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Autore Certificazione energetica dopo il 2ottobre2014

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Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 11:41

Certificazione energetica dopo il 2ottobre2014

Certificazione software

Procedura per il rilascio del certificato di conformità alle norme UNI TS 11300 ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (fino all’1 ottobre 2014)

Le attività di verifica di conformità alla parte 4 (2012) per i software che hanno ottenuto la certificazione alle parti 1 e 2 (2008) e la procedura di verifica di conformità alle parti 1 e 2 (2008) sono sospese e sostituite dalla procedura riportata di seguito.

La procedura di certificazione, l’elenco dei software certificati in questo ambito e il bollino di riconoscimento sono disponibili qui">qui.

Si ricorda che, in base alla legislazione vigente, gli APE prepararti fino a questa data sono comunque validi per 10 anni.

Si segnala, infine, che il MiSE si è attivato per fornire gli opportuni chiarimenti.

Procedura per il rilascio del certificato di conformità ai sensi del D.lgs. 192/05 e s.m.i. di software per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti (dal 2 ottobre 2014)

L’art. 4 del D.lgs. 192/05 e s.m.i., attuato dal D.P.R. 59/09, definisce il quadro generale (Criteri generali, metodologie di calcolo, requisiti) delle prestazioni energetiche degli edifici.

A seguito dell’integrazioni introdotte dalla L. 90/13 e della pubblicazione delle revisioni delle parti 1 e 2 della UNI/TS 11300 (2 ottobre 2014), la verifica di conformità viene effettuata sulla base delle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013 ai sensi del regolamento qui disponibile">regolamento qui disponibi...
che rimane l’unico vigente.

Inoltre, considerando che è attesa, presumibilmente entro l’anno 2014, la pubblicazione di uno o più decreti attuativi della Legge 90/13, è probabile che questa procedura sia aggiornata nel breve termine.

Si precisa che:

- [color=#008000]il Regolamento costituisce lo "Strumento Nazionale di Riferimento" citato nel D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59;

- il CTI mette a disposizione nella sezione "Shop" di questo sito dei casi studio che costituiscono degli esempi applicativi della normativa tecnica qui richiamata;

- questa pagina costituisce il riferimento ufficiale del CTI in tema di verifica di conformità del software commerciale ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59.


da:
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62




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I N O L T R E :

Per ulteriore aggiornamento e per conforto, si allega una recente informativa, la leggere attentamente, in ogni sua parte, per potersi correttamente orientare:

Serve una moratoria per i certificati energetici emessi ad ottobre
Con l'uscita delle nuove UNI 11300 1 e 2:2014, per circa 15 giorni i professionisti sono stati nella quasi impossibilità di redigere gli A.P.E.

Il CTI propone un periodo di "coesistenza" e il Mise ventila moratorie che ancora non arrivano
Mercoledì 5 Novembre 2014

Da:
http://www.casaeclima.com/ar_20135__ITALIA-Ultime-notizie--Serve-una-moratoria-per-i-certificati-energetici-emessi-ad-ottobre.html

Le nuove norme Uni TS 11300 parti 1 e 2 sono uscite senza molto preavviso e le poche attività di coordinamento tra CTI e le software house non hanno aiutato a snellire una procedura di calcolo decisamente più complicata, tanto da ridurre drasticamente il numero di software in commercio.

Con la pubblicazione della revisione delle norme Uni TS 11300 parte 1 e 2:2014, avvenuta il 2 ottobre 2014, i software in circolazione si sono trovati nel giro di qualche giorno a dover aggiornare le procedure.

Il colpo è stato accusato dalle software house, tanto che alla data del 30 ottobre solo 8 di esse hanno depositato l'autodichiarazione per il rilascio del certificato di conformità al protocollo del CTI.

Ma la presentazione dell'autodichiarazione non significa la disponibilità del software, perché solo il 20 di ottobre la maggior parte di questi 8 software era di fatto in commercio.

