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Autore IMU fabbricati rurali - manovra Monti

geosim

Iscritto il:
08 Ottobre 2005

Messaggi:
832

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Grosseto

 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 17:23

Leggendo il D.L. della manovra Monti all'art. 13 (Anticipazione IMU) ho notato che il comma 8 indica che l'aliquota relativa ai "fabbricati strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis del d.l. 30/12/1993 n. 557" è pari al 0.2%.
Da questo si evince quindi che anche i fabbricati strumentali classati in D10 saranno soggetti ad IMU seppur con aliquota ridotta; di conseguenza cade tutto il castello impostato dalla Corte di Cassazione con le sue sentenze del 2009 secondo le quali l'imposta ICI non era dovuta per le categorie A6 e D10 e non avranno valore nemmeno le richieste di variazione catastale che abbiamo fatto entro il 30/09/2011 per cambiare le categorie ai fabbricati agricoli. Il tutto sembra confermato dal fatto che lo stesso articolo abroga un precedente articolo della legge finanziaria del 2008 con il quale il governo aveva cercato di dichiarare la non assoggettabilità ad ICi dei fabbricati agricoli.
Per vedere il testo del decreto:
www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-12-...

Da qui nasce un'altra considerazione, tutti i fabbricati che ancora sono censiti come "fabbricati rurali" al catasto terreni in quanto in possesso dei requisiti dovranno essere trasferiti al catasto fabbricati per poter attribuire loro la rendita su cui calcolare la base imponibile.

Qualcuno ha una interpretazione diversa?
Buon lavoro

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Autore Risposta

geocape

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24 Marzo 2006

Messaggi:
283

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Cortona (AR)

 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 18:42

Ulteriore tassello della sclerosi normativa che è malattia tipica del nostro bellissimo paese.

Il tuo ragionamento non fa una piega e sarà ulteriore causa di disagio e problematiche per gran parte della categoria e per molti cittadini.

Mah..attendiamo lumi interpretativi!

Buon lavori a tutti...

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jema

(GURU)

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26 Aprile 2007

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2011 alle ore 12:00

Estratto decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

Art. 13
(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.
Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo.
L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627,4 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4";

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.


21 - articolo soppresso
All'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "30 settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";

b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".

Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.

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geosim

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 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2011 alle ore 16:18

Per quanto ci riguarda il fatto più rilevante è dato dall'art.14 ter con il quale si stabilisce che entro il 30 settembre 2012 i fabbricati rurali dovranno essere censiti al catasto fabbricati. In questo modo i fabbricati rurali di fatto spariscono dal catasto italiano e si completa la formazione del catasto dei fabbricati unico. Unico appunto è che tutti i costi del passaggio saranno a carico dei singoli proprietari anche per i fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, per la nostra categoria è un'altra occasione di lavoro...
buon lavoro

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lello59

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 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2011 alle ore 19:42

ma ... il termine non è fissato al 30 novembre 2012?
Pace e saluti

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geosim

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 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2011 alle ore 22:08

"lello59" ha scritto:
ma ... il termine non è fissato al 30 novembre 2012?
Pace e saluti


Scusate, ho sbagliato la data, confermo termine 30 novembre 2012.
Buon lavoro

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bertone

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 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2012 alle ore 14:41

"geosim" ha scritto:
"lello59" ha scritto:
ma ... il termine non è fissato al 30 novembre 2012?
Pace e saluti


Scusate, ho sbagliato la data, confermo termine 30 novembre 2012.
Buon lavoro



Questa mattina, per iniziare bene il 2012, ho iniziato a guardare in rete due cose:
A) termine ultimo per richiedere la ruralità dei fabbricati già accatastati all'Ente Urbano (i famosi A/6 e D/10), che ora sembra utile solo ai fini ICI 2011;
B) termine ultimo per accatastare tutti i fabbricati rurali ancora presenti al solo catasto terreni.
Mi sono imbattuto in un marasma di risposte che spaziano dalla manovra Monti al decreto mille propoghe:
Per il caso A) le date variano dal 31/01/2012 al 31/03/2012;
per il caso B) le date variano dal 31/03/2012 al 30/11/2012,
(aggravati dalla variante 20112 ...)
C'è qualche documento certo che stabilisca quanto sopra, senza dover estrapolare il testo dalla Gazzetta Ufficiale??
Grazie mille e Buon 2012.

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 18:43

Imu, aumenterà fino al 732% il carico fiscale delle imprese agricole

Imu, aumenterà fino al 732% il carico fiscale delle imprese agricole
"Potrà raggiungere il 732% il carico fiscale per le imprese agricole riminesi dopo l'introduzione dell'Imu. A questo elevatissimo incremento si affianca la soppressione di una serie di agevolazioni"
www.riminitoday.it/economia/imu-carico-f...

