inserisce in Docfa si paga sempre con riferimento a partire dal 30 novembre 2012, ciò perchè Sister così calcola sanzioni e interessi (dopo che il tecnico ha scelto in esso l'apposito riferimento al ravvedimento operoso per i fabbricati rurali). In una denuncia di variazione la data di riferimento è quella di ultimazione lavori i quali hanno determinato l'obbligo di modifica della situazione catastale già in atti. In una denuncia di nuova costruzione la data di riferimento è quella di ultimazione lavori costruzione del fabbricato i quali hanno determinato l'obbligo di denuncia catastale ex novo. Insomma nei due casi sopra citati la data indicata in Docfa rappresenta quella di decorrenza del periodo necessario (ora 30 giorni, in passato un bel pò di giorni in più) per poter procedere nei termini di Legge a regolarizzare la posizione catastale. Nel caso dei fabbricati rurali con accatastamento ante 2012 e con perdita dei requisiti di ruralità nel periodo fino al 2011, la data più logica da inserire in Docfa sarebbe stata quella di perdita di ruralità (indicando in relazione Docfa la data di ultimazione lavori, ecc.). Per i fabbricati rurali accatastati nel 2012 (ne ho fatte diverse di pratiche) io ho sempre messo la data di costruzione e non ho mai avuto problemi (anche perchè la richiesta di ruralità garantiva la corretta continuità dei suddetti requisiti sia prima che dopo l'approvazione del Docfa). Per i fabbricati rurali accatastati, con ravvedimento operoso, a partire dal 1° dicembre 2012 (ne ho fatte diverse di pratiche), ho sempre inserito la data del 31/10/2012 in quanto, almeno fino a che non hanno aggiornato Sister, era necessario inserire detta data per il corretto calcolo del ravvedimento operoso e degli interessi legali (fino ad almeno l'11 aprile 2012, quando mi era stato approvato un Docfa, avevo inserito detta data). Dopo che hanno aggiornato Sister, a partire da circa la metà dell'anno 2013, avevo inserito in Docfa la data del 30/11/2012, fino all'ultimo invio telematico che ho effettuato a fine novembre 2013. Questa è la storia delle varie date inserite da me in Docfa nei vari periodi, mai oggetto di contestazioni. A questo punto, poichè nel tuo caso non sono passati 5 anni dal 30 novembre 2012 e quindi non sono passati nemmeno 5 anni dalla data di perdita della ruralità, le sanzioni ed interessi si calcolano con riferimento al 30/11/2012 e non al xx/xx/2016, quindi detta data del xx/xx/2016 non ha alcuna attinenza all'illecito soggetto a sanzione. A proposito, chi te lo fa fare presentare ora il Docfa? Aspetta il 30/11/2017, se, entro tale data, non notificano al cliente un bel nulla, al medesimo cliente puoi far risparmiare soldi inutili. Naturalmente ti conviene comunque spiegare in Docfa (presentato dopo il 30/11/2017) che fino al xx/xx/2016 l'edificio era rurale (onde usufruire di eventuali sconti Imu e/o Tasi, dovuti alla condizione di ruralità, per il periodo dal 1/1/2012 al xx/xx/2016, nel caso di accertamento comunale per i suddetti periodi).
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30 Agosto 2017 alle ore 08:08 - g3o

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ok per la ri-spiegazione, giusto il fatto di citare in relazione la data del xx/xx/2016 al fine di contrastare un eventuale accertamento IMU-TASI.
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30 Agosto 2017 alle ore 16:40 - alice000

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buongiorno, anche a me è arrivata la lettera "bonaria" dalla agenzia delle entrate per un fabbricato rurale inserito soltanto nel catasto terreni e non nell'edilizio urbano. Suddetto immobile (un porticato aperto sui lati) ha perso le caratteristiche di ruralità nel 2001 quando è stato acquistato dai miei genitori che non sono agricoltori, ma è rimasto censito come tale in quanto non avevano idea di dover effettuare questo passaggio.
Ora abbiamo provveduto ad inserirlo tramite un tecnico geometra, che l'ha inserito nel catasto urbano sotto la dicitura C7, inserendo come data di perdita delle caratteristiche di ruralità la data di acquisto, ovvero ottobre 2001. La mia domanda è, il ravvedimento operoso è dovuto nonostante fosse un fabbricato che ha perso le caratteristiche di ruralità da più di 5 anni? Inoltre l'eventuale multa per non averlo dichiarato entro 30 giorni dalla perdita delle caratteristiche, essendo passati quasi 16 anni, può considerarsi prescritta? Non servono ulteriori azioni per evitare di incorrere in sanzioni?
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30 Agosto 2017 alle ore 21:24 - EALFIN

