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Autore compilare i modelli di nota....Istruzioni per...

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Inviato: 06 Giugno 2009 alle ore 15:40

Legge n. 52 del 27 febbraio 1985. Istruzioni per la compilazione dei
modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995.

Sintesi:
Modalita' di compilazione dei nuovi modelli di nota di trascrizione,
di iscrizione e di domanda di annotazione.
L'obbligo di utilizzare i nuovi modelli di nota decorre, ai sensi del comma
2 del Decreto Interministeriale 10-3-1995, dalla data di attivazione
della meccanizzazione dei servizi ipotecari con le nuove procedure.
Per le Conservatorie gia' meccanizzate alla data del 31-12-1994 continuano
ad essere utilizzati i modelli gia' in uso a tale data.

Testo:
Nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1995
e' stato pubblicato il decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il
Ministro di Grazia e Giustizia, 10 marzo 1995, con il quale, in applicazione
della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e del decreto del Ministro delle Finanze
19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre
1994, n. 300, sono stati approvati i nuovi modelli di nota di trascrizione, di
iscrizione e di domanda di annotazione con i relativi allegati di
continuazione, in funzione delle nuove procedure automatiche dei servizi di
pubblicita' immobiliare nelle Conservatorie dei RR.II. e negli Uffici del
Territorio, pure definite ed approvate con lo stesso decreto.
Poiche' sono state introdotte delle modifiche ai modelli di nota rispetto
a quelli approvati secondo le procedure vigenti nelle Conservatorie gia'
meccanizzate alla data del 31 dicembre 1994, si impartiscono le seguenti
istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di nota.
Preliminarmente si precisa che, come opportunamente stabilito nel 2. comma
del predetto decreto interministeriale, l'obbligo di utilizzare i nuovi
modelli di nota decorre, a pena di rifiuto ex art. 18 della legge 27/2/1985,
n. 52, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle Finanze di concerto
con il ministro di Grazia e Giustizia, per l'attivazione della meccanizzazione
dei servizi con le nuove procedure; mentre per le Conservatorie gia'
meccanizzate alla data del 31/12/1994, a mente del 3° comma del predetto art 2,
continuano ad essere utilizzati i modelli gia' in uso alla suddetta data e
approvati, come e' noto, con decreto interministeriale 5 luglio 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1986, n. 170.
Anche per la nuova automazione, i modelli di nota sono stati approvati e
ordinati con gli stessi criteri strutturali gia' adottati nei precedenti
modelli.
Pertanto per ogni tipo di formalita' sono stati adottati distinti modelli
di nota.
In essi sono state previste tutte quelle indicazioni necessarie a
concretizzare una valida pubblicita' immobiliare secondo le norme del codice
civile e della legge speciale.

La struttura dei modelli
analoga per i tre tipi di formalita', e'
composta dai seguenti quadri:
- Quadro A, - comprende indicazioni di carattere generale relative al
titolo, al tipo di convenzione o negozio giuridico, ipoteca o privilegio,
nonche' annotazione che si vogliono rendere pubblici nella Conservatoria dei
Registri Immobiliari o nei relativi servizi degli Uffici del Territorio;
comprende altresi' ulteriori dati parimenti necessari per una piu' ampia e
completa informazione ipotecaria e per l'esecuzione in maniera automatica
della voltura catastale.
- Quadro B, - comprende indicazioni relative ai dati catastali
identificativi degli immobili, corredati da alcune informazioni descrittive;
- Quadro C, - comprende i dati identificativi dei soggetti con i
rispettivi diritti reali relativi agli immobili di cui al quadro B, dagli
stessi referenziati.
Per le annotazioni, oltre ai dati identificativi dei soggetti "a favore" e
"contro" presenti nella formalita' originaria, e' stata richiesta anche la
indicazione dei soggetti a favore dei quali esplica i suoi effetti
l'annotazione.
- Quadro D, - questo quadro e' stato predisposto per la indicazione di
eventuali altre informazioni, non codificabili nei precedenti quadri, ritenute
ugualmente necessarie per una compiuta pubblicita' immobiliare nonche'
previste dalla legge ai fini catastali.
I quadri sono stati predisposti secondo l'ordine logico di enunciazione,
peraltro gia' in parte usato nella pratica formulativa delle note in forma
libera.
Sono stati introdotti alcuni accorgimenti al fine di semplificarne la
compilazione da parte del richiedente e di consentire una piu' chiara
esposizione di quelle convenzioni che, pur relative a rapporti plurimi, non
possono, tuttavia, formare oggetto di apposite distinte note cosi' come
previsto dall'articolo 17 della legge 27/2/85, n. 52.
Si fa riferimento, in
particolare, a quei negozi di natura dichiarativa, quali ad esempio le
divisioni e assegnazioni di quote, e a quegli atti con i quali vengono
negoziati in capo agli stessi soggetti, beni per quote e diritti
diversificati.

