Secondo quanto ha chiarito la C.M. n. 1/RT del 15/12/1973, alla formazione del reddito imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto, concorre: - l’intero ammontare dei compensi percepiti dal professionista per la prestazione di lavoro autonomo, al lordo delle spese sostenute dallo stesso per conseguire i compensi stessi.
Vanno, pertanto, escluse dalla ritenuta soltanto:
- le somme ricevute dall’esercente arti e professioni a titolo di rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente.
I rimborsi spese concorrono alla formazione della base imponibile in base al principio dell’accessorietà rispetto alla prestazione principale (R.M. n. 20/E del 20/3/1998), mentre sono esclusi dalla base imponibile:
- i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché documentate e con l’applicazione della marca da bollo da € 1,29 per importi superiori a € 77,47.
In sintesi, per escludere dalla base di commisurazione della ritenuta il rimborso delle spese occorre che:
- le spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo;
- le spese siano analiticamente documentate;
- la documentazione giustificativa della spesa sia intestata al cliente del professionista.
Rientrano, ad esempio, fra i suddetti rimborsi spese non soggetti a ritenuta i rimborsi per:
- pagamenti di tasse (concessione governative, marche da bollo, valori bollati, etc.),
- di diritti di cancelleria e di visura e quelli per acquisto di materiale sostenute dall’esercente arti e professioni per conto del cliente.
da:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11251#112101 *******
dado48
Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 09:17