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Se è già stato accatastato da un collega e se la data di perdita di ruralità dichiarata è ottobre 2001 le sanzioni sono prescritte e non occorre fare nulla. Di conseguenza non si deve ravvedere nulla. Come mai non hai chiesto al collega le suddette notizie?
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01 Settembre 2017 alle ore 20:02 - windrob73

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Salve, io e gli altri cointestatari abbiamo ricevuto la lettera di cui si parla, relativamente ad un locale di circa 35mq che non ha i requisiti di ruralità e dunque andrà accatastato. Un geometra che ho contattato mi ha chiesto un onorario di circa 800€ e circa 130€ di spese, per l'accatastamento, sanzione a parte. Potreste, se non è OT, esprimere un parere sulla congruità di quanto richiesto? Grazie, resto disponibile per ogni ulteriore informazione.
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05 Settembre 2017 alle ore 11:19 - scric

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
buongiorno, sempre in merito ai rurali se un fabbricato risulta in elenco ma ad oggi non è ancora arrivata la comunicazione bonaria !?
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05 Settembre 2017 alle ore 22:22 - EALFIN

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Secondo me non ti arriverà nulla entro il 30 novembre 2017. In tal caso dopo tale data avrai la possibilità di accatastare il tutto (o sarai costretto ad accatastare dopo un eventuale notifica del Catasto) senza pagare un euro di sanzione. Comunque la mia è una supposizione e quindi non vi è certezza di quello che affermo. Le motivazioni del mio credo sono legate a quanto già ipotizzato da me negli altri post di cui sopra (il Catasto non può notificare entro tale data a tutti i possessori di fabbricati rurali altrimenti in 3 mesi a disposizione gli uffici andranno in tilt per i Docfa presentati allo scopo di evitare ulteriori sanzioni e surroghe d'ufficio).
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06 Settembre 2017 alle ore 18:11 - brizzo

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Domando conferme per un caso che devo affrontare: portico adibito a deposito accatastato al CT come fabbricato rurale, proprietari privi dei requisiti di imprenditori agricoli.

Procederei così:

1) Il fabbricato è già in mappa quindi farei un TM per passaggio al catasto urbano. TM privo di estratto, solo riga 0, riga 9 e modello censuario.

2) Docfa per accatastamento come C6

3) Il tutto fatto con ravvedimento operoso quindi con sanzione di 172,00.

E' corretto? Grazie
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06 Settembre 2017 alle ore 21:28 - EALFIN

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Non capisco perchè in Geolive sia stata trattata e ritrattata, con innumerevoli post, la situazione relativa ai fabbricati rurali tuttora non trasferiti al Catasto Fabbricati e si continua ancora a chiedere informazioni, consigli, chiarimenti già ampiamente discussi. Comunque le sanzioni si applicano e quindi il ravvedimento operoso va richiesto: 1) Se si richiede, in allegato al Docfa, il riconoscimento dei requisiti di ruralità in sede di accatastamento di fabbricati attualmente censiti al C.T. come rurali; 2) Se, pur non richiedendo, in sede di Docfa, il riconoscimento dei requisiti di ruralità, detti requisiti sono stati persi dopo il 30 novembre 2012, quindi entro 5 anni da oggi. In caso di perdita dei requisiti di ruralità da oltre 5 anni non si deve pagare alcuna sanzione nè richiedere alcun ravvedimento operoso in occasione dell'invio telematico. Procedura 1) descritta nel post. Se l'edificio è correttamente inserito in mappa, in quanto a posizione e dimensioni, va bene la procedura descritta al punto 1). In caso contrario agire di conseguenza. Procedura 2) descritta nel post. Se è un deposito al massimo dovrebbe essere un C/2 e non un C/6. Se è un portico ovvero se è una tettoia (perchè il portico è un'altra cosa ovvero è una pertinenza di un fabbricato, ecc. in quanto serve per accedere, ecc. a detto edificio) la categoria catastale corretta dovrebbe essere una C/7. Procedura 3) descritta nel post. La risposta la troverai all'inizio del presente post.
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06 Settembre 2017 alle ore 22:13 - brizzo

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Grazie mille! Un collega mi diceva che dovevo fare il ravvedimento operoso, io invece sostengo che avendo perso il requisito di ruralità nel 2008 il tutto vada in prescrizione.
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07 Settembre 2017 alle ore 12:49 - roczaga

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ha ragione EALFIN, comunque per tutti quei colleghi ancora dubbiosi li invito a leggere la seguente nota.

