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Autore a proposito di IMU

geoalfa
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Inviato: 17 Novembre 2012 alle ore 08:47

Il caro amico Leonardo, in attesa delle modifiche per l'accesso alla formazione delle GUIDE, mi scrive:

L'argomento è di attualità, ma purtroppo penso che lo sarà per parecchio tempo grazie alla faciloneria del legislatore che, nella foga di arraffare, ha legiferato in modo per lo meno distratto. Nella guida c'è un accenno al problema che scorgo dove si parla di:
- Aree fabbricabili, quali aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a strumenti urbanistici, ma anche in base alle possibilità effettive di edificazione.

Non riesco a capire perché si taccia il potenziale contenzioso che si nasconde dietro questa incertezza: le possibilità effettive di edificazione, purtroppo, in mancanza di chiare direttive da Roma sono state interpretate dai Comuni in modi a dir poco "pittoreschi". E ancor più lo saranno in futuro.

L'unico freno che può derivare a quei pazzi dei Pubblici Amministratori è che qualche saggio ha inteso che paghino IMU sul valore di mercato solamente le AREE edificabili.

Perché di fatto una certa edificabilità ce l'hanno pure i collabenti, che in base alla rendita catastale avrebbero imponibile nullo, ma potendo essere recuperati esprimono potenziale edificabilità.
I saggi osservano che, non essendo aree, non rientrano nell'eccezione espressa dalla legge.

Ma gli arraffoni non la pensano così: interrogando alcuni Comuni ho avuto risposte alquanto varie e fantasiose: dal "non so, non capisco" alla delibera di Giunta che impone la presentazione di una stima giurata, passando per la decisione di applicare l'imposta soltanto dal momento in cui si presenta un progetto di recupero. Come dire: tassiamo anche le intenzioni!

In questo notevole casino, si introducono due ulteriori osservazioni:
1- se è lecito applicare l'IMU alle unità collabenti in quanto recuperabili, molti Comuni consentono analogo recupero dei ruderi; ergo... il casino si allarga;
1bis- poiché lo stato di rudere non è legato alla relativa qualità al Catasto Terreni, ma alla dimostrazione che qualcosa esisteva, anche i fabbricati rappresentati in mappa d'impianto e oggi scomparsi potrebbero assurgere a questo rango;

con ulteriore allargamento del casino;

2- se la distinzione area/fabbricato non ha più significato, allora devono essere assoggettati ad IMU per il valore di mercato della potenzialità edificatoria anche tutte le edificabilità residue del costruito: se un lotto non ha esaurito la propria, dovrebbe pagare IMU per l'edificato e IMU aggiuntiva per l'edificabilità.

Mi pare che ci sia casino sufficiente per dimostrare matematicamente
l'incompetenza del (cosiddetto) legislatore; ma questo non sarebbe di alcuna utilità, viste le facce di bronzo che costituiscono questa ineffabile categoria.
Possiamo almeno sollevare il problema?

Oppure dimostrare (per iscritto e ufficialmente) che io sono in errore.

Data 31/05/2013

Mi permetto di aggiungere il Link alla Circolare nº 2/DF del 23/05/2013 per facilitare il compito a chi deve "barcamenarsi" nel calcolo dell'IMU:

http://www.acca.it/Biblus-net/getdownl...

dado48

Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2013 alle ore 12:30
 
 

 

 

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