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Autore Individuazione catastale a seguito di successione testamenta

clausimi

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26 Marzo 2005

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 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2007 alle ore 20:47

Carissimi colleghi,
sottopongo a tutti voi un quesito "procedurale" per l'incarico, affidatomi da privati, per predisporre la dichiarazione di successione di quanto in appresso.
A seguito di disposizione testamentaria, debitamente pubblicata, il de cuius disponeva di assegnare in parti uguali, ciascuna ad ognuno dei propri tre figli, il terreno di sua proprietà ed, ancora, la parte abitativa di un fabbricato rurale da attribuirsi, in parti uguali, a due figli, mentre la residua porzione rurale in attribuizione all'altro figlio.
Premesso che evito di entrare nella tematica della quota legittima e della quota disponibile, in quanto gli eredi hanno considerato l'ostacolo come superato, ravvedo ancora, però, degli aspetti che sono necessari di approfondimento.
Mi spiego subito.
Il terreno (area agricola) ha forma rettangolare e l'accessibilità avviene sul versante Ovest (lato a sinistra) mediante una strada privata, situata parallelamente al lato minore della figura, ivi posto, e corrente sullo stesso, totalmente a carico del fondo citato, servente anche altri fondi collocati, rispettivamente, a monte o a valle dei lati maggiori del rettangolo di cui ai versanti Nord e Sud.
1) - La suddivisione del terreno può essere eseguita nelle previste 3 parti uguali – in termini di superficie - (seguendo la dizione letterale delle disposizioni) o, viceversa, una suddivisione in termini di valore del suolo poiché, facilmente intuibile, l'accessibilità esistente posta sull'unico versante (Ovest), nell'ipotesi più semplice che si preveda la formazione di tre appezzamenti, da sinistra a destra (1-2-3), condiziona l'appetibilità e fruibilità degli appezzamenti 2 e 3 in quanto il n° 1 ha tutto il suo lato Ovest servito dalla strada.
I due metodi non si discostano dal rispetto della disposizione testamentaria “parti uguali” per cui, a mio parere, quello adottabile deve necessariamente essere condiviso dagli eredi cui dovrò far loro ratificare e sottoscrivere un preciso documento che individui, inequivocabilmente ed a scanso di errate interpretazioni, la precisa scelta.
2) – E' pacifico che per accedere dal lotto 1 ai successivi lotti 2 e 3 dovranno essere previste delle servitù di passaggio (non previste nel testamento) per permettere il collegamento con la via pubblica. Poiché queste dovranno essere costituite con atto pubblico (così io credo) ho pensato di riportare nel documento precitato al comma 2 del punto 1) - , la loro descrizione, l'impegno delle parti a ricorrere alla stipula, entro un tempo dagli stessi fissato, per la costituzione di tali servitù prediali e la modalità d'accollo delle spese per tale rogito.
3) – Altresì, l'edificio rurale esistente, posto a margine della figura rettangolare, in prossimità dello spigolo S/W della stessa, in assegnazione a soggetti diversi dovrà, volente o nolente, essere facilmente raggiungibile dagli stessi dalla pubblica via, per cui, a mio avviso, dovrà essere individuata un'area pertinenziale che sarà caricata da servitù reciproche. Come tale, esse saranno oggetto di successiva stipula notarile la cui previsione si riconduce come quanto previsto al precedente punto 2) -
4) – Raggiunto l'accordo tra le parti (...non facile...) si dovrà procedere per la stesura di frazionamenti, accatastamenti ed ogni ulteriore adempimento tecnico inerente. Ciò ai fini di predisporre il documento di individuazione catastale poiché esso, allegato alla successione ed al testamento pubblicato, andrà ad individuare le particelle da assegnare ad ogni rispettivo erede.
L'impiegata dell'Agenzia delle Entrate, contattata sul merito, ha detto che l'individuazione catastale è un documento tecnico finalizzato alla descrizione delle particelle attribuibili a ciascun soggetto, che dovrà essere sottoscritta dalle parti e, non necessariamente, essere eseguito da notaio o pubblico ufficiale.
Mi chiedo e Vi chiedo:
- di Voi tutti, c'è qualcuno che ha già eseguito simili adempimenti (individuazione catastale)?
- E' possibile avere una traccia d'aiuto?
- Pur non avendo trovato riferimenti nel Codice Civile di tali aspetti, è rispondente il fatto di produrre tale documentazione redatta da un tecnico, come lo è il sottoscritto?
- E' forse un adempimento previsto dal codice di Procedura Civile?
- Ringrazio Voi tutti per la disponibilità e riservo ad un successivo post ulteriori quesiti di approfondimento e/o considerazioni di merito.
Cordialmente
Claudio

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Autore Risposta

clausimi

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26 Marzo 2005

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 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2007 alle ore 13:17

Scusatemi se nuovamente Vi sollecito sull'argomento.
E' mai possibile che proprio nessuno di Voi ha mai avuto a che fare, nella propria attività professionale, con casi di successione TESTAMENTARIA, similmente a quanto da me descritto??????
E, ancora: possibile che qualcuno di Voi, in veste tecnica, non abbia adempiuto alla predisposizione di documenti equivalenti, quale quello da me citato con il termine di: IDENTIFICAZIONE CATASTALE????
Stento a crederci che possa essere vero!!!!
Rimango, comunque, in febbrile attesa e ringrazio sin d'ora chiunque volesse esprimere il suo pensiero su tale argomento.
Claudio

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anonimo_padovano

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14 Giugno 2005

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 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2007 alle ore 23:16