LA NOTA DI TRASCRIZIONE
1. QUADRO A
Nel quadro A devono essere riportate tutte quelle indicazioni relative al
titolo, nonche' alla convenzione o rapporto giuridico che si vuole rendere
pubblico con il mezzo della trascrizione e a quegli altri dati i quali, anche
se non essenziali ai sensi degli articoli 2659 e 2660 c.c., sono pur sempre
necessari per una piu' completa informazione sulle formalita' da trascrivere.

1.1 DATI RELATIVI AL TITOLO
1.1.1 Descrizione
La forma degli atti ha una rilevanza sostanziale ai fini della eseguibilita'
delle formalita' ipotecarie. Rappresentando un elemento essenziale ai sensi
del combinato disposto degli articoli 2657 e 2659 c.c., deve essere indicata
nell'apposito riquadro, tenendo presente i tipi di forma sottoelencati:
. Atto notarile pubblico
. Atto pubblico amministrativo
. Scrittura privata con sottoscrizione autenticata
. Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente
. Atto estero depositato
. Atto amministrativo
. Atto giudiziario
. Altro atto.

1.1.2 Data
Come data dell'atto deve essere indicata quella della stipulazione per gli
atti pubblici e per i pubblici amministrativi, della deliberazione per le
sentenze e gli altri atti giudiziari, della autentica per le scritture private
autenticate anche se depositate con verbale agli atti di un notaio o altro
pubblico ufficiale (per quelle autenticate in tempi successivi la data da
riportare e' quella dell'ultima autentica);
la data della emanazione per i provvedimenti amministrativi e della sentenza per
le scritture con sottoscrizione accertata giudizialmente, indicando eventualmente
nel quadro D la data della privata scrittura.
Per le domande giudiziali e per i
pignoramenti, invece, come data va indicata quella della notifica (ovvero
dell'ultima notifica nel caso di notifica a piu' soggetti) posto che l'atto e'
trascrivibile solo a notifica avvenuta (art. 2658 c.c. e art. 555 c.p.c.).
Per i certificati di denunciata successione come data va indicata quella del
rilascio da parte dell'Ufficio del Registro.
Per gli atti esteri va indicata come data quella del verbale di deposito
presso un Notaio italiano o archivio notarile, riportando nel quadro D gli
estremi propri dell'atto depositato.

1.1.3 Numero di repertorio
Va indicato il numero di repertorio del Notaio o dell'Ufficiale rogante per
gli atti pubblici, pubblici-amministrativi e per le scritture private con
sottoscrizione autenticata;
il numero del registro cronologico per le
sentenze; per gli altri atti giudiziari il numero del registro generale ovvero
di altro registro tenuto dal Cancelliere; il numero di protocollo per gli atti
amministrativi.
Per i certificati di denunciata successione, vanno indicati il numero della
denunzia di successione e quello del volume, separati da una barra (ad es.:
den. 15 vol. 133 = 15/133).
Non va invece indicato per le domande giudiziali, per le altre trascrizioni
pregiudizievoli in cui tale dato non compare e negli altri casi, come nei
decreti ministeriali e in eventuali altri provvedimenti amministrativi, in cui
manca il dato numerico di repertorio o di protocollo.
Nel caso in cui la trascrizione sia generata da due atti separati (come nel
caso della donazione accettata con atto successivo) nel quadro A andranno
indicati gli estremi del primo atto mentre nel quadro D andranno indicati gli
estremi del secondo atto, barrando ovviamente la relativa casella delle parti
libere.

