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Autore Valenza legale dei dati desunti dalle immagini raster

geoalfa
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Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 19:47

Quesito :
Mi sono posto il problema:
"Quale valenza legale hanno i dati desunti dalle immagini raster dei fogli di impianto processati con il software GeoMAP 5.0 della TecnoBIT."
In particolare, credo che la questione ruoti intorno alla famosa direttiva della Agenzia del Territorio Prot n° 39391 del 27/05/2008, che vorrei citare nella Relazione Tecnica per operazioni di riconfinamento.


Premesse:
Il quesito dev'essere visto nella forma generale che segue:
"Quale valenza legale hanno i dati metrici desunti dalle mappe d'Impianto e processati con metodi che ne correggano le deformazioni?"
Infatti non ha rilevanza se si impieghi un software o un altro, oppure se si eseguano altre elaborazioni delle mere letture su carta: il quesito si pone quando queste letture vengono in qualche modo modificate.
Condizione irrinunciabile è che le modifiche avvengano secondo criteri completamente padroneggiati dal Professionista, e che pertanto risultino sia giustificabili dallo stesso nella propria relazione, sia controllabili da chiunque sia chiamato alla verifica in qualunque sede.

Risponde Gianni Rossi :

Non vedo quali dubbi possano esserci sulla valenza legale dei dati desunti dalle immagini raster dei fogli di impianto.
La valenza legale ce l’hanno le mappe in quanto tali (art. 950 c.c.) indipendentemente dal supporto nelle quali sono rappresentate.

Anzi, averle disponibili su file raster rende possibile l’applicazione di tecniche (georeferenziazioni) che ne correggono la deformazione subita nel tempo, aumentando in misura significativa la precisione nel ricavare la linea originaria del confine da ristabilire, rispetto a quanto si poteva fare, con letture dipendenti da stima soggettive, sulle mappe cartacee.

Non è quindi la direttiva dell’Agenzia del Territorio a fornire alle mappe raster la valenza legale, come mi sembra Lei intenda sostenere.

Questa direttiva, anzi, indica una georeferenziazione (rototraslazione a 4 parametri) che è proprio quella meno idonea da utilizzare nelle riconfinazioni perché non corregge le deformazioni della mappa (come invece fanno la Parametrica e la Trilaterale).

Lo scopo della tecnica di cui alla direttiva (pur se non dichiarato) non è quello di risolvere le dispute di confini ma semplicemente quello di valutare la deformazione delle mappe cartacee e la bontà della scansione.

integrazione Domanda:

Nello specifico, ho effettuato una riconfinazione per un mio cliente, desumendo le coordinate che mi occorrevano dalla scansione del foglio di impianto, utilizzando una rototraslazione parametrica, che mi sembra ovviamente la più idonea.

Essendo la prima volta che utilizzavo il software GeoMAP, ho scelto farmi dare le coordinate anche dalla locale AdT, così da comparare i risultati.

La comparazione ha portato differenze minime ed assolutamente accettabili, confermando quindi la bontà del metodo.

La confinazione è stata fatta solo per verifica dei confini da parte di un privato e ho operato unilateralmente e non in contraddittorio con altri tecnici.

A questo punto mi è stata richiesta una relazione dettagliata sulla verifica della confinazione eseguita, ed è qui che mi è sorto il dubbio circa il valore legale dell'utilizzo delle immagini raster dei fogli di impianto.

In questo caso io posso dimostrare di avere utilizzato le coordinate fornitemi dalla AdT, ma se non le avessi prese?

L'unica vera "norma che regola la materia" è appunto l'art 950 del C.C. il quale licenzia la validità delle mappe catastali quale prova della posizione dei confini in mancanza di ulteriori elementi probatori che abbiano maggiore valenza rispetto alle mappe stesse.

Ora, prendendo per assodato che l'unica mappa da utilizzare sia quella di impianto per le particelle che non siano state oggetto di frazionamenti successivi alla redazione della mappa stessa etc etc, il nocciolo della questione è il seguente:

in caso dovessero sorgere questioni legali, come faccio a dichiarare, nella relazione tecnica sull'operato nella ricerca delle coordinate (desunte dalla scansione del foglio di impianto e georeferenziate con sistema parametrico) e che queste sono LEGALMENTE VALIDE per l'individuazione del confine?

Oppure: la validità non è riconosciuta in alcun modo, se non per raffronto con quelle desunte dalla AdT, ed in questo caso ho acquistato un software che mi serve a ben poco, visto che comunque devo richiedere le coordinate alla AdT per avere un valore legale e probatorio?


Risponde Leonardo Gualandi:

trovo molto ben impostata la tua procedura: prelievo di coordinate mediante un processo di correzione delle deformazioni di mappa (in questo caso con georeferenziazione parametrica) e verifica con acquisizione dei valori proposti dall'Agenzia del Territorio.

Aggiungerei che si tratta di una verifica sommaria, poiché l'Agenzia del Territorio non prevede obbligatoriamente alcuna correzione degli errori di mappa.

Ma la cosa non ha importanza: poiché comunque i valori più corretti sono quelli che il Professionista propone grazie alla propria accuratezza operativa, nessuna verifica, accurata o sommaria, potrebbe pretendere di variare i risultati da lui ottenuti, ma si limita a rassicurare da eventuali sviste.