Saluti

Fabbricati rurali
Clicca sull'immagine per vederla intera
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07 Settembre 2017 alle ore 23:34 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Voglio ulteriormente precisare che le norme sulle sanzioni inerenti i mancati accatastamenti nei termini di Legge valgono sia per le costruzioni ordinarie che per i fabbricati tuttora censiti come rurali. Nel senso che se non procedo all'accatastamento entro 30 giorni dall'ultimazione lavori, di una nuova costruzione oppure di una o più unità immobiliari già censite ma che sono state sottoposte ad interventi tali da richiedere necessariamente un aggiornamento catastale, pagherò le medesime sanzioni per accatastare dei fabbricati tuttora censiti come rurali, per i quali verrà richiesto, in sede di presentazione del Docfa, il riconoscimento dei requisiti di ruralità. Naturalmente per entrambi vi è la prescrizione quinquennale ovvero per le costruzioni ordinarie la prescrizione matura dopo 5 anni ed un mese dalla data di ultimazione dei lavori mentre per tutti i fabbricati rurali iscritti ancora come tali al C.T. la prescrizione matura dal 1° dicembre 2017, sia se si richiede e sia se non si richiede il riconoscimento dei requisiti di ruralità. Il tutto vale anche per quei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità dopo il 30 novembre 2012. Preciso che quando sopra parlo di medesime sanzioni applicabili sia ai fabbricati ordinari di nuova costruzione e/o di variazione e sia ai fabbricati censiti ancora come rurali, è evidente che il paragone si può fare solo se il numero delle unità immobiliari soggette a sanzioni sono identiche per entrambi i casi e solo se i periodi temporali, fra data ultima di scadenza per poter eseguire l'accatastamento e data di presentazione del Docfa, sono identici per entrambi i casi. In poche parole non esistono norme speciali per i fabbricati rurali per i quali lo Stato può applicare un diverso trattamento sanzionatorio rispetto al resto dei fabbricati soggetti ad obbligo di accatastamento entro certi termini.
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11 Settembre 2017 alle ore 18:43 - massimo1976

Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
"mentre per tutti i fabbricati rurali iscritti ancora come tali al C.T. la prescrizione matura dal 1° dicembre 2017, sia se si richiede e sia se non si richiede il riconoscimento dei requisiti di ruralità"

vuoi dire che per gli ex rurali che oggi non hanno i requisiti di ruralità il ravvedimento operoso va fatto solo se la data ultimazione lavori è successiva al 30/11/2012 altrimenti è prescritto, ovvero fine lavori prima dei cinque anni dalla data di approvazione.
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11 Settembre 2017 alle ore 23:26 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
La prescrizione ai fini catastali (Docfa) si concretizza dopo 5 anni dalla data ultima in cui un'unità immobiliare andava accatastata. Per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità prima del 1° gennaio 2012 la prescrizione ormai è già maturata. Per quelli che hanno perso i requisiti di ruralità fra il 1° gennaio 2012 ad oggi 11 settembre 2017 la prescrizione dovrà ancora maturare fino al 30 novembre 2017. Stessa data del 30 novembre 2017 riguarda la prescrizione degli edifici aventi tuttora i requisiti di ruralità. Questo perchè per i fabbricati aventi i requisiti di ruralità alla data del 1° gennaio 2012 la data ultima per poter accatastarli è stata fissata dalla Legge al 30 novembre 2012, indipendemente dal fatto che potrebbero aver perso i requisiti di ruralità fra il 1° gennaio 2012 ed il 30 novembre 2012. Riepilogando: per tutti i fabbricati che alla data del 1° gennaio 2012 avevano ancora i requisiti di ruralità, tuttora non accatastati al C.F., la prescrizione delle sanzioni avverrà a partire dal 1° dicembre 2017, indipendentemente dal fatto che dopo il 1° gennaio 2012 e fino al 30 novembre 2017 i suddetti fabbricati potrebbero aver perso o potrebbero ancora perdere i requisiti di ruralità. E' inutile specificare che i requisiti di ruralità devono essere richiesti dalle parti e non sono imposti dalla norma per cui, a seconda di quanto conviene in termini di spesa per l'accatastamento e spesa per le imposte (Imu e Tasi), il dichiarante proprietario potrà scegliere se richiedere o meno il riconoscimento dei requisiti di ruralità, accollandosi tutti gli oneri derivanti dall'una o dall'altra scelta. La suddetta scelta è l'unica possibilità in cui lo Stato non può sindacare. Al massimo può richiedere notizie perchè l'edificio ha perso la ruralità in una determinata data ma la risposta potrebbe essere varia ovvero se è un edificio strumentale il dichiarante può dire di aver dato, a quella data e per un certo periodo di tempo, l'unità in comodato verbale a terza persona non imprenditore agricolo e per altri usi diversi da agricoli (chi potrebbe dimostrare il contrario?).
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05 Ottobre 2017 alle ore 17:44 - massimo1976

