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Autore incongruenza stato di fatto e limite proprietà

geoalfa
(GURU)

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Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 13:30

Quesito:
si presenta un'problema d'impostazione di una pratica all'urbano:
Due unita' abitative con muro in aderenza, ognuna ha ditta diversa, le unità sono di forma in pianta rettangolari con stanze regolari, accatastate negli anni '60 e da allora non è stata fatta nessuna variazione.
Ora si deve presentare una variazione e verificato che il limite di proprietà, la linea catastale ben rappresentata nella mappa dei terreni non è coincidente con il muro in comune ma taglia le 2 unità abitative e le relative stanze, un senso diagonale ( scostamento massimo due metri circa).
Da sempre il limite di fatto e riconosciuto dalla parti è il muro in comune.
Dal momento dell'accatastamento d'introduzione al catastao delle unità, le ditte intestatarie sono cambiate ( atti compravendita, denuncia di successione).


Risposta:
Per affrontare gli errori cercherei di individuarne la causa per poter impostare la correzione nel modo più efficace.
Vero che, in linea teorica, se la situazione di fatto è incontestata dagli anni '60, si potrebbe parlare di usucapione;
ma questa non è poi così economica come sembra, e comporta il rischio di incrinatura dei rapporti di vicinato.
Ma se le parti sono concordi, può essere una strada interessante.

Dicevo della ricerca della causa, perché può essere importante scoprire se la linea di mappa è giusta, e quindi la costruzione non rispettò i confini, oppure se è sbagliata, e la costruzione è corretta.
Oppure, ancora, possono essere sbagliati sia la mappa sia la costruzione!

Interpretando "... il limite di proprietà, la linea catastale ben rappresentata nella mappa dei terreni..." nel senso che hai verificato la rispondenza di quella linea al confine di diritto ( la mappa in sé non è necessariamente rispondente allo stato di diritto...), allora il fabbricato fu costruito in posizione sbagliata, e la correzione non può andare che nel senso di modificare l'intestazione dei diritti corrispondentemetne allo stato di fatto.
Escludo che convenga demolire e ricostruire, ovviamente!
Si può ottenere la corrispondenza con permuta, compravendita o usucapione, secondo la convenienza.
Se, invece, l'interpretazione è stata troppo letterale, e può essere messa in dubbio la probatorietà della linea grafica, ad esempio sulla base di documenti allegati ad atti traslativi, allora si presentano altre possibilità, come dimostrare al Catasto l'esistenza di questa differenza e procedere alla correzione grafica.
Ovviamente, se ciò non fosse sufficiente a ottenere la precisa rispondenza del nuovo confine grafico ( che per effetto della correzione non potrebbe essere altro che corrispondente a quello di diritto) con la dividente nel fabbricato, resterebbe comunque la necessità di regolarizzare i diritti con compravendita, permuta o usucapione.
Mi sembra che quest'ultimo caso, evidentemente più complesso, si possa risolvere più efficacemetne con l'usucapione, chiarendo alle parti l'opportunità di procedere in questo senso in pieno accordo.



da: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

************************
lustefano; Leonardo Gualandi

Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2013 alle ore 18:41
 
 

 

 

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