Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Guide / Procedure e metodologie / Volture / strade vicinali frazionamento e cessione ai fronti...
Guide

Parole da cercare:
Cerca su:

Autore strade vicinali frazionamento e cessione ai frontisti

geoalfa
(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11916

Località
-

Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 19:33

La tesi che prevede frazionamenti ed accorpamenti delle strade vicinali ai terreni in fregio alle stesse, senza la necessità di atti pubblici va sicuramente e con fermezza contestata.

I BENI PRIVATI
Mi pare che sia conosciuto da tutti il principio secondo il quale, nel Diritto italiano, la proprietà di un bene immobile si acquisisca mediante una espressione di volontà manifestata con la forma scritta: A e B sottoscrivono una carta nella quale A vende a B un immobile; tale scrittura vincola soltanto A e B e non il terzo, ad esempio C.
Questo modo di acquisto della proprietà è definito a titolo derivativo ( deriva dal diritto di un precedente proprietario ).

Tale proprietà diventa opponibile a terzi, e quindi a C, se la scrittura è trascritta nei registri di pubblicità immobiliare; in tal caso anche C è a conoscenza che il bene è passato da A a B ed è quindi cautelato (…in teoria…) nell’ipotesi che A volesse vendergli lo stesso bene che prima aveva venduto a B.

La legge prescrive che le scritture sono trascrivibili se obbediscono a certi canoni;
tra questi canoni è compreso l’intervento del notaio o di qualunque pubblico ufficiale abilitato alla trascrizione ( ad es. i segretari comunali per quanto attiene i beni di proprietà pubblica ).
Questo, in estrema sintesi, dice il Diritto italiano.

Se A vuole rinunciare ad un bene non è possibile che si limiti a dichiarare o scrivere che non è proprietario di un immobile, che si limiti a dichiarare o scrivere di non avere mai posseduto quel bene:
- occorre sempre un atto scritto e trascritto in Conservatoria, e quindi redatto secondo le forme canoniche, che dimostri il passaggio della proprietà.
Lo stesso accade per gli Enti territoriali.
Può un Comune limitarsi a dichiarare che quel bene non gli appartiene, che quel bene non gli è mai appartenuto, che quel bene da un certo momento in poi non gli appartiene più, che quel bene è da considerarsi di proprietà di B?:
- in quest’ultimo caso avremmo scoperto che il Comune assegna la proprietà…… mediante una semplice comunicazione magari indirizzata al catasto.

Ebbene, alla luce di quanto detto prima, se il Comune è diventato proprietario di un bene attraverso un atto pubblico, ossia a titolo derivativo ( la proprietà deriva da un titolo ), occorrerà un altro titolo per togliere il diritto della proprietà, non basta una qualsivoglia scrittura.

I BENI PUBBLICI
Ma la proprietà, oltre che a titolo derivativo, si acquista anche in un altro modo, ossia a titolo originario (come ad esempio, l’usucapione) oppure ancora per legge.
Più che un acquisto si tratta di proprietà per definizione:
lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune sono proprietari di certi beni, i cosiddetti Beni Demaniali, perché lo dice la legge e precisamente il Codice Civile dall’art. 822 all’art. 831.

I Beni Demaniali Comunali (come le strade) sono elencati nell’art. c.c. n. 824.
Il bene Demaniale, in quanto bene Pubblico, non è usucapibile e non può essere venduto.
Quando un bene perde l’attributo di Pubblico deve essere trasferito dal Demanio al Patrimonio.

In Catasto la ditta Demanio si chiama Demanio Pubblico dello Stato mentre la ditta Patrimonio si chiama Demanio dello Stato.
Una volta che il bene è stato volturato al Demanio dello Stato, allora può essere venduto.

L’art. 829 c.c. recita che per quanto riguarda i beni dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio dal Demanio pubblico al Patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti.
Quindi il Comune ( al pari dello Stato ) non può vendere un bene demaniale, può trasferirlo ai beni patrimoniali e poi venderlo.

Occorre quindi la cosiddetta sclassifica che è un procedimento amministrativo oggetto di pubblicazione.

Se il Comune è proprietario di un bene in forza di una legge, allora si deve applicare un'altra legge affinché il Comune non sia più titolare di diritti sul bene, non può bastare una semplice dichiarazione del Sindaco, una dichiarazione del Sindaco ha lo stesso peso di una legge?

IL DEMANIO STRADALE COMUNALE
L’art. 4 della L. 9 aprile 1971, n. 167, contenente modifiche e integrazioni alla L. 12/2/1958 n. 126, stabilisce che “le strade di uso pubblico si distinguono in statali, di grande comunicazione e ordinarie, provinciali, comunali, vicinali e militari”.
Taluni comuni classificano le strade vicinali in strade vicinali di uso pubblico ed in strade vicinali di uso privato (da taluno chiamate anche strade agrarie) ma è chiaro che qui per strade vicinali si intendono le strade vicinali di uso pubblico come indicato dall’art. 4 precitato.

