Unità con attribuzione di rendita a categoria F/3 (fabbricati in corso di costruzione) Fabbricati in corso di costruzione erroneamente dichiarati o accertati.
E’ un controsenso attribuire la qualifica di fabbricato in corso di costruzione ad una unità che già negli anni precedenti abbia
avuto una rendita catastale, anche se ciò è avvenuto per errore.
La presentazione di una variazione in tal senso, oltre a rappresentare un controsenso, comporta per il contribuente l’obbligo di
versamento di imposte su di una errata situazione reddituale.
La variazione Doc.Fa., infatti, svolge i suoi effetti fiscali solo dall’anno
successivo a quello in cui è stata prodotta con la conseguenza che tutto il periodo pregresso rimane soggetto ad imposizione.
Nel caso, deve essere prodotta all’Ufficio istanza di revisione dell’accertamento in autotutela premurandosi di certificare lo stato
di fabbricato in corso di costruzione con attestazione dell’Amministrazione Comunale o con relazione tecnica-fotografica dello stato
dei luoghi.
Nel primo caso l’Ufficio provvederà direttamente all’attribuzione della categoria F/3, nel secondo lo farà solo dopo aver ricevuto
risposta confermativa da parte dell’Amministrazione Comunale.
Ove la costruzione sia stata ultimata successivamente alla data di presentazione dell’accatastamento, si possono presentare
diverse fattispecie:
A) L’unità fu regolarmente dichiarata in corso di costruzione, ma non classificata come tale per errore imputabile all’Ufficio
1) Nel caso che la parte abbia già provveduto alla presentazione della variazione per ultimazione dei lavori si
apporteranno in atti le modifiche relativamente al periodo intercorrente tra l’accatastamento e la successiva variazione.
2) Se la parte non ha provveduto alla variazione dovrà indicare con autodichiarazione, da allegare all’istanza, la data
di ultimazione dei lavori obbligandosi nel contempo a produrre regolare variazione entro giorni 30 dall’ evasione dell’istanza
ed al versamento delle relative sanzioni se dovute.
B) L’unità fu erroneamente dichiarata come ultimata e come tale classificata dall’Ufficio, stante l’impossibilità di accertare
all’attualità tale stato pregresso, è indispensabile allegare all’istanza certificazione del Sindaco e autodichiarazione attestante la
data in cui l’immobile è divenuto atto allo scopo cui è destinato.
SI EVIDENZIA CHE OVE SIA AVVENUTO UN TRASFERIMENTO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE, L’UFFICIO, RILEVATO IL DIVERSO TRATTAMENTO
AI FINI INVIM TRA GLI IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE E QUELLI ULTIMATI, PROVVEDERA’ AD INVIARE INFORMATIVA ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE DI COMPETENZA PER GLI ADEMPIMENTI CHE RITERRA’ DI ADOTTARE.
Si precisa che per le unità immobiliari adibite a depositi e garage la mancanza di rifiniture tipo pavimentazione, intonaci e
impianti, non precludendone l’uso e, di conseguenza, la redditività, non comportano l’attribuzione della categoria F/3.
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da:
Manuale Procedura Operativa DocFa Comm AdE-Collegio_Lecce
www.geolive.org/normativa/manuali/2014/d...