Non deve trarre in inganno l'intestazione della carta su cui l'Agenzia del Territorio rilascia le "coordinate": queste non hanno alcun particolare valore in seno al regolamento dei confini, poiché si tratta soltanto di un'interpretazione della mappa la cui presunta "ufficialità" non può avere alcun valore.

Pertanto non è condivisibile la tua convinzione che si debbano "richiedere le coordinate all'AdT per avere un valore legale e probatorio". Anzi!

I numeri rilasciati dall'Agenzia non hanno alcuna certificazione del procedimento utilizzato per ricavarli dalla mappa, e pertanto devono essere tecnicamente riconosciuti "non dimostrati" da alcunché.

Men che meno "probatori".

Il procedimento tecnico corretto, per l'assunzione di coordinate dalla Mappa d'Impianto, era già descritto dal Tani nel proprio libro, e anche il Costa ne scrisse ripetutamente; e ciò dimostra due cose fondamentali:

1 - che la mappa era riconosciuta deformata da due validissimi esperti, a tutt'oggi riconosciuti come insuperati studiosi della materia e massimamente dotati di preparazione nel ramo essendo stati entrambi Caposezione del Catasto Terreni e a diretto contatto con la formazione di quelle mappe;

2 - che è possibile correggere la deformazione con opportuni accorgimenti che già Tani descrisse in dettaglio.

Oggi possiamo applicare e affinare quegli accorgimenti, e dobbiamo ritenere che ciò sia indispensabile per ottenere la miglior correzione possibile degli errori di mappa.

Purtroppo però non si può escludere (ed è anzi abbastanza probabile) che tanto un CTU quanto un Giudice, a prima vista, non riconoscano i limiti di quei dati (che il Catasto di solito evita accuratamente di specificare...) e che pertanto essi non comprendano la necessità di praticarne la correzione.

In tal caso non esistono argomentazioni "ufficiali" o "certificate", ma si dovrà solamente produrre la spiegazione più convincente e documentata possibile.
Documentata, perché un Giudice è normalmente sensibile alle citazioni di letteratura, anche tecnica.

Dunque, dell'esigenza di una correzione abbiamo detto che ne parlava già il Tani, nel suo "Aspetti tecnici dell'azione di regolamento di confini", a pag. 56 della prima edizione risalente al 1992; argomento ripreso nel nostro volume (Cinelli-Gualandi-Rossi) alla pagina 126; inoltre dei metodi così come possono essere sviluppati oggi, il nostro volume propone una discussione molto approfondita sulle descrizioni dei procedimenti di calcolo che occupano l'intera Parte Terza, curata da Gianni Rossi.

Procedimenti in buona parte perfettamente aderenti all'impostazione del Tani, ma in parte anche affinati grazie agli strumenti informatici oggi disponibili.

Concludo ribadendo che non esiste a tutt'oggi alcuna "certificazione" che dia "valore probatorio" a letture eseguite da chicchessia su un foglio di mappa: ogni Professionista è garante del proprio operato, e la garanzia è tanto più efficace quanto più solide sono le argomentazioni che la possono dimostrare.

Risponde Carlo Cinelli:

La validità di una procedura non è certificata da nessun Ente, e mi riferisco ovviamente alle sole procedure legate alle riconfinazioni.

Se è valida va rimarcato fermamente con argomentazioni tecniche; perché noi siamo tecnici, non ce lo scordiamo mai.

Come si fa a dire che ciò che è stato prelevato dall’Agenzia è “buono” e, quello che è stato prelevato da noi no?

Chi può affermare una cosa del genere?

Tu hai detto “ Complimenti ” perché le risultanze con il prelievo fatto dai Tecnici dell’Agenzia è “quasi” corrispondente.

Io, conoscendo l’algoritmo usato dal programma GeoMAP 5.0 (lo si può verificare sul testo), avrei detto: “Complimenti ai tecnici dell’Agenzia che hanno avuto risultanze analoghe”.

Vuol dire che sono stati bravi.

Ma tutto ciò implica anche di affidarsi ad altri e questo può voler dire anche avere risultanze totalmente sballate.

Sai cosa ci disse un Dirigente della locale Agenzia in un convegno?

Che lui le coordinate le faceva prelevare sulla mappa digitalizzata perché l’ ultima e la più precisa.

Tu affideresti una operazione così complessa com’è la Riconfinazione ad un difetto originario come quello?

Non ti sembrerebbe di andare a reindividuare il nulla da quelle coordinate?

E allora pensa che quando mettiamo la nostra faccia e una firma in calce a delle risultanze bisogna assolutamente sapere da dove esse sono scaturite.

Il programma Geomap non fa altro che applicare, con grande precisione, quei principi sul prelievo di coordinate che sono rispettosi della genesi e delle deformazioni che queste hanno subito e che hanno enunciato prima di noi Tecnici dello spessore di Pier Domenico Tani e Aurelio Costa.

********************************************
Fabio; Gianni Rossi; Leonardo Gualandi; Carlo Cinelli

Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2013 alle ore 18:37
 
 

 

 

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