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Rinunzia all'eredità - diritto d'abitazione del coniuge sup. |
dado48
(GURU)
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ai sensi dell’art. 69 della L. 342/2000. L’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa e Contenzioso), con la Risoluzione nº 29 del 25 Maggio 2005, si è espressa in senso favorevole all’applicazione del beneficio fiscale ritenendo che, poiché il diritto di abitazione è uno dei diritti immobiliari ammessi al beneficio "prima casa" dalla nota II bis dell’art. 1 della tariffa parte prima del DPR 131/86, si debba prescindere dalla questione relativa al titolo giuridico ( successione o legato) in forza del quale il contribuente può acquisire il diritto di abitazione L’acquisizione del diritto di abitazione della casa, adibita a residenza familiare da parte del coniuge superstite, può beneficiare delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che il beneficiario possieda i requisiti previsti dalla nota II bis, comma 1, lettere a), b) e c) della tariffa parte prima del citato DPR 131/86. La nota II bis all’art. 1 della tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con il D.P.R. nº 131 del 26 aprile 1986, riconosce, a fronte di determinati requisiti, la possibilità di richiedere, per l’acquisto di un bene immobile, le cosiddette agevolazioni “prima casa”. Tale trattamento di favore è stato introdotto per la prima volta nel 1982 con l’art. 1 della L. n. 168, probabilmente, allo scopo di incentivare i cittadini nell’acquisizione dell’abitazione; dopo vari rimaneggiamenti normativi si è giunti alla formulazione attuale secondo la quale gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni non di lusso (secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969) e gli atti traslativi della nuda proprietà, di usufrutto, uso e abitazione sono assoggettabili alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta o all’IVA agevolata, sempreché gli acquirenti siano nelle seguenti condizioni: - risiedano o intendano trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile acquistato; - non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, né a titolo esclusivo, né in comunione con il coniuge, su un’altra casa sita nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; - non siano titolari, neppure per quote, in tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata richiedendo le agevolazioni di cui all’art. 1 della tariffa prima allegata al Testo Unico imposta di registro. I requisiti di cui sopra spettano, per l’acquisto, anche con atto separato, delle pertinenze dell’immobile ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o intenda trasferirla. Si considerano pertinenze, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, atte a “servire” l’alloggio che contemporaneamente si acquista o che si è precedentemente acquisito. ***** * Dado48
Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2013 alle ore 19:33
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