Per i certificatori c'è stato un periodo di adattamento.

Si sono trovati nella situazione di dover decidere se certificare a mano, oppure retrodatare il certificato al primo di ottobre nel caso il committente ne avesse avuto una necessità assoluta.

Di certo, dal 2 ottobre non possono più utilizzare le vecchie versioni dei software, tanto che persino le Regioni, in tempi e modi differenti, hanno diramato avvisi che richiamavano l'adozione delle nuove norme Uni TS 11300 aggiornate a questa data e molte hanno anche rifiutato i certificati emessi con le vecchie norme.

In questa situazione fa eccezione la Lombardia poiché ha adottato una procedura di calcolo autonoma implementata all'interno del software Cened.

Si alza l'asticella

Sono quindi numerose le software house che non hanno ancora fornito l'aggiornamento.

Questo significa che i professionisti che adottano tali strumenti dovranno migrare, se vorranno emettere APE in questo periodo, verso applicativi più aggiornati.

E non è detto che il passaggio sia solo temporaneo.

I circa 30 software certificati con le norme del 2008, già con l'introduzione della parte 4 sull'utilizzo delle energie rinnovabili si erano già ridotti a 16.

Ma non è certo che tutti gli altri otto software che hanno presentato l'autodichiarazione otterrano la certificazione in tempi brevi.

Alcune software house avrebbero richiesto di svolgere le procedure di verifica solo in riferimento alle parti 1 e 2, mentre il CTI richiede la conformità a tutte le norme citate nella Legge 90/13.

Non si può quindi affermare che la situazione si sia stabilizzata.

Nella domanda di protocollo che accompagna le nuove versioni dei software, i produttori si sono preoccupati di specificare che il software determina un indice di prestazione energetica con uno scostamento non superiore del 5% rispetto ai risultati dei casi di studio pubblicati dal CTI per la verifica del calcolo.

Quindi, se i casi di studio saranno in qualche modo cambiati, i software dovranno essere modificati, passerà altro tempo.

Su questo punto ci sentiamo di rassicurare gli animi dei lettori in merito alle numerose voci diffuse da alcune software house circa una prossima rettifica dei casi di studio.

Se si dovesse davvero giungere ad un successivo aggiornamento dei software, potrebbero essere influenzati significativamente solamente gli A.P.E. che attestano un indice di prestazione energetica vicino al salto di classe, meritando conseguentemente una riemissione.

Verso un periodo di coesistenza

A questo punto si attende un pronunciamento del ministero in merito a una moratoria per i certificati emessi dal 2 ottobre, per evitare potenziali controversie non solo con i committenti, ma anche con i tanti enti pubblici e catasti energetici regionali che non sono stati così celeri ed efficienti nell’informare i certificatori e i progettisti sulle modifiche normative.

Anche il CTI si è mosso in tal senso, come appare evidente nella nota che alleghiamo, in cui viene spiegata al pubblico la procedura di validazione dei software commerciali, che questa volta può aver scontentato qualcuno, ma che in futuro, qualora venisse accolta la proposta del CTI di un periodo “transitorio” per ogni aggiornamento delle norme tecniche, dovrebbe svolgersi in modo più sereno.

Anticipiamo di seguito un estratto del comunicato del Comitato Termotecnico Italiano presente in forma estesa sul fascicolo in distribuzione in questi giorni di AiCARR journal n. 28

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 192/05 E S.M.I. DI SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI

Il Comitato di valutazione del CTI




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E ... a n c o r a :

Redazione"> http://www.giurdanella.it/2014/10/14/certificazione-energetica-edifici-dal-2-ottobre/

Sono entrate in vigore il 2 ottobre 2014, le nuove norme UNI/TS 11300-1 e 2 del 2014, relative rispettivamente alla “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” e alla “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali”

L’ ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, ha spiegato in un comunicato che le modifiche principali riguardano:

Ponti termici e ψe: i ponti termici si valutano solo attraverso i coefficienti lineici ψe.