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 20:00

"anonimo_leccese" ha scritto:
Imu, aumenterà fino al 732% il carico fiscale delle imprese agricole

Imu, aumenterà fino al 732% il carico fiscale delle imprese agricole
"Potrà raggiungere il 732% il carico fiscale per le imprese agricole riminesi dopo l'introduzione dell'Imu. A questo elevatissimo incremento si affianca la soppressione di una serie di agevolazioni"
www.riminitoday.it/economia/imu-carico-f...
Credo che stiano solamente confondendo le idee ai loro iscritti ed agli ignari lettori che non masticano adeguatamente la "fumosa" materia, per le seguenti motivazioni:

a) non si comprende su quali basi si determini un aumento del carico fiscale fino a raggiungere il 732%;

b) per i fabbricati (rurali) ad uso abitativo chiedono l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,2%, ma fino a prova contraria per questo tipo di immobili è prevista la nuova categoria A6 classe R con rendita pari a zero - quindi appare del tutto evidente che, se ricorrono i requisiti, tali costruzioni non saranno soggette ad alcun onere fiscale;.


Attendo fiducioso che qualcuno mi illumini sulla questione. :idea:

Saluti
Emanuele

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 08:45

[size=15] Emanuele, ben detto!

direi che sarebbe ora di smettere di lincare argomenti e articoli, che troppo spesso sono "di parte" ! :?:

con questo, voglio ribadire il concetto:

noi non dobbiamo e non vogliamo essere di parte! ... siamo tecnici e continuiamo ad esserlo .... senza parteggiare !!!!

non so se mi spiego .....
[/size]

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 09:06

Buon giorno,....proprio per questo l'ho postato, per evidenziare le "chiacchiere" che si fanno sui mezzi d'informazione, affermando anche cose a casaccio, che non fanno altro che ingenerare ancora più confusione nelle persone che non hanno magari una preparazione tecnica specifica....credetemi nessun atteggiamento di parte,...anzi !!! 8O :wink:
daltronde qualsiasi discussione, anche sull'iperdeterminazione di un P.F. è sempre una opinione di parte, proprio perché ognuno la pensa in maniera diversa !!!!

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 10:16

:P
bhè vedo che non hai interpretato il significato giusto del... di parte ....

è che, ho volutamente essere distante da quello che mi sta ..... :wink:

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uli

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42°27'27.18"N 12°23'13.05"E

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e allora mettiamoci anche questa:
www.cng.it/CNG_NEW_SITE/regolamento/Prot...

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barabba

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 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 18:46

"jema" ha scritto:
Credo che stiano solamente confondendo le idee ai loro iscritti ed agli ignari lettori che non masticano adeguatamente la "fumosa" materia, per le seguenti motivazioni:

a) non si comprende su quali basi si determini un aumento del carico fiscale fino a raggiungere il 732%;

b) per i fabbricati (rurali) ad uso abitativo chiedono l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,2%, ma fino a prova contraria per questo tipo di immobili è prevista la nuova categoria A6 classe R con rendita pari a zero - quindi appare del tutto evidente che, se ricorrono i requisiti, tali costruzioni non saranno soggette ad alcun onere fiscale;.


Attendo fiducioso che qualcuno mi illumini sulla questione. :idea:

Saluti
Emanuele



Leggendo quanto riportato nel link ultimo del CNG postato da Uli e studiando il manuale sull'applicazione dell'IMU, scaricato dal sito del notaio Tonalini, risulta chiaro che le dichiarazioni fatte a settembre per la categoria A/6 R e D/10 sono valide per l'esenzione ICI degli ultimi 5 anni, ma sono senza valore a partire dal 01.01.2012. Con l'IMU i fabbricati strumentali D/10 sono soggetti all'aliquota base dello 0,2% (che può essere ridotta allo 0,1%) e quelli abitativi, censiti nella categoria e classe originaria, soggetti alle aliquote base valide per i fabbricati abitativi.
Di fatto una mazzata. Aggiungiamo l'obbligo di accatastare il tutto anche se non sono intervenute mutazioni di alcun tipo e il quadro si fa pesante per chi svolge l'attività agricola.

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 19:00

"uli" ha scritto:
e allora mettiamoci anche questa:
www.cng.it/CNG_NEW_SITE/regolamento/Prot...
Qualcuno di Voi ha per caso visto in giro la classe "[size=24]R[/size]"? Clicca sull'immagine per vederla intera
">[img]http://i47.servimg.com/u/f47/12/8...

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