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Autore IMU - Imposta Municipale Unica

dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare

Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 09:48

La Legge 22/12/2011 nº 214 di Conversione del D.L. 6/12/2011 nº 201, all'Articolo 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale propria) ha introdotto l'applicazione dell'IMU per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime (come prevista dal D.Lgs. n. 23 del 2011).

La nuova Imposta IMU, come del resto la superata ICI, si applica sul possesso dei:
- Fabbricati, intesi quali unita' immobiliari iscritti, o che devono esserlo, al catasto, comprese le pertinenze.
- Aree fabbricabili, quali aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a strumenti urbanistici, ma anche in base alle possibilità effettive di edificazione.
Sono escluse le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali esercitate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola;
- Terreni agricoli, quali aree adibite all'esercizio delle attività di imprenditore agricolo (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (Si veda l'Art. 2135 C.C.).
A differenza della precedente ICI, la nuova Imposta si applica anche sul possesso dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e delle relative pertinenze, con l'applicazione di alcune detrazioni.
- L'aliquota base è del 7,6 x mille
- I Comuni possono modificare l'aliquota base in aumento o diminuzione del 3,0 x mille
- L'aliquota ridotta per la prima casa e le relative pertinenze è del 4,0 x mille
- I Comuni possono modificare l'aliquota ridotta in aumento o diminuzione del 2,0 x mille
- L'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è del 2,0 x mille
- I Comuni possono modificare l'aliquota ridotta in diminuzione fino all'1,0 x mille.
L'abitazione principale o prima casa si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità, in cui il contribuente ha la residenza fiscale e in cui dimora abitualmente.
Nel caso di coniugi, l'agevolazione spetta ad un solo alloggio, anche se l'uno risiede in una casa e l'altra in una seconda abitazione.
Le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
La Detrazione riconosciuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze è di € 200,00, rapportata al periodo di possesso nell’anno (mesi), precisando che, in presenza di più soggetti passivi, la Detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura;
E' riconosciuta inoltre un'ulteriore Detrazione pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale, fino alla concorrenza massima di € 400,00 .
Il Valore Imponibile su cui calcolare la Tassa per i fabbricati è costituito dalla rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- Unità classificate nel gruppo A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10 = 160;
- Unità classificate nel gruppo B nelle categorie C/3, C/4 e C/5 = 140;
- Unità classificate nella categoria D/5 = 80;
- Unità classificate nella categoria A/10 = 80;
- Unità classificate nel gruppo D, con esclusione della categoria D/5 = 60;
- Unità classificate nella categoria C/1 = 55.
Il Valore Imponibile su cui calcolare la Tassa per i Terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % e moltiplicato per i seguenti coefficienti:
- Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (iscritti alla previdenza agricola) = 110
- Altri possessori = 135
Il Valore Imponibile su cui calcolare la Tassa per le Aree edificabili è individuato nel valore venale in comune commercio.
Dalla Risoluzione nº 35/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 Aprile 2012, questi i Codici Tributi dell'IMU per il versamento tramite Modello F24, presso gli Istituti Bancari:
- 3912 : “IMU - Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
· 3913 : “IMU - Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
· 3914 : “IMU - Imposta Municipale propria per i terreni – COMUNE”;

· 3915 : “IMU - Imposta Municipale propria per i terreni – STATO”;
- 3916 : “IMU - Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
· 3917 : “IMU - Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;
- 3918 : “IMU - Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- 3919 : “IMU - Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;
- 3923 : “IMU - Imposta Municipale propria–Interessi da Accertamento - COMUNE”;
- 3924 : “IMU - Imposta Municipale propria – Sanzioni da Accertamento - COMUNE”.

Il Versamentodella Tassa deve essere effettuato con Modello F24, utilizzando gli appositi Campi contenuti nella “Sezione IMU ed altri Tributi locali”:
- lo spazio “codice ente/codice comune” deve riportare il Codice Catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, reperibile anche nella tabella pubblicata sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it
- lo spazio casella “Ravv.” sarà barrato se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- lo spazio “Acc.” sarà barrato se il pagamento si riferisce all’acconto;
- lo spazio “Saldo” sarà barrato se il pagamento si riferisce al saldo.
Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, saranno barrate entrambe le caselle;
- lo spazio “Numero immobili” dovrà riportare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- lo spazio “Anno di riferimento ” dovrà riportare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Si rammenta che è possibile la Compensazione dell'IMU con i crediti derivanti dall'IRPEF, dall'Addizionale regionale e dall'Addizionale comunale, riportati nel Modello Unico o nel Modello 730/2012.
L'IMU sulla prima casa potrà essere versata, per l'anno 2012, in due o tre rate:
- due rate, con il 50% entro il 16 giugno ed il restante 50%, con conguaglio, entro il 16 dicembre.
- tre rate, la prima e la seconda, ognuna corrispondente al 33%, entro il 16 giugno e il 16 settembre, mentre la terza, con conguaglio, entro il 16 dicembre.
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro.
Tale importo si intende riferito all’'imposta complessivamente dovuta per l’'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo

(art. 25 comma 4 della legge 289/2002.

