Unità Immobiliari recuperate. censimento.
La Circolare N° 9 del 26/11/2001 della Direz. Centr. Cart. Catasto e Pubbl. Immob., prevede la possibilità di ripristino in banca
dati, per motivi tecnici vari, delle unità immobiliari erroneamente soppresse mediante la nuova operazione “ Recuperata” inserita
nei documenti di accatastamento; questa fattispecie, peraltro, deve essere adeguatamente motivata dal tecnico presentatore.
Tale operazione permette di ripristinare gli identificativi catastali in carico alla partita “C“.
La denuncia si effettua come un normale accatastamento, con obbligo di proporre la stessa ditta, gli stessi dati censuari e la
stessa rappresentazione grafica che aveva l’unità immobiliare al momento della soppressione, calcolando anche le superfici
catastali.
Nel caso in cui la rappresentazione grafica dell’unità recuperata non è più attuale perché variata o cambiata di destinazione è
possibile Recuperarla, proponendo per la stessa la categoria F/4 (unità in corso di definizione), per poi presentare la variazione
attuale.
Per tale denuncia, intesa come preallineamento, non sussiste l’obbligo della presentazione degli elaborati grafici né il
pagamento di tributi catastali.
Recuperata l’unità dalla partita “ C “ si devono sopprimere le unità che la stessa aveva generato in seguito a frazionamento,
fusione o altro.
La soppressione si effettua mediante la presentazione di nuova denuncia di variazione in cui vengono soppresse le u.i.u.
erroneamente costituite.
Per quanto riguarda il recupero di beni comuni non censibili erroneamente soppressi, non è possibile ripristinare i subalterni da
Partita “ C ”;
Si ridenunciano con nuovi subalterni e con nuovo elaborato Planimetrico (EP), con l’avvertenza di indicare nel campo “ note
relative al documento” che gli attuali subalterni oggetto di denuncia sostituiscono i subalterni erroneamente soppressi con denuncia
di variazione di cui al prot……………….del…………….
Se l’errata soppressione dell’unità immobiliare è da imputare all’Ufficio, la planimetria sarà reperita in archivio e rasterizzata,
consegnando al professionista il file della planimetria non soggetta al pagamento dei tributi.
Se invece l’errore è imputabile ad un’errata denuncia di variazione prodotta dal tecnico presentatore, si ripresenterà la nuova
planimetria (riportante la situazione alla data della soppressione),che sarà soggetta al pagamento dei tributi.
Sia nel primo che nel secondo caso le denunce non sono soggette al pagamento delle sanzioni.
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da:
Manuale Procedura Operativa DocFa Comm AdE-Collegio_Lecce
www.geolive.org/normativa/manuali/2014/d...