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
OGGI IN CATASTO MI HANNO CONFERMATO CHE TUTTI GLI EX F.R. TRANNE (COLLABENTI CAT. F OPPURE NN HANNO I REQUISITI PER ESSERE PASSATI ALL'URBANO) VANNO ACCATASTATI METTENDO COME DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI 30/11/2012 E PAGARE TASSATIVAMENTE I FAMOSI 172 EURO DI MULTA AD U.I.U. ALL'INVIO DEL DOCFA
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15 Settembre 2017 alle ore 13:46 - italiano

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
per u.i. collabenti, che hanno perso i requisiti di ruralità prima del 2012, la tipologia del documento è "dichiarazione ordinaria" o "DICHIARAZIONE DI FABBR. EX RURALE AI SENSI ART.2 COMMA 36 O 37 DL
262/2006" ?

grazie
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13 Settembre 2017 alle ore 16:07 - venturiniluciano

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
fonte : www.telematiko.it

L'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio di Brescia, in data 05/09/2017 ha fornito in forma scritta alcuni chiarimenti in tema di accatastamento dei Fabbricati Rurali.

Proponiamo di seguito il testo integrale, oltre al file in PDF scaricabile dal link a fondo pagina.




Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Provinciale - Territorio

COLLEGIO GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI della
PROVINCIA di BRESCIA

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Fabbricati

Con nota prot. 3137 del 22 agosto 2017, codesto Collegio ha richiesto alcuni chiarimenti in merito ai fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni.

Si forniscono le risposte ai quesiti posti.

l) Come ci si deve comportare quando il proprietario non ha il possesso del bene, in quanto in uso a terzi che non consentono l'accesso agli immobili per poterli accatastare, oppure è livellario?

Chiunque sia titolare di diritti reali sull'immobile è tenuto alla dichiarazione al Catasto Fabbricati del fabbricato rurale ancora censito al Catasto Terreni.

2) Le lettere inviate interrompono i termini di prescrizione delle sanzioni?

No.

3) Quali saranno le sanzioni che eventualmente verranno applicate nel caso in cui non si provvedesse all'accatastamento dei fabbricati?

La sanzione per la mancata/ritardata presentazione della pratica Docfa, corrispondente ad un importo variabile tra 1.032 a 8.264 €.

4) Da quando l'Ufficio inizierà l'azione di surroga?

Potenzialmente dal mese di ottobre 2017.

5) Nel caso in cui si debba denunciare il cambio di coltura, quali sono le modalità per corrispondere il pagamento della sanzione ridotta quando ci si avvale del ravvedimento operoso?

All'attualità il pagamento della sanzione (compresa tra un minimo di € 258 ed un massimo di 2.065 €) per l'omessa denuncia della variazione dei reddito fondiari per chi si avvale del ravvedimento operoso può essere effettuato soltanto in Ufficio con il codice tributo T99T e con i seguenti
importi:
entro 90 giorni : € 25,80
oltre 90giorni fino a 1 anno : € 32,25
oltre 1 anno fino a 2 anni : € 36,86
oltre 2 anni : € 43,00.