E’ cancellato l’utilizzo della maggiorazione % semplificata e l’utilizzo dell’abaco della norma UNI EN 14683.

Le valutazioni dei coefficienti lineici devono essere fatte con calcolo agli elementi finiti o con atlanti dei ponti termici realizzati in accordo con la UNI EN ISO14683.

E’ possibile utilizzare metodi di calcolo manuale per edifici esistenti. Anit ha sviluppato per il calcolo agli elementi finiti il software IRIS 2.1 e sta sviluppando la versione 3.0 per il 2015.

- Trasmittanza termica U:
le caratteristiche dei materiali ed in particolare la conducibilità termica λ, devono essere opportunamente corretti per tener conto delle condizioni in cui si opera in accordo con la norma UNI EN ISO 10456.

La versione attuale del software PAN 6.0 (scaricabile gratuitamente dai soci) ha implementato questa parte, dedicata alla corretta progettazione del λ lambda tenendo conto delle condizioni di temperatura e umidità di progetto.

Per approfondimento è possibile scaricare il documento gratuito “Dal lambda dichiarato al lambda di progetto”.

Per edifici esistenti è inoltre disponibile il rapporto tecnico UNI/TR 11552, anch’esso pubblicato il 2 ottobre 2014, che riporta un abaco di strutture opache verticali e orizzontali, con proprietà termo fisiche indicative.

Perdite per ventilazione: nella versione precedente la ventilazione era trattata in due pagine.

Ora sono 10 con due appendici dedicate. La valutazione diventa molto più raffinata e vengono considerati in maniera più idonea gli impianti che gestiscono la ventilazione all’interno degli edifici.

Guadagni solari: viene introdotta la modifica già presente nella procedura di calcolo della Regione Lombardia che valuta un solo fattore di riduzione per ombreggiatura esterno (il peggiorativo) tra l’aggetto verticale e orizzontale.

Inoltre viene implementata la caratterizzazione della trasmittanza di energia solare totale attraverso la parte vetrata (il fattore g) con una migliore definizione dei fattori di esposizione.

Sono presenti altre modifiche (per esempio la trattazione dei locali non riscaldati, la sottrazione di energia con l’extraflusso, la valutazione degli apporti interni latenti e la valutazione degli apporti solari sulle superfici opache), che saranno tutte parte della nuova versione del software LETO 3.0 che Anit ha sviluppato in accordo con le norme UNI TS 11300 parte 1,2 e 4.
14 ottobre 2014





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INFINE ,

ma non ultimo

Inserisco qui il testo dell'articolo dell'Arch Federica Ariaudo, già riportato nella discussione, perchè di non facile reperibiltà e lo inserisco tanto per non consentire di far passare le informazioni distorte da affermazioni inutili, evasive ed elusive.

Queste informazioni vanno intese soprattutto a supporto di chi invece, della certificazione APE ne fa una parte rilevante della propria professione.

Ho adottato il vituperato ed aborrito, da qualcuno, "copia e incolla" per ridurre i sempre possibili errori di riporto di un argomento molto dibattuto, perchè "attuale e sentito".

da:
http://www.ingegneri.info/nuove-norme-uni-ts-11300-per-l-ape-tra-vantaggi-e-software-da-adeguare_news_x_25068.htm

Nuove norme Uni Ts 11300 per l'Ape, tra vantaggi e software da adeguare

Le nuove norme Uni Ts 11300 per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, l'APE, pongono diverse problematiche ai professionisti, tra cui i software da adeguare

Di
federica ariaudo">federica ariaudo
Pubblicato sul Canale edilizia">edilizia il 30 ottobre 2014


Il 2 ottobre 2014 sono state pubblicate le versioni 2014 delle norme tecniche Uni Ts 11300, parte 1 e 2.

Su queste norme si basa la metodologia di calcolo per la redazione dell'attestato di prestazione energetica.