L’identificazione catastale, o atto di identificazione catastale, non è altro che un documento trascrivibile presso lo sportello di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei RR. II.).
Vediamo di che si tratta.
In genere è una scrittura privata in cui le parti richiamano un pregresso documento pubblico ed affermano che la porzione di terreno ivi descritta attraverso i confini x,y,z, oppure campita in color verde nell’allegato ad esso documento pubblico, corrisponde in catasto al mappale 100, foglio 25 del comune di Vattelappesca così come individuato con tipo di frazionamento prot. N. 11111 approvato il aaaaaa.
Oppure l’abitazione decritta nel testamento con l’indicazione del n. civico, del piano e dell’interno, corrisponde in catasto al mappale 100, foglio 25, sub. 3 del comune di Vattelappesca così come individuato con denuncia docfa prot. N. 1111 del aaaaa.
La scrittura privata, firmata dalle parti, viene autenticata nelle firme da parte del notaio e viene trascritta da esso notaio nei registri immobiliari e così diventa un documento pubblico.
E’ così possibile stendere la denuncia di successione con allegato testamento ed atto di identificazione catastale.
In altri termini si procede all’atto di identificazione catastale quando l’atto traslativo non contiene i dati catastali.
Ovviamente i beni sono stati civilisticamente trasferiti con il primo atto mentre il secondo (atto di identificazione catastale) si limita a chiamare con i nomi catastali (foglio e particella e sub) gli immobili sommariamente descritti con il primo atto.
In conclusione l’atto di identificazione non è un atto tecnico e tu, al più, ti puoi limitare a prepararlo ma deve essere il notaio a visionarlo anche se si ferma (perché scemo non è) ad autenticare le firme.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2007 alle ore 08:15

prima di questo mio intervento leggi attentamente quello chiarissimo di anonimo-padovano e fanne tesoro.
scusa la franchezza,
ho avuto dei dubbi su come risponderti, perchè a me sembra che stai facendo di una capanna, un castello.
spero di aver interpretato correttamente il tuo contorto quesito a causa della esposizione intricatissima e difficile da leggere, perchè non è sufficientemente chiara quando dovrebbe
esserlo e prolissa quando non serve, ma veniamo al dunque e personalmente ritengo che si dovrà procedere per la stesura del frazionamento ed accatastamento prima di redigere
l'atto di identificazione.
ciò ai fini di predisporre il documento di individuazione o identificazione catastale.
1) - La suddivisione del terreno: è ovvia e più confacente al caso la divisione in base al valore, infatti in denuncia di successione vanno indicati sì gli estremi catastali, ma è altrettanto vero che vanno dichiarati
i rispettivi valori.
2) – e' pacifico che per accedere dal lotto 1 ai successivi lotti 2 e 3 dovrai indicare nel frazionamento la strada, che percorrerà i lotti 1 e 2, attribuendo ad essa due numeri definitivi a cui
con docte attribuirai la giusta qualità.
3) – dal momento che dovrai redigere il TM e seguente DocFa per l'ex edificio rurale da suddividere, non farai altro che predisporre le aree di pertinenza esclusiva delle uiu attribuite,
e l'area bcnc comune a tutte le uiu trattate, senza necessità di creare servitù.
4) – raggiunto l'accordo tra le parti (...non vedo la difficoltà se applichi alla lettera le disposizioni testamentarie...)
5) -- ritengo il codice civile uno strumento che regola appunto la vita civile degli Italiani e non un manuale d'uso....
6) -- che c'entra il codice di procedura civile nel contesto di una denuncia di successione?
7) -- infine, perchè vuoi stipulare tu un atto che sarebbe più logico stipuli il notaio, dopo che tu hai redatto il frazionamento e l'accatastamento?
cordialità

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burgise

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 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2009 alle ore 16:12

salve a tutti, leggendo i post mi è venuto un dubbio che vi sottopongo e a cui ho urgente bisogno di risposta. Se per testamento pubblico, TIZIO lascia un terreni di sua proprieta' a quattro nipoti eredi in parti uguali, con ripsettiva quota agea, ora prima di redigere la successione testamentaria che sto' preparando assegnando il terreno di tizio ai 4 nipoti, e' necessario procedere al frazionamento del terreno prima di presentare la successione all'agenzia delle entrate????
Cioe' devo far nascere prima le 4 particelle ( ma come rediggo il TF se non ho ancora aggiornato la ditta che al momento è ancora di tIZIO??) Grazie è urgente

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paradiso

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golfo di Policastro -SA-

 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2009 alle ore 17:12

"burgise" ha scritto:
salve a tutti, leggendo i post mi è venuto un dubbio che vi sottopongo e a cui ho urgente bisogno di risposta. Se per testamento pubblico, TIZIO lascia un terreni di sua proprieta' a quattro nipoti eredi in parti uguali, con ripsettiva quota agea, ora prima di redigere la successione testamentaria che sto' preparando assegnando il terreno di tizio ai 4 nipoti, e' necessario procedere al frazionamento del terreno prima di presentare la successione all'agenzia delle entrate????
Cioe' devo far nascere prima le 4 particelle ( ma come rediggo il TF se non ho ancora aggiornato la ditta che al momento è ancora di tIZIO??) Grazie è urgente


Assolutamento NO!!
devi intestare il terreno ai nipoti ciascuno per la quota di proprietà 1/4
Eventualmente, dopo, i nuovi proprietari faranno la divisione.

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burgise

Iscritto il:
18 Giugno 2008

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 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2009 alle ore 19:16

grazie è quello che pensavo io, solo che mi era venuto il dubbio. Quindi ad intestazione aggiornata con la voltura, si procedera al frazionamento del terreno in 4 particelle, cintestate e poi all'atto di divisione dal notaio

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