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Autore Accatastamento azienda agricola dopo il 30 settembre 2011

ela979

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06 Dicembre 2008

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Ghedi (BS)

 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2011 alle ore 10:47

Buongiorno a tutti,
mi trovo a dove accatastare un'intera azienda agricola composta da stalla con fabbricati strumentali all'attività agricola e due abitazioni.
I proprietari, che occupano le abitazioni, sono imprenditori agricoli professionisti. Mi chiedo come devo accatastare le abitazioni, visto che la categoria A/6 classe R con il docfa non posso attribuirla.
Grazie anticipatamente.

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Autore Risposta

vomisa

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03 Luglio 2007

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Belluno

 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2011 alle ore 11:44

Vedi la nota 65987 del 1/12/2011 riguardante la circ.6/2011,
in particolare la parte: "in fase transitoria, nelle more dell'aggiornamento della procedura Docfa [...] per le abitazioni rurali si può predisporre il classamento secondo la prassi corrente nella categoria (A/2, A/3...) e classe appropriate."

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ela979

Iscritto il:
06 Dicembre 2008

Messaggi:
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Ghedi (BS)

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 09:39

Grazie Vomisa per la tua risposta ma non riesco a trovare la nota che mi indichi.

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 09:49

"ela979" ha scritto:
Grazie Vomisa per la tua risposta ma non riesco a trovare la nota che mi indichi.


eccotela servita.....
www.ordine-ingegneri.ap.it/archivio/2011...
saluti

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ela979

Iscritto il:
06 Dicembre 2008

Messaggi:
139

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Ghedi (BS)

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 09:53

Grazie Cesko

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

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8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 10:10

Grazie a Vomisa e Cesko per la notizia.

Ho provveduto ad aggiornare la discussione principale sull'argomento.

www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...

Saluti.

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vomisa

Iscritto il:
03 Luglio 2007

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769

Località
Belluno

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 10:18

Bravi ragazzi, ieri non ho messo il link perché ancora non l'avevo trovato in rete. Avevo la scansione della circolare inviatami dal collegio.
Piccolo appunto, il sito dell'Adt dovrebbe tenere una bacheca delle circolari ordinate per data, o no?

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jema

(GURU)

Iscritto il:
26 Aprile 2007

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2106

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 10:58

"vomisa" ha scritto:
Bravi ragazzi, ieri non ho messo il link perché ancora non l'avevo trovato in rete. Avevo la scansione della circolare inviatami dal collegio.
Piccolo appunto, il sito dell'Adt dovrebbe tenere una bacheca delle circolari ordinate per data, o no?


Ti riferisci a qualcosa del genere?

www.agenziaterritorio.it/?id=6029

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vomisa

Iscritto il:
03 Luglio 2007

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769

Località
Belluno

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 11:13

E' vero, che scemo, ce l'avevo sotto il naso. Me la ricordavo ma non riuscivo più ad accedervi, mi bloccavo a "norme e decreti". Ho bisogno di ferie.
Quest'ultima nota alla circolare ancora l'hanno ancora inserita, mi pare.
Grazie.

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8588

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 14:56

Vorrei aggiungere altresì che:
La manovra correttiva (art. 13, comma 21 del DL n. 201/2011, in vigore dal 6 dicembre 2011), modificando i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 7 del DL n. 70/2011 (conv. L. n. 106/2011), ha riaperto i termini per poter presentare all’Agenzia del Territorio l’istanza finalizzata a ottenere il riclassamento dei fabbricati rurali nelle categorie A/6, classe R e D/10, nonché la convalida della relativa ruralità fiscale.
In particolare, è prorogato al 31 marzo 2012 il termine (precedentemente fissato al 30 settembre 2011), contenuto nell’art. 7, comma 2-bis del DL n. 70/2011, entro cui i possessori di fabbricati rurali già iscritti al Catasto Fabbricati possono presentare istanza volta ad ottenere il rilassamento nelle categorie A/6, classe R per le abitazioni rurali e D/10 per i fabbricati strumentali all’attività agricola.

Si è realizzata, quindi, la speranza dei soggetti interessati che il suddetto termine venisse riaperto, in quanto il provvedimento attuativo delle disposizioni contenute nel citato art. 7 era stato emanato a ridosso del termine stabilito per l’adempimento.
La manovra fa salve anche le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti successivamente al 30 settembre scorso.
Si ricorda che per la domanda di variazione catastale, da presentare entro fine marzo 2012 all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del Territorio, deve essere utilizzato il modello contenuto nell’Allegato A del DM 14 settembre 2011 (con la circ. 22 settembre 2011 n. 6, la stessa Agenzia ha ribadito le modalità di presentazione della richiesta).

La domanda di variazione può essere inoltrata mediante consegna diretta all’Ufficio, tramite servizio postale (con raccomandata con avviso di ricevimento), tramite fax oppure mediante posta elettronica certificata.
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare di diritti reali sui fabbricati o, in alternativa, da soggetti da questi incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano e dalle Associazioni di categoria degli agricoltori.