La data di pubblicazione coincide con la data di entrata in vigore della nuova metodologia di calcolo, che apporta notevoli variazioni rispetto alla versione precedente.

I problemi
Questa esatta coincidenza di date porta a grossi problemi per i tecnici che si occupano di certificazione energetica.

Tra i principali:

- Scarse opportunità di aggiornarsi e formarsi in tempo per poter svolgere il proprio lavoro in conformità alle specifiche delle norme aggiornate;
- Rischio di utilizzo di software non conformi alla normativa e/o obbligo all’acquisto di nuove versioni delle maggiori software house che si sono prontamente dotate di attestazione di conformità alla nuova metodologia di calcolo;
- Difficoltà nell’utilizzo di software aggiornati alla nuova metodologia di calcolo perché non c’è stato il tempo tecnico per formarsi e aggiornarsi in merito ai cambiamenti.

I vantaggi e le novità
Il vantaggio di questo aggiornamento della metodologia di calcolo sembra invece essere:

- l’uscita dal mercato di tutti quei certificatori che producevano attestati di prestazione energetica di bassa qualità perché redatti utilizzando grandi semplificazioni degli aspetti energetici caratterizzanti l’edificio.

Sembra infatti che strumenti di calcolo estremamente semplificati, quali il Docet, non possano più essere utilizzati.

I certificatori energetici sono soprattutto ingegneri">I certificatori energetici s...

Tra le maggiori novità introdotte dalle norme tecniche c’è infatti una notevole riduzione dei dati per cui è possibile utilizzare valori precalcolati al posto di quelli rilevati in campo e/o a progetto.

In particolare questo aspetto tocca il calcolo dei ponti termici: a causa della sempre maggiore importanza che assume la presenza dei ponti termici, soprattutto nell’ottica di avere sul mercato sempre più edifici con involucri ad elevate prestazioni energetiche, non è più consentito l’utilizzo di maggiorazioni percentuali in sostituzione del calcolo analitico.

Inoltre, se i certificatori vogliono avvalersi, nel caso di edifici esistenti, della determinazione semplificata della trasmittanza termica, basata sull’abaco delle strutture murarie più diffuse in Italia, devono far riferimento ad una terza norma tecnica:

la nuova Uni Tr 11552:2014, l’“Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici”.

La nuova metodologia di calcolo, a fronte di un maggior numero e dettaglio di dati di input, è in grado di fornire un risultato maggiormente accurato in termini di calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici.

Variano in modo sostanziale, infatti, le procedure di calcolo delle dispersioni termiche per ventilazione e degli apporti interni e solari.

In particolare, la portata d’aria di ventilazione è calcolata applicando un fattore di correzione alla portata minima necessaria a garantire una qualità dell’aria interna accettabile (sulla base di quanto richiesto dalla norma tecnica UNI 10339).

Si segnala che nel caso degli edifici residenziali tale variazione procedurale non porta a sostanziali variazioni nei risultati di calcolo.

Inoltre viene introdotto il calcolo del fabbisogno di energia termica latente (connesso al contenuto di energia immagazzinato dal vapore presente nell’aria di ventilazione/infiltrazione e prodotto da sorgenti interne quali le persone e le apparecchiature), di cui non si teneva conto nella versione precedente delle norme.

LEGGI ANCHE:

Quanto e' importante l'efficienza energetica nelle compravendite immobiliari?">Quanto e' importante l'effic...

Per quanto riguarda gli apporti interni, la variazione introdotta nella formula di calcolo porta ad una maggiorazione rispetto agli output della precedente procedura, soprattutto nel caso di edifici con superficie utile inferiore ai 150 mq.

Anche per quanto riguarda il calcolo degli apporti solari è stata introdotta una variazione nelle formule di calcolo:

- viene imposta la scelta del fattore di esposizione su base mensile, in funzione dell’esposizione e del tipo di vetro,

- viene ridotto l’impatto del fattore di riduzione per ombreggiamento e viene introdotto il concetto di “trasmittanza termica equivalente” che, nel calcolo degli apporti solari su componenti opachi, consente anche di tener conto della presenza di intercapedini d’aria ventilate.

