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06 Ottobre 2012 - ANCORA FABBRICATI RURALI

Come è noto sui  Fabbricati Rurali esiste una tale  confusione che le diverse norme,decreti e leggi  hanno continuato ad incrementare.

Il collega Daniele Nardin dell'ADT di  Padova ha cercato in qualche maniera di riassumere, in una tabella che pubblico in fondo, le varie fasi  di questa travagliata vicenda all'italiana.

Ezio Milazzo

 

Negli ultimi tempi sono intervenuti sostanziali cambiamenti che hanno riguardato l’annosa questione dei “Fabbricati Rurali”.

Com’è noto, già il D.M. n. 28 del 2/1/1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati ……) aveva sancito l’obbligatorietà di censire al Catasto Fabbricati i fabbricati rurali di nuova costruzione ovvero oggetto di interventi edilizi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (11 marzo 1998).

Il Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha innovato da ultimo la disciplina normativa, nel frattempo intervenuta, relativa al censimento dei fabbricati rurali negli atti del catasto.

In sostanza la normativa attuale prevede che tutti i Fabbricati Rurali (destinati ad abitazione o strumentali all’attività agricola) devono essere censiti al Catasto Fabbricati “.. con attribuzione del classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione”.

In seguito al dettato del Decreto Legge n. 201 sopra richiamato, è stato emesso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 (Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità) ed è stata emanata dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia del Territorio la circolare n. 2 del 7 agosto 2012 avente per oggetto la “Nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell’art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012”.

Dai primi giorni di settembre, inoltre, è stata rilasciata una nuova versione del programma “Docfa” (4.00.1) che, con l’implementazione delle tipologie e delle causali del documento, recepisce le ultime novità normative.

Si invitano, per tanto, i professionisti in indirizzo a leggere con molta attenzione il Decreto Ministeriale del 26 luglio 2012 e la circolare n. 2/2012 dell’Agenzia del Territorio, nonché scaricare ed installare la nuova versione di Docfa.

Si segnala infine che ad una non attenta lettura può sfuggire la diversità tra la “Domanda per il riconoscimento del requisito di ruralità agli immobili ad uso abitativo ed agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola” (allegato A al decreto del 26 luglio 2012) e la “Richiesta di iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo alle abitazioni rurali ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola” (allegato 1 alla Circolare n. 2 del 7 agosto 2012).

Nel primo caso si tratta della domanda (corredata dagli attestati B e/o C allegati allo stesso decreto) da presentare alla segreteria dell’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio (attualmente entro il termine del 30/09/2012) per ottenere il riconoscimento della ruralità relativamente ai fabbricati rurali già censiti al Catasto Fabbricati (art. 2 c. 1, 2, 3, 4 del Decreto 26/7/2012).

Nel secondo caso, invece, si tratta di “unità immobiliari urbane” che acquisiscono i requisiti di ruralità e non necessitano di un nuovo classamento e rendita (art. 2 c. 6 del Decreto 26/7/2012). Si tratta quindi di fabbricati urbani che un in determinato momento acquisiscono i requisiti di ruralità e mantengono il classamento originario. La richiesta deve essere presentata, entro 30 giorni, alla segreteria dell’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio (corredata dagli attestati B e/o C allegati al Decreto 26/7/2012).

Parimenti, nel caso di perdita dei requisiti di ruralità, deve essere presentata – sempre entro il termine di 30 giorni - la “Richiesta di cancellazione dell’annotazione relativa alla ruralità degli immobili ad uso abitativo e degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola” (allegato 2 alla Circolare n. 2 del 7 agosto 2012).

 

In merito alle pratiche catastali da presentare con Docfa, si segnala che non deve più essere indicata nel campo causale “altre” la dicitura “RICHIESTA DI CATEGORIA RURALE”, ma si deve utilizzare la tipologia del documento codificata prevista nella versione 4.00.1 di Docfa. In tale ipotesi il sistema inserirà in modo automatico l’annotazione “richiesta ruralità” su ognuna delle unità rurali dichiarate.