A breve il pagamento potrà essere effettuato anche con il modo F24. Sarà cura dell'Ufficio darne comunicazione agli Ordini e Collegi professionali.

6) Nel caso di dichiarazione al Catasto Fabbricati di un FR che possiede i requisiti di ruralità, la sanzione ridotta nel caso di ravvedimento operoso ammonta a € 172, se l' oblazione viene corrisposta entro il 30/11/2017. Dopo tale data è prevista una sanzione? Con quali importi?

Il ravvedimento operoso è inibito dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento. Ne segue che quando la violazione viene notificata, non è più possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. La sanzione applicata è quella per la mancata/ritardata presentazione della pratica Docfa, corrispondente ad un importo variabile tra 1.032 a 8.264 €.

7) La pratica non è soggetta a sanzione quando si dichiara un fabbricato rurale non avente i requisiti per il riconoscimento della ruralità?

Bisogna distinguere i due casi seguenti:
a) Il fabbricato rurale ha perso i requisiti di ruralità prima del 30/1112012: Se è decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data in cui i requisiti sono stati persi, la sanzione non è dovuta. Se il termine quinquennale non è decorso, la sanzione è dovuta.
b) Il fabbricato rurale ha perso i requisiti di ruralità dopo il 30/11/2012: E' dovuta una doppia sanzione, la prima per il mancato accatastamento entro il termine del 30/11/2012, la seconda per non aver dichiarato, entro 30 giorni, dalla perdita del requisito.

8) Dopo aver prodotto pratiche DoctelDocfa/Istanze, è necessano comunicare all'Ufficio l'avvenuta presentazione?

No.

9) Vengono inviate lettere in risposta alla vostra notifica del 2008 per fabbricati rurali e sulle visure compare nelle note "dichiarato rudere su dichiarazione di parte prot. ... ./08". Le modifiche non sono state inserite dall'Ufficio Provinciale? Come si deve agire in tali circostanze?

E' necessario trasmettere all'Ufficio la segnalazione allegata alla lettera compilata.

10)I fabbricati collabenti, per i quali non sussiste l'obbligo della dichiarazione al Catasto Fabbricati, rimangono al catasto terreni come fabbricati rurali?

No. Vengono modificati d'Ufficio attribuendo idonea qualità.

Tutte le segnalazioni di parte vengono puntualmente analizzate dall'Ufficio e, in caso di difformità, viene fornita idonea risposta.
Riguardo la richiesta d'incontro lo scrivente lo programmerà verso la seconda metà del mese di settembre a cui parteciperanno anche gli altri ordini e collegi professionali per discutere di questo e di eventuali altri argomenti.

Referente/Istruttore: Rabaioli

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PROVINCIALE - TERRITORIO
Francesco Pastoressa (*)
(Firmato digitalmente)


(*) Firma su delega del Direttore provinciale - Generoso Biondi






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13 Settembre 2017 alle ore 21:36 - EALFIN

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
L'unica novità di rilievo è la doppia sanzione per i fabbricati che hanno perso la ruralità dopo il 30/11/2012. Non resta altro che dichiarare che la ruralità è stata persa prima del 1° gennaio 2012. Ribadisco sempre che la richiesta di ruralità è una facoltà e non può essere presunta dall'Ufficio solo per poter recuperare soldi per sanzioni. In sostanza sono io possessore che decido se richiedere o meno i requisiti di ruralità (è un pò come la richiesta di agevolazioni prima casa).

Altra novità che non so se condividere o meno è che un fabbricato rurale che ha perso la ruralità, ad esempio il 1° settembre 2012, dovrebbe essere esente da sanzioni per prescrizione quinquennale. Se la norma ha stabilito che tutti i fabbricati censiti come rurali alla data del 1° gennaio 2012 dovevano essere censiti al C.F. entro il 30 novembre 2012, a mio avviso rimane sempre detta data del 30 novembre 2012 la data di inizio come riferimento per la prescrizione quinquennale, indipendentemente dal fatto che prima di detta data ultima l'edificio ha perso la ruralità. Comunque non ha senso accatastare entro il 30 novembre 2017 e dichiarare la perdita di ruralità nei primi 11 mesi del 2012. Tanto vale che si dichiara la perdita di ruralità ad esempio il 30 dicembre 2011.
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15 Settembre 2017 alle ore 14:12 - Giuseppe329