L’aggiornamento della metodologia di calcolo dei fabbisogni energetici, introdotto con le norme Uni Ts 11300, porta quindi all’aumento dei dati necessari al calcolo finalizzato alla certificazione energetica degli edifici.

Questo aumento interessa anche i dati climatici:

- viene richiesto l'inserimento di dati medi mensili di umidità, utili ai calcoli connessi al fabbisogno di energia termica latente.

[color=#666699]L'autore Federica Ariaudo
Federica Ariaudo è architetto e dottore di ricerca in "Innovazione tecnologica per l'ambiente costruito" presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino.

E' LEED AP BD+C ed Esperto Gestione Energia (certificato SECEM ai sensi della UNI CEI 11339). Collabora con l'ufficio CSR (Corporate Social Responability) - Sostenibilità ambientale del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo per la gestione energetica dell'ampio patrimonio edilizio, con particolare riferimento al Sistema di Gestione Ambiente ed Energia.

E' stata consulente Reale Mutua Assicurazioni in ambito Green Procurement.

E' consulente Buro Happold per la certificazione LEED NC del nuovo centro direzionale Intesa Sanpaolo di Torino.

E' stata consulente GBC Italia per attività di sviluppo di documentazione a supporto della diffusione di pratiche di audit energetici e miglioramento dell'efficienza energetica in edifici esistenti. E' membro del Comitato Tecnico Scientifico di GBC Italia.

E' auditor per verifiche di terza parte per gli schemi ISO 50001 (Sistema di Gestione Energia) e UNI 11352 (ESCO).

Si occupa di formazione nell'ambito della sostenibilità energetico-ambientale.

buona lettura





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Ma non dimenticate di consultare il:

Vademecum sull'APE (attestato di prestazione energetica) degli edifici


http://www.ilsole24ore.com/articlegallery/notizie/2013/ape-attestato-prestazione-energetica/index.shtml

1.) Che cos'è l'Ape e perché serve per la propria abitazione?">Che cos'è l'Ape e perc...

L' APE (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.
Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile.
Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (IPE) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica.
Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di prestazione energetica.
In caso di vendita l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.

2) Quali obblighi ha chi ...

Il decreto 63/2013, poi convertito dalla legge 90/2013, ha introdotto l'APE (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente ACE (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell'APE, a far tempo dal 6 giugno 2013, tutti i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso:

- permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);

- i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;

- i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).

3) Cosa si rischia in cas...

L'obbligo di allegazione è stato introdotto pena la nullità dell'atto stesso.

Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;

l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

In ballo, dunque, c'è il rischio di trovarsi in mano un contratto non effettivo, oltre al fatto che in caso di vendita il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3 mila euro e non superiore a 18mila euro;

in caso di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l'obbligo è invece punto con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800.

A questo si somma poi la necessità di indicare nella pubblicità di vendita o affitto l'indice di prestazione energetica: in caso di mancata indicazione nei cartelli sono previste sanzioni amministrative.

[color=#0000ff]4. Che differenza c'è tra l'Ape e il vecchio Ace (attestato di certificazione energetica)?
Prima che il Dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, scorso introducesse per la prima volta l'attestato di prestazione energetica (APE), esistevano gli attestati di certificazione energetica (ACE), già obbligatori nei rogiti di compravendita.

L'APE sarà un documento più complesso dell'ACE, perché dovrà tenere conto di diversi parametri energetici dell'edificio rispetto all'attestato precedente, come ad esempio la climatizzazione invernale).

Le procedure e metodologie di calcolo per la redazione dell'Ape non sono, però, ancora note: sarà compito del ministero dello Sviluppo Economico, con un futuro regolamento, definirle in modo uniforme su scala nazionale,

Fino all'entrata in vigore di questo regolamento, i calcoli si continuano a effettuare in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti (le stesse con cui vengono redatti i "vecchi" ACE nelle Regioni che non hanno approvato leggi regionali ad hoc).