Dalle Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione del Modello F24, a proposito dei decimali di Euro, si legge:
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero.
Per esempio:
nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro, se la somma da versare è pari a 70 euro, va indicato "70,00".
In presenza di più cifre decimali si deve procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:
- se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (74,955 euro arrotondato diventa 74,96 euro)
- se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (74,952 euro arrotondato diventa 74,95 euro).

L'ultima rata Imu si potrà pagare anche tramite bollettino postale a partire dal 1 dicembre 2012.
Il Ministero dell'Economia ha pubblicato il Decreto con cui approva il nuovo bollettino postale per pagare l'ultima rata dell'IMU senza ricorrere all'F24.
Il numero di conto corrente su cui versare la quota dell'Imposta è il 1008857615, valido per tutti i comuni d'Italia.
I bollettini saranno disponibili a titolo gratuito presso tutti gli uffici postali.

Altre agevolazioni e/o esenzioni:
Agevolazioni per anziani e disabili
I Comuni potranno considerare come abitazione principale, con i relativi benefici, l'immobile di cui sono proprietari o usufruttuari gli anziani oppure i disabili che risiedono in strutture di ricovero o sanitarie, purché l'alloggio non sia affittato.
Coniugi Separati
Per i coniugi separati, varrà il "diritto di abitazione"; cioè, l'imposta graverà sul coniuge che abita nella casa coniugale assegnatagli dal giudice
Fabbbricati inagibili e di interesse storico
La base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico o artistico è ridotta del 50%.
Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale nei Comuni montani
Sono stati esentati dal pagamento dell'Imu i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei Comuni classificati come montani o parzialmente montani.
Terreni agricoli e gli imprenditori agricoli professionali
I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (persone fisiche oppure società) sono considerati non fabbricabili.
Il moltiplicatore 110 spetta per i terreni agricoli o per quelli non coltivati, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Questi contribuenti dovranno pagare l'IMU solo sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro, con le seguenti agevolazioni:
- riduzione del 70% dell'imposta per la parte di valore compresa fra 6.000 e 15.500 euro;
- riduzione del 50% dell'imposta per la parte di valore compresa fra 15.500 e 25.500 euro;
- riduzione del 25% dell'imposta per la parte di valore compresa fra 25.500 euro e 32.000 euro.

Link per scaricare il Modello F24:
www.ansa.it/documents/1334592123808_Imu....

DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi IMU devono presentare una dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui è iniziato il possesso dell'immobile o da quando sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'Imposta.
Non sono soggetti all'obbligo coloro che hanno già presentato la Dichiarazione ai fini ICI senza che sia nel frattempo avvenuta alcuna variazione rilevante ai fini dell'imposta.
Per gli immobili per i quali l'obbligo di presentazione è sorto a partire dal 1º Gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4feb2013, cioè entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 30.10.2012 (Gazzetta Ufficiale 5.11.2012, nº 258) relativo al modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni .

*************

LINK UTILI :

http://www.governo.it/backoffice/alleg...
IMU Come si applica l’imposta municipale propria per l’anno 2012

http://www.governo.it/governoinforma/d...
Circolare nº 3/DF

http://www.amministrazionicomunali.it/...#
Calcolo dell'IMU

Link per scaricare la Circolare nº 3/DF del 18?05/2012, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo fiscale:
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/DFF_9485_-_Circolare_n_3_DF_-_IMU.pdf

Data 31/05/2013

Mi permetto di aggiungere il Link alla Circolare nº 2/DF del 23/05/2013 per facilitare il compito a chi deve "barcamenarsi" nel calcolo dell'IMU:

http://www.acca.it/Biblus-net/getdownl...

***** ***** ***** *****
FAQ in fase di continuo aggiornamento

Revisione del 31/05/2013, ore 07:30
Jema, Geoalfa, Anonimo_leccese, dado48

Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2013 alle ore 07:28
 
 

 

 

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