Sul sito internet dell’Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it) era stata resa disponibile una specifica applicazione che consentiva la compilazione e la stampa della domanda, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo che confermasse l’avvenuta acquisizione da parte del sistema dei dati trasmessi. In relazione alla proroga dovrà essere chiarito se potrà essere utilizzato ancora tale applicativo.

All’istanza deve essere allegata un’autodichiarazione attestante la sussistenza, in via continuativa e fin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, dei requisiti di ruralità posti dall’art. 9 del DL n. 557/93, conv. L. n. 133/94. I modelli di autocertificazione da utilizzare sono contenuti negli Allegati B e C del DM 14 settembre 2011 riferiti, rispettivamente, ai fabbricati rurali a destinazione abitativa e ai fabbricati rurali strumentali.

I termini per i controlli dell’Agenzia del Territorio


Se l’Agenzia del Territorio non si pronuncerà entro il 30 giugno 2012, il contribuente potrà assumere in via provvisoria, per altri dodici mesi, l’avvenuta attribuzione della nuova categoria catastale e la correlata ruralità fiscale dell’immobile, salvo incorrere nell’obbligo di versare le maggiori imposte, gli interessi e la sanzione in misura raddoppiata rispetto a quella ordinaria, nell’ipotesi in cui l’Agenzia del Territorio, entro il 30 giugno 2013, neghi la convalida con provvedimento motivato.

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jema

(GURU)

Iscritto il:
26 Aprile 2007

Messaggi:
2106

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 16:00

"CESKO" ha scritto:
Vorrei aggiungere altresì che:
La manovra correttiva (art. 13, comma 21 del DL n. 201/2011, in vigore dal 6 dicembre 2011), modificando i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 7 del DL n. 70/2011 (conv. L. n. 106/2011), ha riaperto i termini per poter presentare all’Agenzia del Territorio l’istanza finalizzata a ottenere il riclassamento dei fabbricati rurali nelle categorie A/6, classe R e D/10, nonché la convalida della relativa ruralità fiscale.
In particolare, è prorogato al 31 marzo 2012 il termine (precedentemente fissato al 30 settembre 2011), contenuto nell’art. 7, comma 2-bis del DL n. 70/2011, entro cui i possessori di fabbricati rurali già iscritti al Catasto Fabbricati possono presentare istanza volta ad ottenere il rilassamento nelle categorie A/6, classe R per le abitazioni rurali e D/10 per i fabbricati strumentali all’attività agricola.

Si è realizzata, quindi, la speranza dei soggetti interessati che il suddetto termine venisse riaperto, in quanto il provvedimento attuativo delle disposizioni contenute nel citato art. 7 era stato emanato a ridosso del termine stabilito per l’adempimento.
La manovra fa salve anche le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti successivamente al 30 settembre scorso.
Si ricorda che per la domanda di variazione catastale, da presentare entro fine marzo 2012 all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del Territorio, deve essere utilizzato il modello contenuto nell’Allegato A del DM 14 settembre 2011 (con la circ. 22 settembre 2011 n. 6, la stessa Agenzia ha ribadito le modalità di presentazione della richiesta).

La domanda di variazione può essere inoltrata mediante consegna diretta all’Ufficio, tramite servizio postale (con raccomandata con avviso di ricevimento), tramite fax oppure mediante posta elettronica certificata.
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare di diritti reali sui fabbricati o, in alternativa, da soggetti da questi incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano e dalle Associazioni di categoria degli agricoltori.

Sul sito internet dell’Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it) era stata resa disponibile una specifica applicazione che consentiva la compilazione e la stampa della domanda, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo che confermasse l’avvenuta acquisizione da parte del sistema dei dati trasmessi. In relazione alla proroga dovrà essere chiarito se potrà essere utilizzato ancora tale applicativo.

All’istanza deve essere allegata un’autodichiarazione attestante la sussistenza, in via continuativa e fin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, dei requisiti di ruralità posti dall’art. 9 del DL n. 557/93, conv. L. n. 133/94. I modelli di autocertificazione da utilizzare sono contenuti negli Allegati B e C del DM 14 settembre 2011 riferiti, rispettivamente, ai fabbricati rurali a destinazione abitativa e ai fabbricati rurali strumentali.

I termini per i controlli dell’Agenzia del Territorio


Se l’Agenzia del Territorio non si pronuncerà entro il 30 giugno 2012, il contribuente potrà assumere in via provvisoria, per altri dodici mesi, l’avvenuta attribuzione della nuova categoria catastale e la correlata ruralità fiscale dell’immobile, salvo incorrere nell’obbligo di versare le maggiori imposte, gli interessi e la sanzione in misura raddoppiata rispetto a quella ordinaria, nell’ipotesi in cui l’Agenzia del Territorio, entro il 30 giugno 2013, neghi la convalida con provvedimento motivato.


Ora sono molto più... rilassato! :wink: :lol:

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