Nemmeno importa, inoltre, che i nuovi certificati non siano denominati APE, perché l'utilizzo dell'espressione ACE è una mera imperfezione formale, priva di conseguenze.

Tanto che, inoltre, sono ancora utilizzabili, se non ne sono venuti meno i presupposti (ad esempio per lavori effettuati nell'edificio), gli ACE prodotti anteriormente al 6 giugno 2013.

In tutte le Regioni (e Province autonome) invece "legiferanti", che cioè hanno definito procedure diverse per la redazione degli attestati, gli APE/ACE si continuano a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 giugno 2013.

E in queste Regioni la normativa statale prevale su quella locale con riferimento alla nullità dei contratti per mancata allegazione dell'APE/ACE.


5. Sugli annunci commerciali di vendita o affitto è necessario riportare i consumi energetici ">Sugli annunci commerci...

Si, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Tutte informazioni contenute nell'Attestato di prestazione energetica.

In caso contrario, «il responsabile dell'annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3 mila euro.


[color=#0000ff]6. Un attestato rilasciato prima del 6 giugno 2013 può essere allegato ad un nuovo contratto di locazione?">Un attestato rilasciat...

Per una vendita posta in essere dal 6 giugno 2013 in poi, il venditore può ancora avvalersi dell'eventuale attestato di certificazione energetica (ACE) rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, e ancora in corso di validità.

L'attestato ha sempre una validità massima di 10 anni, subordinata al rispetto delle prescrizioni di controllo degli impianti termici e alle necessità di aggiornamento in caso di interventi migliorativi o di ristrutturazione impiantistica.

Se invece, per vendere o affittare casa, il proprietario dovesse produrre un attestato oggi (dopo il 6 giugno e prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulle modalità di calcolo per l'APE) è meno certo il valore futuro del documento:

se nel frattempo, prima della chiusura del contratto o del rogito, venisse approvato il regolamento, c'è solo da sperare che il documento resti valido.

Un ACE fatto oggi non è detto che possa rispondere ai futuri regolamenti, a meno che le

[color=#2323dc]7. Anche per l'affitto breve di una casa a uso vacanze è necessario l'APE?

Sì, il Dl 63/2013 non fa alcuna distinzione tra locazioni turistiche e non.

L'APE deve essere allegato a tutti i nuovi contratti di locazione (e non di proroghe o di rinnovi o altro) stipulati in seguito all'entrata in vigore del decreto stesso, pena la nullità.

L'articolo 12 del Dl 63/2013, inoltre, prevede la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro per il proprietario che in caso di nuova locazione non doti l'immobile di APE.

La legge, comunque, prevede un lungo elenco di fabbricati per i quali vi è esonero dall'allegazione dell'APE al contratto di vendita o di locazione di cui essi siano oggett

- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

- i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo (ad esempio: una serra) o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

- i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;

- gli edifici adibiti a luoghi di culto;

- i manufatti qualificabili come "ruderi";

- edifici il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (fatta eccezione per le porzioni di edifici eventualmente adibite ad uffici);

- edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo perché non destinati alla permanenza di persone, quali i garage, i depositi, le cantine, le centrali termiche, i locali contatori, le legnaie, le stalle; manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (ad esempio: una piscina);

- i fabbricati "al grezzo", vale a dire i manufatti che si trovano nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;

- nonché gli edifici venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

- gli edifici "marginali" ossia gli edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali (ad esempio: portici, pompeiane, legnaie);

- gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili in nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo energetico (ad esempio fabbricati in disuso).


8.L'APE è un documento complesso. Come riconoscerne uno valido a fine di legge?

L'offerta di mercato che non garantisce sempre lo stesso risultato.

Ad esempio su Groupon, sito internet di sconti e coupon promozionali, è possibile portarsi a casa un attestato «a 59 euro invece di 250, con sopralluogo e registrazione al Catasto regionale».