In ogni caso, se la dichiarazione Docfa riguarda la presentazione, nello stesso lotto, di unità rurali ed unità ordinarie si dovranno compilare distinti file, sia in Nuova Costruzione che in Variazione, indicando le opportune tipologie di documento (“Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012” ovvero “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13  c. 14 ter del DL 201/2011” per le unità rurali e “Dichiarazione ordinaria” o altra per le unità urbane).

 

Si allega una tabella riassuntiva con le principali casistiche previste.


CASISTICA

TIPOLOGIA  ADEMPIMENTI

TERMINI

 

Fabbricati Rurali già censiti al CEU

 

 

 

Domanda + dichiarazione/i

(allegati A + B e/o C - DM 26/7/2012)

 

Entro

30 settembre 2012

 

Fabbricati Rurali di nuova costruzione

 

DOCFA – tipologia documento: “Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012

+ Dichiarazione/i (all. B e/o C – DM 26/7/2012)

 

Entro

30 giorni

dall’evento

 

Fabbricati Rurali censiti  al CEU oggetto di interventi edilizi

 

DOCFA – tipologia documento: “Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012

+ Dichiarazione/i (all. B e/o C – DM 26/7/2012)

 

Entro

30 giorni

dall’evento

 

Fabbricati Rurali censiti al Catasto Terreni (qualità FR)

 

DOCFA - tipologia documento: “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13  c. 14 ter del DL 201/2011

+ Dichiarazione/i (all. B e/o C – DM 26/7/2012)

 

Entro

30 novembre 2012

Fabbricati censiti al CEU che acquisiscono i requisiti di ruralità

(senza modifiche)

 

 

Richiesta di iscrizione del requisito di ruralità …. (all. 1 a circ. 2/2012)

+ Dichiarazione/i (all. B e/o C al DM 26/7/2012)

 

Entro

30 giorni

dall’evento

Fabbricati censiti al CEU che acquisiscono i requisiti di ruralità

(con modifiche)

 

DOCFA – tipologia documento: “Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012

+ Dichiarazione/i (all. B e/o C al DM 26/7/2012)

 

Entro

30 giorni

dall’evento

Fabbricati Rurali censiti al CEU che perdono i requisiti di ruralità

(senza modifiche)

 

 

Richiesta di cancellazione dell’annotazione …… (all. 2 a circ. 2/2012)

 

Entro

30 giorni

dall’evento

Fabbricati Rurali censiti al CEU che perdono i requisiti di ruralità

(con modifiche)

 

 

DOCFA – tipologia documento:  Dichiarazione ordinaria

 

 

Entro

30 giorni

dall’evento

 

Commenti:

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07 Ottobre 2012 alle ore 08:21 - ROBERTODG05

Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
Ma perché non mandiamo tutti i fabbricati all'urbano, in modo uguale per tutti, poi il proprietario si gestisce da sè il suo rapporto fiscale e quant'altro? Troppo semplice???
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07 Ottobre 2012 alle ore 09:03 - SandroM

Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
Ringrazio Daniele Nardin, che con questa tabella ci ha tolto diversi dubbi. Sono rimasto un po' perplesso dalla seguente nota :

"In ogni caso, se la dichiarazione Docfa riguarda la presentazione, nello stesso lotto, di unità rurali ed unità ordinarie si dovranno compilare distinti file, sia in Nuova Costruzione che in Variazione, indicando le opportune tipologie di documento (“Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012” ovvero “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 c. 14 ter del DL 201/2011” per le unità rurali e “Dichiarazione ordinaria” o altra per le unità urbane)."


In effetti, se con le 2 tipologie viene apposta in automatico la nota "richiesta ruralita'" non puo' essere altrimenti. Tuttavia, prima di presentare 2 Docfa distinti per lo stesso fabbricato, vorrei assicurarmi che tale disposizione sia adottata da tutte le Agenzie del T. e non sia un orientamento dell'Ag. del T. di Padova. Qualcuno ha notizie in merito?
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10 Ottobre 2012 alle ore 18:18 - LAURA

Re: Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
IN ATTESA DI ULTERIORI CHIARIMENTI PER ORA HO DECISO DI PRESENTARE QUESTO TIPO DI DICHIARAZIONI CON LA VECCHIA VERSIONE DEL DOCFA . SE CAPITO ALL'ADT DELLA MIA PROVINCIA PROVO A CHIEDERE INFORMAZIONI.
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09 Ottobre 2012 alle ore 10:55 - LAURA

Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
La circolare n.2/2012 al punto 5. (Dichiarazione ai sensi dell'art..13 comma 14-ter) parla dell'obbligo dichiarazione al CEU dei F.R. già censiti al CT per i quali in precedenza tale obbligo non sussisteva ad esclusione degli immobili non oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM n.28/98 . In particolare nella relazione tecnica allegata al tipo mappale si deve specificare che l'atto è presentato ai sensi ldell'art..13 comma 14-ter. Visto che le unità collabenti sono gli immobili descritti al comma 2 e non al comma 3 dell'art.3 del DM n.28/98 perche' se le dichiariamo nel docfa come tipologia adempimenti "dichirazione resa ai sensi dell'art.13 c.14 ter del DL 201/2011" LA PROCEDURA NON PASSA I CONTROLLI FORMALI E VIENE QUINDI CONSIDERATA ERRATA? In fondo sono sempre FR provenienti dal C.T. da denunciare al CEU l'unica cosa è che per loro non si puo' chiedere il requisito agricolo con i modelli B e/o C. Alla fine ho scelto la tipologia "Dichiarazione ordinaria" per la cat. F/2.
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10 Ottobre 2012 alle ore 16:25 - topogeo

Re: Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
molto interessante ... volendo sperare che chi ha implementato i controlli formali (..spero quindi automatici) sappia quello che fa .... il respingimento di un Docfa per f/2 come "fabb che era gia' FR al catasto terreni e che a seguito del art 13 comma 14-ter lo voglio - lo devo- accatastare alll' NCEU" sta a significare che SE UN FABB E' F/2 non rientra nel caso del succitato art 13 e quindi NON e' da accatastare ENTRO il 30/11 . SAREBBE UNA BELLA COSA ... del resto non pagano IMU .. e si potrebbero trattare queste costruzioni con una certa calma ...

Che ne pensate ?



Piercarlo
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30 Ottobre 2012 alle ore 10:50 - luigitoscano

Re: Re: Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
vorrei un contributo dal forum per l'accatastamento di un fabbricato rurale fatiscente la differenza tra fabbricato diruto e collabente. Quando a vostro giudizio lo si può trasformare in diruto e quando in collabente
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07 Novembre 2012 alle ore 14:59 - gecolma

Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
Tutto Bene .......come al solito, se non si esce dalla tipologia prevista dal programma e dalle causali previste, altrimenti sono cavoli amari...... Per un Docfa di variazione per ampl. fusione fraz per trasf dei dir. e cambio di destinazione d'uso da A/2 a D/10 (in pratica un fabricato ed B&B diventa Agriturismo) ed un A/2 viene ampliato ed essendo abitazione dei conduttori del fondo rimane A/2, ma con il requisito di ruralità che prima non aveva. Con il Docfa 4.00.1 in maniera ordinaria gira, ma il ceklist lo respinge, per errata causale, il tecnico mi dice di utilizzare "dichiarazione resa ai sensi del DM 26/07/2012" a questo punto il programma mi dice che con questa tipologia non possono esistere i B.C.N.C. ????????????????????

Ma cavolo è una variazione quando amplio il BCNC lo sopprimo e ne costitiusco uno nuovo, anche perchè l'area di pertinenza mi si è ampliata...
Vedremo come la risolveranno in catasto.

Gerry
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23 Maggio 2013 alle ore 21:52 - anonimo_leccese

Re: Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
Ho il medesimo identico caso, ho attualmente due sub con rendita ed un bcncn ad entrambi, trattasi di scoperto, ora parte di questo scoperto è stato, come dire, utilizzato a servizio di uno dei due sub come spazio scoperto di pertinenza ad attività agrituristica. L'altro sub non ha subito modifiche e rimane così com'è, quindi volevo creare il nuovo bcnc ad entrami sia quello nuovo uso rurale che quello presistente. Bene, anzi male, anche se sembra andare liscio, alla fine del controllo formale mi dà il seguente errore: bcncs non ammesso con la dicitura in virtù della legge 26/07/2012 dovrei farlo come dichiarazione ordinaria, come in quell'altro caso di un mese fà,....ma non vorrei forzare la fortuna. Tu geocolma o altri come avete risolto ? buona serata
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07 Novembre 2012 alle ore 22:36 - selvury

Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
salve a tutti, lunedì avrò l'esame orale di abilitazione, volevo chiedervi per cortesia se potevate indirizzarmi ad una legge o qualcosa di utlie che mi possa fornire dell'informazione adeguate per fronteggiare una domanda generica sui fabbricati fantasma.

grazie per l'attenzione.
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09 Novembre 2012 alle ore 22:08 - lunatico

Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
Nella mia zona esistono fabbricati rurali che hanno perso i requisiti tanti anni fà. Le pratiche di docfa che invio per tali fabbricati rurali nella relazione tecnica scrivo FABBRICATO CHE HA PERSO I REQUISITI RURALI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DECRETO MINISTRO DELLE FINANZE N. 28 DEL 2-01-1998 - OBBLIGO ACCATASTAMENTO 31-12-2001. Per tali fabbricati se presentati oltre il 30 novembre si prende la sanzione? o è prescritta in Agenzia hanno molti dubbi e non mi sanno dare una risposta certa come i fabbricati mai dichiarati costruiti prima del 31/12/2005 anche se il termine per i fabbricati mai dichiarati è scaduto il 30 agosto non mi hanno fatto pagare sanzioni.
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05 Dicembre 2012 alle ore 18:09 - snhappy

Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
Complimenti per il post, nella mia zona tra i miei colleghi, collegio e anche nell'agenzia del territorio dove maggiormente opero ancora non capiscono questa "sottile" differenza e a dirla tutta anche dal consiglio nazionale non sono pervenuti chiarimenti in merito (almeno da quanto mi risulta) e mi sentivo io quello incapace di leggere la normativa. Grazie, finalmente non mi sento più solo
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28 Gennaio 2013 alle ore 13:56 - antedome

Re: Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
Ho redatto un docfa per passaggio di un F.R. avente i requisiti di ruralità, oggetto di alcune modifiche di sagome rispetto alla sagoma presente in mappa prima del tipo mappale. L'ho inoltrato con la tipologia n. 2 (art. 13 comma 14 ter...) costituendo due subalterni, sub 1 (abitazione), sub 2 (D/10), ma me lo sospendono dicendomi che lo devo indicare come Ex rurale.
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05 Settembre 2014 alle ore 09:42 - disperata

Re: ANCORA FABBRICATI RURALI
nel 1980 due fabbricati rurali sono stati ricevuti per successione ereditaria; i due fabbricati hanno come pertinenza una corte rurale comune (non menzionata negli atti di trasferimento successorio) cioé la corte rurale allibrata nel NCT nella partita speciale come ente comune a più fabbricati, non è intestata ad alcuna ditta.

Uno dei fabbricati è stato frazionato negli anni in più proprietà esclusive. Nel primo frazionamento, la dante causa oltre a cedere una porzione del fabbricato, tenendo nella sua proprietà la porzione più grande (25 vani), ha scritto nell'Atto notarile " con le stesse porzione di casa, viene trasferita la proporzionale quota di comproprietà della corte (la corte rurale esistente dal 1906 ente comune a più fabbricati) comune ai mapp... cioè i due fabbricati ereditati. Ora il giudice ha deciso che la dante causa intendeva trasferire all'acquirente della prima porzione del fabbricato, venduta dopo il primo frazionamento tutta la la quota spettante all'intero edificio (pur essendosi la dante causa mantenuta la porzione più grande di 25 vani del fabbricato stesso. I contesto questa decisione in quanto da tutti i documenti catastali la corte è iscritta in 'Partita 2' cioè accessorio esclusivo dei due fabbricati, tanto che la corte non appare in Conservatoria e non è stata scritta nella Nota di Trascrizione quando è stata acquistata la prima porzione frazionata di fabbricato.

Infatti nella Nota di Trascrizione appaiono solo come unita immobiliari acquistate la prima porzione di fabbricato frazionata ed un terreno agricolo con mapp. specifico e diverso.

Riconoscente per qualsiasi avviso al riguardo.
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