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volturazione di un bene usucapito |

thor_l
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02 Marzo 2007
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premesso che è stata presentata una successione dove sono presenti dei beni usucapiti ed è stata registrata dall'AdE; ora ho presentato la domanda di voltura all'AdT dal quale mi è stata respinta poiche' per i beni usucapiti non c'è una sentenza con i quali sono stati usucapiti. io chiedo se la successione è stata registrata l'AdT la deve registrarla per forza poichè la voltura è la conseguenza della successione. chiedo ai piu' esperti se ci sono delle direttive circolari che regolano tali casi. grazie a tutti coloro che risponderanno
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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..se il bene e' stato usucapito, deve esistere una sentenza. ...quest'ultima sara' volturata e dopo procederai alla voltura della successione. ...devo dire che a mio avviso la tua Agenzia lavora bene perche' verifica le intestazioni, forse nel tuo caso si tratta solo di una mancata volturzione della sentenza d'usucapione, in tal caso prima procedi alla voltura della sentenza e poi a quella della successione. ...se invece non esiste la sentenza , il bene non e' stato usucapito ed il fatto che sia stato messo in successione significa solo che o si e' provato a fare i furbi (e per questo che dico che la tua Agenzia lavora bene, perche' verifica) o semplicemente che si e' sbagliato ad inserire il bene , per cui devi procedere con un modificativa. ...il fatto che un bene sia in successione, non significa che sia di prop., se io per errore inserisco casa tua nella successione del defunto sig. rossi, non significa che i suo eredi sono diventati prop. di casa tua!! Saluti :wink:
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ALEMARO
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26 Novembre 2004
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parole sante...... molti credono che dopo 20 anni uno si possa impossessare di un bene, così.... in automatico!!!! senza la causa di usucapione e le NECESSARIA sentenza, non si usucapisce un bel nulla.... (usu) CAPITO? l' ADT per forza controlla i beni, perchè quando si va ad inserire una successione, il decujus deve comparire in visura, altrimenti o c'è un errore trascrittivo a monte oppure non è il suo.............come nel caso descritto..
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dado48
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24 Novembre 2005
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Già in passato si è discusso di questo aspetto della Dichiarazione di Successione e dell'usucapione: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Tenuto conto che la Dichiarazione di Successione ha una connotazione prettamente fiscale, è obbligatorio indicare in essa i beni usucapiti, anche se non è ancora stata emessa la Sentenza accertativa di tale acquisto. Altra cosa, invece, è pretendere che: " tali operazioni (trascrizioni, voltura) fatti idonei a determinare il trasferimento della proprietà non rappresenta titolo idoneo per il trasferimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della dichiarazione di successione.". Occorre per forza, a quel punto la Sentenza accertativa, che può essere anche successiva, secondo me, alla Dichiarazione di Successione. Altre considerazioni ? Ciao, buon lavoro.
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topogeo
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01 Febbraio 2003
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Saluzzo (CN)
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..si che si può inserire un bene "usucapito" in sucessone. Vedi risoluzione 52 del 25_02_2009 dell' Agenzia delle Entrate. .. che poi l' "usucapione" perché sia pienamente valida debba essere dichiarata dal giudice e' cosa sacrosanta . Tuttavia il dirimo esiste NON perché il giudice lo concede ma perché vi sono i requisisti di legge. Il giudice difatti deve unicamente ACCERTARE che tali eventi si siano manifestati . Per quanto concerne la voltura .. a Cuneo , in un caso di usucapione contestata l' ADT , di fronte alla richiesta del precedente intestatario catastale di vedere ri-intestato a lui il bene, ha risposto che l' ADT DEVE volturare quanto indicato nel documento traslativo ( atto o DENUNCIA di successione) SENZA POTER ENTRARE NEL MERITO DELL' ATTO. Che poi a seguito della voltura , la ditta catastale vari , NON ha effetti GIURIDICI : qualunque notaio noterà la mancanza della trascrizione del passaggio intermedio ( avendo, la trascrizione della successione, UNICAMENTE VALORE FISCALE). Topogeo
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totonno
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Firenze
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gaetano59
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"thor_l" ha scritto: premesso che è stata presentata una successione dove sono presenti dei beni usucapiti ed è stata registrata dall'AdE; ora ho presentato la domanda di voltura all'AdT dal quale mi è stata respinta poiche' per i beni usucapiti non c'è una sentenza con i quali sono stati usucapiti. io chiedo se la successione è stata registrata l'AdT la deve registrarla per forza poichè la voltura è la conseguenza della successione. chiedo ai piu' esperti se ci sono delle direttive circolari che regolano tali casi. grazie a tutti coloro che risponderanno Voglio tralasciare di parlare dell'istituto dell'usucapione, in altri post se ne è parlato (e ne ho parlato) parecchio, basta avere la pazienza di andare a cercali e leggerli, Totonno, più sopra ne richiama alcuni. Parliamo della voltura. E' evidente che ti sei imbattuto in un funzionario, a dir poco, "inesperto". La voltura non ti può essere negata, al massimo va registrata con l'inserimento della riserva "passaggi intermedi non esistenti". Puoi ricordare al brillante funzionario che il D.P.R. 650/72 all'art. 3 recita: Art. 3 - Obbligo delle volture catastali Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l’obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall’avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all’ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l’ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti. È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato. Poi gli potresti parlare della RISOLUZIONE N. 52/E dell'AGENZIA DELLE ENTRATE del 25/02/2009; Poi gli puoi ricordare che il catasto attiene principalmente all'aspetto fiscale degli immobili e che con la (obbligatoria) presentzione della voltura, seppur con riserva, si dichiara al fisco il soggetto cui quell'immobile fa capo, appunto, ai fini fiscali. Detto ciò, tu presenta la D.V. nei 30 gg previsti e in caso di problemi richiedi per iscritto, in base a quale norma di legge non si può accettare la D.V., ribadendo che la presentazione della stessa è un obbligo di legge, in base all'art. 3 D.P.R. 650/72 saluti Saluti, Gaetano
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geoalfa
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queste risposte mi hanno entusiasmato e non ho voluto "sporcarle" con il mio pensiero e poi avrebbe pedissequamente ripetuto quello già validamente detto! cordialità
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gaetano59
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Come mi ha suggerito un amico attentissimo e validissimo, per completezza di informazione, sempre con riferimento al D.P.R. 650/72, è utile ricordare: Art. 8 - Esecuzione delle volture L’ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle rispettive domande e delle corrispondenti note. Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del comma settimo dell’art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall’anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte. La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell’art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679. Analoga procedura deve essere seguita ogni qualvolta manchi la piena corrispondenza fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto risulta negli atti del catasto, sempreché la mancata corrispondenza non dipenda da errori materiali rettificabili negli atti medesimi. Se, ricorrendone il caso, non è stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non è stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del comma secondo del precedente art. 5, la voltura viene eseguita cointestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. In tal caso, per ottenere l’introduzione in catasto del frazionamento, deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all’atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito. Titolo II Catasto edilizio urbano Art. 14 - Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano. saluti
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sim81
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buonasera vi chiedo un consiglio su come comportarmi in questo caso: un mio cliente ha acquistato da più di vent'anni un fabbricato con relativa corte tramite scrittura privata. il fabbricato risultava già a suo tempo accatastato a nome del vecchio proprietario. il mio cliente l'anno scorso ha fatto l'usucapione del solo terreno su consiglio dell'avvocato. ora mi ha contattato perchè vuole volturare l'intestazione del fabbricato con la sentenza di usucapione (che ripeto, è stata fatta solo per il terreno e non per il fabbricato) io ritengo sia corretto che si faccia l'usucapione anche del fabbricato e solo successivamente potrà fare la voltura. è giusta la mia considerazione? grazie
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totonno
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Firenze
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"sim81" ha scritto: buonasera vi chiedo un consiglio su come comportarmi in questo caso: un mio cliente ha acquistato da più di vent'anni un fabbricato con relativa corte tramite scrittura privata. il fabbricato risultava già a suo tempo accatastato a nome del vecchio proprietario. il mio cliente l'anno scorso ha fatto l'usucapione del solo terreno su consiglio dell'avvocato. ora mi ha contattato perchè vuole volturare l'intestazione del fabbricato con la sentenza di usucapione (che ripeto, è stata fatta solo per il terreno e non per il fabbricato) io ritengo sia corretto che si faccia l'usucapione anche del fabbricato e solo successivamente potrà fare la voltura. è giusta la mia considerazione? grazie Dipende. Una scrittura privata, se registrata e trascritta è un pieno titolo di proprietà. Se l'avvocato ha ritenuto di procedere all'usucapione del solo terreno evidentemente la proprietà del fabbricato non è in discussione. La sentenza di usucapione del solo terreno va registrata, trascritta e poi volturata. Saluti titolari. (...faccina pienamente soddisfatta...)
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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quoto Totonno! non capisco e ti prego spiegaci cosa vuol dire che : [il mio cliente l'anno scorso ha fatto l'usucapione del solo terreno su consiglio dell'avvocato.] La pratica di usucapione l'avrà istruita l'avvocato, mica il cliente ..... (oppure ho perso qualche passaggio?) Interessati presso l'avvocato se è il caso di revisionare la causa ...! oppure se aprirne un'altra.... cordialità
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