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Autore punto ausiliario

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Biella

Inviato: 26 Gennaio 2008 alle ore 12:23

Le caratteristiche del Punto Ausiliario ed i casi in cui si deve ricorrere all'uso di tale artifizio, così definito in sostituzione al terzo punto fiduciale atto all'inquadramento dell'oggetto del rilievo, sono esplicitati dall'Istruzione per il rilievo catastale d'aggiornamento del 19/01/1988 e dalla circ. 5 del 30/10/1989.

L'Istruzione del 1988, al § 2 recita:

Al criterio generale di appoggio del rilievo al triangolo fiduciale è ammesso in deroga il caso in cui il collegamento di un punto agli altri due richieda una complessità di operazioni topografiche tali per cui la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti stessi risulterebbe poco affidabile. In questo caso il tecnico potrà limitarsi ad utilizzare i soli due punti collegabili del triangolo fiduciale; dovrà però riferire le misure dell'oggetto del rilievo anche ad un terzo punto, opportunamente scelto sul terreno e costituito da un particolare topocartografico, di modo che il triangolo così definito possa contenere l'oggetto del rilievo ed essere soggetto alle medesime disposizioni impartite per i triangoli fiduciali.
Sussiste l'obbligo, in questi casi, che, venendo a mancare parzialmente il collegamento al triangolo fiduciale di primo perimetro, il professionista produca sovrabbondanza di misure (come nel caso di due stazioni celerimetriche collegate fra di loro e con i due punti fiduciali di appoggio, Es. 1/A) per consentire gli opportuni controlli qualitativi dell'atto di
aggiornamento. Il professionista dovrà giustificare le motivazioni del suo operato nell'elaborato" relazione tecnica.
Va precisato che il terzo punto sopra descritto non dovrà essere inserito nel catalogo dei punti fiduciali allestito per foglio di mappa ma dovrà, invece, essere opportunamente segnalato sul copione di visura con la stessa simbologia adottata per i punti fiduciali ma priva di numerazione. Quanto sopra al fine di una eventuale successiva utilizzazione come terzo
punto di appoggio per ulteriori rilievi (Es. 1/B).
"


la circ. 5/1989, recita:
"[...]
Qualora i particolari topocartografici esistenti sul terreno non consentano l'individuazione di una maglia di appoggio con lati di 250-300 metri è possibile operare come segue:
- utilizzare, in armonia con quanto disposto nella "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" un punto ausiliario (rappresentato da un particolare topocartografico) che, in quanto raffittimento della maglia di appoggio, non può essere considerato punto fiduciale;
- utilizzare pp.ff. posti a mutue distanze superiori a quelle previste per la maglia di impianto, nel caso in cui le metodologie di rilievo e la strumentazione garantiscano la precisione richiesta;
- proporre ed utilizzare, in qualità di pp.ff., elementi stabilmente materializzati ed accessibili pire se non rappresentati in mappa (fabbricati non censiti, pali o tralicci di elettrodotti, manufatti su strade o in prossimità di corsi d'acqua). In questo caso è obbligatorio collegare i punti scelti agli eventuali pp.ff. presenti facendo ricorso a misure sovrabbondanti ed a iperdeterminazioni. La segnalizzazione sul copione di visura di tali punti fiduciali sarà effettuata sulla base delle monografie proposte e riportate in fase di concordato. I pp.ff. concordati svolgono, nella mappa catastale, la loro funzione di reale maglia di appoggio e la lore scelta sovrà privilegiare particolari che sono rappresentati in mappa; in mancanza di questi ultimi, la scelta potrà ricadere su particolari topografici che non sono rappresentati in mappa, purchè costituiti da elementi di sufficiente stabilità (ancorché realizzati all'uopo dall'utenza)."


Il passaggio, in apparenza superfluo, sta a sottolineare che il punto ausiliario deve avere le stesse caratteristiche di un p.f. (accessibilità, stabilità ed univocità), qualsiasi sia la sua materializzazione, l'unica deroga concerne la distanza da pp.ff. circostanti.
Oltremodo, si configurano due casi di punto ausiliario:
- p.a. rappresentato in mappa: necessita di iperdeterminazione dei restanti due pp.ff.;
- p.a. non rappresentato in mappa: necessita di iperderminazione dei pp.ff. e del p.a. medesimo.

Ai sensi della Disposizione Operativa di Pregeo 8 del 03/12/2003 e della circ. 14063 del 22/02/2005, il punto ausiliario non deve essere caratterizzato da informazione altimetrica, ovvero non è obbligatorio rilevarlo altimetricamente, così come non è dovuta una monografia di tale particolare topocartografico.

Per info tecniche, vedi il link:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52722#52722

Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 10:43
 
 

 

 

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