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Ealfin posso chiederti in che provincia operi? Perchè in settimana parlando con un tecnico del catasto di Roma, mi ha detto di mettere come data di perdita dei requisiti di ruralità il 30/11/2012 e di pagare la sanzione, (non era molto convinto) anche se l'immobile che sto trattando ha perso i requisiti nel 1975. Io ritengo che non devono essere pagati, come mi ha confermato il catasto di Frosinone per un altra pratica. Comunque mi è stato detto che per fine mese devono fare una riunione regionale per stabilire la linea da seguire
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16 Settembre 2017 alle ore 10:46 - fabio-71

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buongiorno,
qualche mese fa sono stato avvisato dall'Agenzia dell'Entrate, attraverso apposita lettera recapitata al mio indirizzo, di una irregolarità su fabbricato rurale di mia proprietà. Ho deciso di affidarmi a fabbricati-rurali.it/, un portale di riferimento dedicato appositamente a questo tipo di pratiche.
In pochi giorni sono stato ricontattato da un tecnico abilitato che nel breve ha provveduto a sistemare la problematica in oggetto.
Consigliato a tutti coloro ne siano interessati.
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16 Settembre 2017 alle ore 17:04 - geomice

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
ECCALLÀ!!!
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17 Settembre 2017 alle ore 11:54 - roczaga

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Mi rivolgo agli amministratori di questo forum, purtroppo, a mio modesto parere, sta diventando sempre una bacheca su cui pubblicizzarsi e mettersi in mostra piuttosto che avere un confronto serio e professionale tra colleghi.

Buona giornata
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21 Settembre 2017 alle ore 14:27 - EALFIN

Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Anche Valentino ROSSI con i sorpassi all'ultimo giro si è messo molte volte in mostra per pubblicizzarsi ed ha rischiato di cadere a terra ma alla fine ha divertito il pubblico, ha quasi sempre avuto la meglio vincendo le gare o piazzandosi ad un posto superiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto senza aver rischiato anche la propria incolumità, gli sponsor ne hanno trovato beneficio economico (oltre che ne ha trovato beneficio lo stesso Valentino guadagnano soldi e consensi in più).
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21 Settembre 2017 alle ore 16:09 - roczaga

Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Mi dispiace EALFIN evidentemente non mi sono spiegato bene ma non mi rivolgevo affatto a te che ritengo, da quello leggo, una persona seria, professionale e molto preparata ma ad altri.
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21 Settembre 2017 alle ore 16:23 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Lo avevo capito che non ti rivolgevi a me. I miei esempi, spesso ironici, sono anche un modo per sdrammatizzare la situazione e per alleviare la noia dettata dalle incertezze della nostra professione (non tanto per me che ho un bel pò di anni di professione alle spalle ma soprattutto per i giovani colleghi che si ritrovano a dover iniziare un'attività irta di difficoltà, spesso non per colpa loro). Diciamo che mi diverto ad ironizzare come si diverte o meglio si divertiva Valentino ROSSI a sorpassare all'ultima curva.
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23 Settembre 2017 alle ore 20:09 - geom.ciattino

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Se io ho un rudere ne rilevabile ne raggiungibile perchè si trova in mezzo al bosco dove la vegetazione è molto fitta e i sentieri di collegamento sono crollati come mi devo comportare? Mi da fastidio fare una dichiarazione quando in realtà non riesco a verificare l'effettivo stato di conservazione del manufatto.In alternativa potrei fare una lettera da mettere al protocollo del Catasto nel quale specifico che il fabbricato non è più raggiungibile?
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25 Settembre 2017 alle ore 23:37 - EALFIN

Re: Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Dalle foto aeree di Google non si vede nulla? Manda, in allegato alla lettera di segnalazione allegata alla lettera di invito del Catasto, una foto aerea con indicazione della posizione del fabbricato. Dopo di che alle medesima lettera di segnalazione di non obbligo di accatastamento allegherei un'ulteriore lettera per chiarire la situazione e l'impossibilità a raggiungere l'edificio. Quindi alla fine l'importante è che l'edificio sia veramente non raggiungibile da parte di nessuno, nemmeno dei tecnici catastali.
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12 Dicembre 2017 alle ore 17:54 - gally99

