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Autore L'affrancazione di livello

geoalfa
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Inviato: 18 Febbraio 2024 alle ore 10:33

L'affrancazione di livello è un diritto del livellario che ha il godimento del terreno.

Con l’affrancazione, il livellario paga una somma in denaro, solitamente di molto minore rispetto al valore di mercato, riscatta il terreno e ne diviene pieno proprietario.

L’affrancazione è simile all’atto di compravendita del diritto di proprietà.

Il procedimento si attiva su richiesta dell’interessato/i, in carta semplice, su apposito modello (o in conformità dello stesso). SI ravvisa l'opportunità di evidenziare quanto segue:

Riguardo al richiamo della Legge 29gen1974, n.16, [fattispecie lett. a) e b)J e tenuto conto del parere consultivo della Corte dei Conti n. 18/2006,si evidenzia che, la ex Direzione generale del Catasto e del Servizi Tecnici Erariali, con lettera circolare in data 12set1974 prot. 2546 aveva chiarito che:

"Gli Uffici del Registro, che fra i compiti d'Istituto quello della riscossione delle dette prestazioni, procederanno alla chiusura delle partite di credito relative a quelle di modestissimo importo. Dell’avvenuta chiusura, nella circolare 374 del mag1974 del Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio, sarà data comunicazione agli Uffici Tecnici Erariali i quali sono tenuti, senza attendere altre formalità o disposizioni, ad apportare nei registri o schede partite gli aggiornamenti catastali .... ".

Sì evince che la comunicazione di competenza degli ex Uffici del registro è un atto amministrativo idoneo alla cancellazione dei "livello" dagli atti del catasto.

Per cui, la mancata cancellazione di un "livello" può essere Imputata al fatto che in catasto non è mai giunta una tale comunicazione oppure che i livelli non rientrano nella sfera di applicazione della sopra citata disposizione di legge, quindi non è plausibile l'ipotesi di un errore materiale nelle intestazioni delle ditte.

In ogni caso, relativamente, alla mancata corresponsione del "canone livellario" per oltre venti anni, con conseguente prescrizione de! diritto di credito dell'ente concedente, va osservato che tale circostanza non costituisce certo titolo Idoneo all'aggiornamento dei dati catastali, perché a prescriversi è soltanto la debenza del canone o livello, ma non certo il diritto di proprietà (del concedente) che, secondo i principi sanciti nell’ordinamento giuridico, è imprescrittibile, Fatti salvi gli effetti dell’usucapione.

Infatti, in quest'ultima ipotesi di livellario (possessore del bene), se intende far valere l’usucapione del diritto dl proprietà su! fondo de! concedente, per poter modificare e aggiornare in catasto la sua intestazione da livellario a proprietario deve premunirsi di un provvedimento giudiziale che costituisca titolo Idoneo per la domanda di voltura.

Le problematiche riscontrate possono racchiudersi in un unico quesito, e cioè quello di stabilire se possono essere accolte domande di vetture a cui vengono allegate dichiarazioni unilaterali dei richiedenti, ricevute da notai, e finalizzate ad ottenere la cancellazione dalle visure catastali del diritto del "concedente" in capo ad Enti religiosi, Amministrazioni dello Stato ed Enti Locali.

E' noto, il paragrafo 10 dell'Istruzione XIV per la conservazione del catasto, approvata con decreto del Ministro delle finanze 1mar1949, prevede che negli atti catastali "devono essere iscritte le persone, fisiche o giuridiche, titolari di diritti reali di godimento dei fondi", tra cui, anche gli "oneri reali", sono costituiti dai cosiddetti "livelli" in relazione ai quali risultano iscritti negli atti catastali il soggetto concedente (proprietario del fondo) ed il livellario (titolare del diritto reale di godimento).

In materia di intestazioni giova ricordare che il catasto, in virtù del principio di conservazione, ha tra le sue finalità anche quella di garantire la continuità delle mutazioni che avvengono rispetto alle persone dei proprietari, direttari, enfiteuti e livellari, usufruttuari e usuari del beni immobili e nei redditi, nei casi contemplati dalla legge (RDL 8dic1938, n. 2153).

In particolare, quando si vuole dare origine al mutamento di diritti, ovvero oneri reali, nel catasto terreni, mediante atti civili , giudiziali od amministrativi, le norme catastali prevedono l'obbligo, a carico di coloro che sono tenuti a registrare gli atti, di richiedere le conseguenti "volture catastali" ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26ott1972, n. 650.

In virtù di quanto disposto dal menzionato articolo, nel caso dei livelli, l'atto di "affrancazione" (che a secondo dei casi può rivestire la natura dì atta civile, giudiziale o amministrativo) viene ritenuto titolo idoneo per l'aggiornamento dei dati censiti catasto.

Ne consegue che le domande di volture presentate allegando tali atti non possono essere accolte dall'Ufficio, perché ineseguibili. Si richiama l'attenzione sul fatto che quando i soggetti interessati pongono in essere atti di trasferimento di immobili tra vivi o per causa di morte devono essere espletati specifici adempimenti per la presentazione della domanda di vetture.

In particolare, l'art. 4 del D.P.R. n. 650/1972 prevede che "quando i passaggi intermedi non sono stati convalidali da atti legali '.. alla domanda di volture deve essere allegata una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla ricezione, emanazione e autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa dì morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi".

In sostanza, in presenza di una domanda dì volture derivante da atto traslativo o dichiarazione di successione, laddove non sì riscontri una corrispondenza fra la ditta cedente e quella iscritta in catasto e in assenza dì atti Intermedi, la parte richiedente deve altresì allegare una dichiarazione ovvero un atto notorio (ad esempio "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

In questi casi l'Ufficio provvede agli aggiornamenti delle scritture catastali operando secondo le norme stabilite dal citato D.P.R. n. 650/1972 e dalla legge 10 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali), nonché del relativo decreto di approvazione delle istruzioni, emanato in data 05nov1969 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 26nov1969, e cioè iscrivere la nuova ditta apponendo una annotazione di riserva negli atti catastali, notificando quest’ultima a tutti ì soggetti interessati, per consentire la più ampia tutela delle parti coinvolte.

Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio 2024 alle ore 16:10
 
 

 

 

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