1.1.4 Pubblico Ufficiale o Autorita' emittente
Ove si tratti di Notaio (categoria 1) o di altro Pubblico Ufficiale (categoria
2) va indicato il cognome e il nome del Pubblico Ufficiale che ha ricevuto
l'atto o autenticato le firme e la sede (comune e sigla della provincia); la
denominazione e la sede dell'Autorita' emittente, ove si tratti di sentenze o
di altri provvedimenti giudiziari o di atti amministrativi.
Per le domande giudiziali va indicato l'Ufficio Giudiziario davanti al quale
le domande sono proposte e la relativa sede.
Per i pignoramenti va indicata la qualifica del Pubblico Ufficiale (es.:
Ufficiale Giudiziario) che ha eseguito il pignoramento e, come sede, quella
dell'ufficio cui appartiene.
Per i lodi arbitrali, poiche' la loro trascrizione e' possibile solo dopo il
decreto di esecutivita' da parte della Pretura competente, si assume come
Autorita' emittente l'Ufficio Giudiziario (Pretura) che li ha resi esecutivi
e, come sede, quella relativa.
Va inoltre indicato, nell'apposito successivo campo, il codice fiscale del
pubblico ufficiale o dell'autorita' emittente.

1.2 DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE
Nel termine "Convenzione" adottato nel modello di nota, cosi' come d'altronde
si puo' desumere chiaramente dalla formulazione normativa della citata legge,
si sono voluti comprendere tutti quegli atti capaci di generare un evento o un
mutamento giuridico idoneo a produrre effetti reali, per ognuno dei quali
occorre redigere, come piu' avanti verra' chiarito, un'apposita nota.
Tale circostanza ricorre ogni qualvolta nello stesso atto vi sono piu' negozi
o piu' convenzioni del medesimo o di diverso tipo, quali ad esempio una
vendita ed una donazione e cosi' via.
Il modello di nota, infatti, e' stato predisposto per pubblicare un solo
negozio o convenzione e cio' sia per soddisfare l'inderogabile comando del 3.
comma dell'articolo 17 della legge 27/2/85 n. 52, e sia per una maggiore
chiarezza informativa sul rapporto giuridico oggetto della trascrizione.
1.2.1 Atto di cui si chiede la trascrizione
1.2.1.1 Specie
Con il termine "specie", introdotto nel modello di nota, si e' voluto indicare
la categoria di appartenenza dell'atto che si vuole trascrivere, da
individuare in una delle seguenti:
- atti tra vivi;
- atti per causa di morte;
- atti amministrativi;
- domande giudiziali;
- atti giudiziari;
- atti esecutivi e cautelari.

1.2.1.2 Descrizione
Il tipo di atto da descrivere nel relativo campo, unitamente al suo codice,
deve essere uno di quelli indicati nella tabella della pagina seguente; in
presenza di un tipo di atto non specificatamente previsto nella medesima
tabella, dovra' essere indicata la descrizione giuridica propria del negozio e
come codice dovra' essere utilizzato quello relativo alla specie di
appartenenza.

1.2.1.3 Tabella degli atti soggetta a trascrizione
Atti tra vivi Codice
Atto tra vivi 100
Affrancazione 101
Anticresi 102
Assegnazione a socio di cooperativa edilizia 103
Assegnazione a socio per scioglimento di societa' 104
Assegnazione divisionale a conto di futura divisione 105
Atto di conferma (quando previsto da leggi speciali) 149
Atto unilaterale d'obbligo edilizio 106
Cessione di beni ai creditori 107
Cessione di diritti reali a titolo gratuito 108
Cessione di diritti reali a titolo oneroso 109
Cessione di fitti 110
Cessione di pigioni 111
Compravendita 112
Conferimento in associazione 113
Conferimento in consorzio 114
Conferimento in societa' 115
Convenzione amministrativa(1) 116
Convenzione edilizia 117
Convenzione matrimoniale di comunione legale 118
Convenzione matrimoniale di comunione convenzionale 119

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utente; geoalfa

Ultimo aggiornamento: 01 Maggio 2013 alle ore 17:41
 
 

 

 

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