IL CATASTO
L’estratto del § 13 (5° c.v.) del D.M. 1° marzo 1949 ( meglio noto come Istruzione XIV ) recita:
“Nelle partita speciale Strade pubbliche si iscrive la superficie complessiva delle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, delle piazze”.
Quindi le strade vicinali, per legge, fanno parte della partita speciale assieme a tutte le altre strade pubbliche ed insieme a queste concorrono a formare il Demanio stradale dello Stato, della Regione, della Province e dei Comuni.
Le strade vicinali, per il Catasto che applica il D.M. 1° marzo 1949, fanno quindi parte del Demanio Comunale.

ALCUNE DOMANDE
E’ possibile che lo Stato dichiari che un tratto di costa non sia suo, cioè che non appartiene più al Demanio, alla stessa stregua di un privato che dichiari che un terreno, a suo tempo acquistato, non è più suo?
Il terreno è pervenuto al privato per acquisto, la costa è pervenuta allo Stato per legge.
In entrambi i casi non se ne possono liberare con una semplice dichiarazione, o con una semplice autonoma dichiarazione scritta di un qualunque funzionario oppure del Ministro in persona.
Occorre seguire la Legge e la Legge dice un’altra cosa.

Una canaletta demaniale, soppressa e tombata, che cessa di fatto le sue funzioni di pubblica utilità, non può essere dichiarata vendibile da un qualunque funzionario dell’Agenzia del Demanio;
prima occorre il frazionamento (dalle Acque),
poi l’intestazione catastale al Demanio Pubblico dello Stato
poi la sclassifica,
poi la voltura in catasto, per mezzo dell’atto di sclassifica, al Demanio dello Stato,
poi la vendita a chicchessia e la conseguente voltura.
Questa è la procedura corretta perché è conforme alla Legge.

Un tratto di sponda fluviale è stato creato a causa di eventi naturali.
I frontisti dichiarano che il terreno è diventato di loro proprietà a norma di codice civile
(artt. 941 e 942).
Basta la perizia di un super ingegnere idraulico premio Nobel allegata all’istanza dei frontisti per l’intestazione?
Non occorre forse un decreto dell’Agenzia del Demanio?
( Per la cronaca, questi decreti, una volta, quando c’era l’Intendenza di Finanza, si chiamavano Decreti Intendentizi ed io ne ho visti più di qualcuno proprio su questa fattispecie ).

La rappresentazione in mappa delle strade vicinali ha almeno vent’ anni, per non parlare dall’impianto;
da sempre le strade vicinali fanno parte della partita delle strade pubbliche.
Rifaccio la stessa domanda di prima:
Basta la semplice dichiarazione del Comune, anche del Sindaco, che la tal strada vicinale non fa parte del Demanio comunale per consentire la voltura dalle strade ai frontisti?
Da quando l’elencazione della tal strada fra le strade vicinali costituisce titolo di proprietà dei frontisti?
Casomai è un titolo dichiarativo ma non costitutivo.
Abbiamo dimenticato come si acquisisce la proprietà in Italia?
Abbiamo dimenticato che siamo in conservazione e che le intestazioni mutano, o si creano, in base ad atti pubblici?

UN FATTO REALMENTE ACCADUTO
Quanto adesso descritto è realmente accaduto presso un Ufficio provinciale del Territorio; le frasi virgolettate sono state estrapolate da comunicazioni ufficiali
1. un professionista chiede all’Ufficio che il terreno occupato da una strada vicinale sia unito ai terreni dei frontisti;
2. allega all’istanza una dichiarazione del Sindaco ( la mente ) con la quale il rappresentante del popolo dichiara “L’inesistenza, la mancata manutenzione nonché l’assenza di pubblico transito di persone e cose, da oltre trent’anni della strada vicinale ……, censita al foglio …. del Comune di ……”;
3. allega inoltre una attestazione del tecnico comunale ( il braccio ) il quale dopo accurato sopralluogo attesta che l’area in questione “non risulta asservita al pubblico transito di persone e cose, non risulta di proprietà comunale, non è una strada”.
4. L’Ufficio del Territorio risponde così al Sindaco:
“In relazione a quanto richiesto con ……… del ……., circa l’assegnazione ai rispettivi frontisti della Strada vicinale ….., si chiarisce che, a norma del § 13 dell’Istruzione XIV approvata con D.M. 1° marzo 1949, la superficie delle strade vicinali è compresa nelle Strade Pubbliche ovvero, nella fattispecie, al Demanio pubblico comunale.
Tanto premesso, ai fini dell’acquisizione ai frontisti, è necessario che il terreno di cui si tratta entri a far parte, attraverso la necessaria delibera, dei beni patrimoniali del Comune con la conseguente iscrizione nei registri catastali in testa al Comune di …….
Detto terreno potrà poi essere ceduto, nelle forme e nei modi stabiliti dall’Amministrazione comunale, ai richiedenti, mentre l’aggiornamento delle iscrizioni catastali ( dal comune ai richiedenti ) avverrà con la consueta presentazione della domanda di voltura corredata dal titolo pubblico con il quale si è operato il trasferimento.”

COMMENTO
Il Sindaco non ha dato più seguito alla questione.
Rimango fermamente convinto che l’Ufficio abbia avuto pienamente ragione …

***************
anonimo_padovano

Ultimo aggiornamento: 01 Maggio 2013 alle ore 11:26
 
 

 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Studio Tecnico Guerra

Sviluppo di software topografico e catastale e rilievi topografici

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie