L'Art. 13 del D.Lgs nº 472/97 consente al contribuente che abbia omesso di versare o abbia versato in modo insufficiente un tributo, di sanare le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto alla sanzione ordinaria.
Il
ravvedimento operoso è ammesso ai fini delle seguenti tasse:
- imposte dirette
- IVA
- tributi locali
- imposta di registro
- imposta vidimazione libri sociali
- ipotecaria
- catastale
- ICI Ravvedimento nella Successione Nel caso di applicazione del ravvedimento operoso, entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione, il contribuente deve versare:
-
il tributo dovuto (o versato in misura inferiore)
-
la sanzione per tardiva presentazione ridotta a 1/8 di 258 Euro
-
la sanzione per tardivo pagamento ridotta ad 1/8 del minimo
irrogabile (30% del tributo dovuto = 3,75% del tributo dovuto)
-
gli interessi moratori calcolati al tasso legale del 3% con maturazione giornaliera, sino al 31/12/2009, mentre al tasso legale del 1% dal 1/1/2010 in seguito al del D.M. del 04/12/2009.
Nel caso di applicazione del ravvedimento operoso, oltre 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza della presentazione, il contribuente deve versare:
- il tributo dovuto (o versato in misura inferiore)
- la sanzione per tardiva presentazione ridotta a 1/5 di 258 Euro
- la sanzione per tardivo pagamento ridotta ad 1/5 del minimo irrogabile
(30% del tributo dovuto = 6% del tributo dovuto)
- gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera
Codici da utilizzare: - 672T Imposta per tardiva presentazione
- 673T Invim
- 674T comprende il tributo dovuto, le sanzioni per imposte, ipotecaria, catastale e tassa ipotecaria
- 675T Imposta di bollo
Se sono dovuti interessi, questi vanno calcolati al tasso legale e devono essere versati cumulativamente con il tributo;
se il tributo è già stato pagato, gli interessi devono essere versati utilizzando il codice tributo a cui si riferiscono.
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Gli interessi sono calcolati in questo modo:
n°giorni x ammontare imposte x 3% tutto diviso 365 giorni (anno)
Altrimenti, senza virgole:
{ somma dovuta x 3 ( tasso legale ) x nº giorni} / 36500 = interesse da versare.
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"Con l’entrata in vigore, avvenuta il 29 novembre u.s., del decreto legge n.185 /2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, pubblicato in GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263, è stato modificato l’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per la parte in cui reca le sanzioni ridotte connesse al ravvedimento per mancato o inesatto pagamento dei tributi.
In particolare, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del DL 185/08, l’articolo suddetto è stato cosi modificato:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo" ;
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo" ;
c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo" .
Sono quindi stati ridotti gli importi delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso per mancato o inesatto pagamento dei tributi.
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geomanconi; Dado48;
Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2013 alle ore 20:10