FABBRICATI RURALI E SANZIONE DI 344 EURO
Buonasera a tutti. A seguito di intese tra Agenzia regionale per il Catasto, Agenzie Territoriali di Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto e dei Collegi dei Geometri della Regione Puglia, tramite un comunicato via mail, il collegio della nostra provincia (TARANTO) ha suggertio di comunicare via PEC, nei primi mesi di novembre, di aver ricevuto incarico da parte dei nostri clienti a provvedere all'accatastamento dei fabbricati rurali e/o ex-rurali. in tal, modo, diceva il comunicato, l'emissione della notifica della sanzione di 1.032 euro sarebbe stata sospesa fino ai primi mesi di dicembre. Tale evento in realtà non si è verificato e purtroppo un mio cliente ha ricevuto due notifiche (per due fabbricati differenti) in data 12/11/2017.

In data odierna è chiaro che non posso più avvalermi del ravvedimento operoso e vorrei chiedere se qualcuno di voi colleghi ha seguito il proprio cliente nella definizione di controversia per pagare la sanzione ridotta ad 1/3 e se ha indicazioni da darmi in merito.

Inoltre vorrei chiedere, nel caso di fabbricato diruto, per il quale la sanzione non sarebbe dovuta, se la stessa è ugualmente applicabile una volta emessa la notifica.

Grazie mille.
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16 Gennaio 2018 alle ore 17:02 - Talitacum

Re: FABBRICATI RURALI E SANZIONE DI 344 EURO
Ciao,

puoi predisporre l'autotutela per i diruti allegando foto e se hai fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità puoi elencarli in autotutela riducendo le sanzioni.

Devi procedere comunque all'accatastamento.

Pace

Stefano
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05 Gennaio 2018 alle ore 12:20 - ROCCOC

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
in data 4 dicembre viene notificato un atto di contestazione (con sanzione) ad un mio cliente (sono un commercialista) posso comunque far procedere all'accatastamento ed eccepire la prescrizione dell'atto?
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31 Gennaio 2018 alle ore 16:18 - Alessandro17

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buongiorno,

mi riaggancio a questa discussione per avere alcune informazioni:

tra Ottobre e Novembre dell’anno scorso, ho eseguito l’accatastamento sia ai Terreni che all’Urbano, di alcuni fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità da diverso tempo, in quanto i proprietari non sono coltivatori diretti, nel redigere il libretto Docfa come “data di ultimazione lavori” ho messo la data di presentazione del libretto Docfa, pertanto a Dicembre è arrivata la sanzione da versare, ho presentato l’Istanza per richiedere l’annullamento della sanzione, perché da come ho capito leggendo vari articoli le sanzioni le devono pagare solamente i coltivatori diretti proprietari di fabbricati rurali, purtroppo l’Istanza mi è stata rifiutata perché la “data di ultimazione lavori” che ho inserito sul libretto Docfa è successiva al termine previsto del 30 Novembre 2012, per evitare la sanzione che data avrei dovuto inserire sul libretto Docfa?



A questo punto è possibile presentare ancora un’Istanza o Ricorso per evitare di pagare la sanzione?
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12 Marzo 2018 alle ore 19:54 - periniroberto

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Volevo chiedere un'informazione: qualcuno sa dirmi se un forno con paramento murario di dimensione inferiore agli 8 m2 può essere contemporaneamente:

1) pertinenziale ad un'unità abitativa di tipo civile quale accessorio a servizio di una unità immobiliare ordinaria di tipo civile (che ha perso i requisiti di ruralità dal 2009)

e

2) pertinenziale al fondo rustico
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28 Maggio 2018 alle ore 17:39 - fra75

Re: SANATORIA FABBRICATI RURALI !
Buon Pomeriggio

Mi collego a quasta discussione per porre un quesito secondo me molto singolare.

Può un fabbricato rurale iscritto al catasto terreni, anche se non regolarizzato all'urbano, essere trattato dall'Agenzia delle Entrate come fabbricato mai dichiarato ai sensi del DL n. 78/2010 attribuendo la rendita presunta e facendo gravare sugli intestati le conseguenti sanzioni?

Vorrei sapere se ci sono agenzie che hanno presa questa linea e in base a quale norma.



Grazie
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