Ma la pagella energetica, obbligatoria dal 6 giugno anche per gli affitti, è un documento complesso e nella corsa dei professionisti per accaparrarsi questa fetta di mercato si insinuano documenti non validi o di scarsa qualità.
Prima del rogito è il notaio a dover verificare che l'attestato esibito dal cliente abbia quel contenuto minimo che, in base alla normativa vigente, lo possa qualificare come Ape (oppure ACE se ancora in corso di validità):

- deve indicare la classe di prestazione energetica dell'edificio, la data di rilascio (sia l'Ape che i vecchi ACE hanno validità decennale), gli elementi idonei a collegare il certificato all'immobile negoziato (in primo luogo i dati di identificazione catastale), la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto e la sua dichiarazione di indipendenza.

Spetta però al proprietario del bene, e non al notaio, verificare che il tecnico sia in possesso dei requisiti di legge:

l'accertamento non è poi così facile, poiché non tutte le Regioni si sono dotate di un apposito albo o registro di certificatori accreditati.

I principali network di mediazione immobiliare hanno stipulato delle convenzioni ad hoc e propongono prezzi agevolati, per evitare di imbattersi in certificati rilasciati in fretta, sulla base di fac simili pre-compilati, senza vedere l'immobile.

Meno controlli, invece, sul fronte degli affitti:

«Se il proprietario si presenta con il suo certificato – afferma Isabella Tulipano di Solo Affitti – che ritiene valido, non c'è nessuno che poi va a controllarlo.

Tanto meno l'inquilino, poco attento al parametro della prestazione energetica, che sposta ancora pochissimo la trattativa».

In una rilevazione fra le 310 agenzie di Solo Affitti questo requisito è all'ultimo posto fra le esigenze manifestate nella ricerca di un immobile da affittare.


9. È vero che, oltre all'Ape, bisogna allegare al contratto anche il libretto di impianto?

No. All'attestato di Prestazione energetica (APE) che, a pena di nullità, va allegato ai contratti di compravendita, donazione e locazione, non deve essere unito il «libretto di impianto»:

lo sostiene una nota del consiglio nazionale del Notariato.

L'articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005 (modificato dal Dl 63/2013) dispone che i libretti di impianto «sono allegati» all'attestato di prestazione energetica: l'espressione «allegazione» deve essere intesa nel senso che l'APE deve essere accompagnato nel tempo dai documenti necessari affinché possa essere verificata una delle condizioni cui è subordinata la validità dell'attestato.

Infatti l «libretto di centrale» e il «libretto d'impianto» sono previsti dall'articolo 11 del Dpr 412/1993:

devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

Il libretto di impianto è importante, ai fini dell'Ape, perché la validità massima dell'attestato è di dieci anni, e l'Ape va aggiornato a ogni ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata.

La validità decennale dell'APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per i controlli di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio.

In caso di mancato rispetto di queste norme l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza (prevista appunto nel "libretto") non rispettata.

Occorre pertanto distinguere tra l'esemplare dell'APE da consegnare all'acquirente o al conduttore, che va accompagnato da una copia del "libretto", e l'esemplare destinato ad essere allegato al contratto, che invece può essere privo del "libretto".


10. Le parti possono concordare di fare a meno dell'APE?">[color=#0000ff]e parti possono concor...

No, è illegittimo e il contratto di compravendita privo di attestato sarebbe nullo, cioè privo di effetti.

L'attestato deve comunque sussistere fin dall'inizio della trattativa, poiché il proprietario è tenuto a metterlo a disposizione di ogni potenziale acquirente e a indicare la prestazione energetica negli annunci.

Al momento del contratto preliminare basta che sia consegnato al promissario acquirente, ma non occorre che sia allegato come invece va fatto al momento del rogito.

Ultimo aggiornamento: 12 Dicembre 2014 alle ore 09:30
 
 

 

 

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