Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Guide / Procedure e metodologie / Docfa / TIPOLOGIE DELLE VARIAZIONI SIGNIFICATO
Guide

Parole da cercare:
Cerca su:

Autore TIPOLOGIE DELLE VARIAZIONI SIGNIFICATO

geoalfa
(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11946

Località
-

Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 17:56

TIPOLOGIE DELLE VARIAZIONI SIGNIFICATO

Si riporta l’elenco delle Tipologie di Variazione, con il relativo codice e l’effetto sull’identificativo originario dell’unità immobiliari, previste per l’aggiornamento del catasto edilizio urbano.
La descrizione in dettaglio delle varie tipologie è sviluppata nei paragrafi a seguire.
CODICE CAUSALE SIGNIFICATO

DIV divisione Si assegnano i nuovi subalterni

FRZ frazionamento per trasferimento di diritti Si assegnano i nuovi subalterni

FUS fusione Si assegnano i nuovi subalterni

AMP ampliamento Si assegna un nuovo subalterno

DET demolizione totale Si assegna un nuovo numero alla particella

DEP demolizione parziale Si assegna un nuovo subalterno

VSI diversa distribuzione spazi interni Si conferma il subalterno

RST ristrutturazione Da esaminare caso per caso

FRF frazionamento e fusione Si assegnano i nuovi subalterni

VTO variazione toponomastica Si conferma il subalterno

UFU ultimazione di fabbricato urbano Si assegnano i subalterni

VDE variazione della destinazione Si assegna un nuovo subalterno

VAR altre cause di variazione (variazioni non

comprese tra quelle codificate) Di norma, si conferma il subalterno

VRP variazione per presentazione planimetria mancante Si conferma il subalterno

VMI variazione per modifica d'identificativo Si conferma il subalterno

VARIAZIONE PER DIVISIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE
Si ha divisione (frazionamento) quando una unità immobiliare urbana o più danno ciascuna origine ad almeno altre due unità immobiliari urbane.
In questo tipo di mutazione occorre preliminarmente distinguere se trattasi di frazionamento per trasferimento di diritti o di divisione effettiva per avvenuta costituzione di separate unità o porzioni immobiliari.
Il frazionamento per trasferimento di diritti su porzioni di unità immobiliari urbane è trattato nello specifico documento di approfondimento ed ha la finalità di consentire la stipula, con l’indicazione dei corretti identificativi catastali, di trasferimenti di diritti su porzioni immobiliari “virtuali”, che non rappresentano unità immobiliari nello stretto senso catastale (autonomia funzionale e reddituale).
Tali porzioni immobiliari, dopo la stipula dell’atto o perché fuse con altre ovvero oggetto di specifici interventi edilizi, possono dare luogo ad unità derivate costituenti effettive unità immobiliare urbana.
Nella divisione per avvenuta costituzione di separate porzioni le unità derivate sono invece fisicamente indipendenti, cioè unità immobiliari reali.
Tale differenziazione è stata dapprima introdotta dalla circolare n. 2 del 1984 della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e poi ripresa dalle seguenti circolari.
Con la circolare n. 9 del 2001 della Direzione Centrale Cartografia Catasto Pubblicità Immobiliare laddove precisa:
--> “la causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata solamente quando si costituiscono delle unità in corso di definizione (F4).
Per tutti gli altri casi, va utilizzata la causale divisione”.
Nella circolare n. 4 del 2009 nel passo in cui evidenzia:
“Si coglie l’occasione per ribadire che la causale “divisione” è utilizzata ogni qualvolta l’unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare e ciò indipendentemente dal fatto che le unità immobiliari derivate debbano formare oggetto di trasferimento di diritti reali.”
La causale per tale tipo di variazione è "VAR” anziché "FR" nel caso di frazionamento per trasferimento di diritti.
La richiesta di accatastamento deve essere corredata da:
--->Elaborato Planimetrico, a dimostrazione della eventuale suddivisione in porzioni (nel solo caso che fosse in precedenza depositato in catasto);
--->Dichiarazione mod. D1 e relativi modelli 1 prima seconda parte, con le planimetrie delle unità derivate, calcolo della superficie, proposta di rendita.

VARIAZIONE PER FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI
L’introduzione di tale tipologia di variazione è avvenuta con la circolare n. 2 del 1984 della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale precisa quanto segue:
E' considerato “frazionamento” l’identificazione grafica-descrittiva di distinte porzioni di una unità immobiliare ancora materialmente indivisa, in vista di una loro separata alienazione: non si tratta quindi di una variazione in senso stretto -divisione concretamente già realizzata, nel qual caso si deve utilizzare l’appropriata procedura.
Questa differenziazione è stata ripresa con la circolare n. 9 del 2001 della Direzione Centrale Cartografia Catasto Pubblicità Immobiliare laddove precisa:
“la causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata solamente quando si costituiscono delle unità in corso di definizione (F4).
Per tutti gli altri casi, va utilizzata la causale divisione.”
Con la successiva circolare n. 4 del 2009 si evidenzia:
“Si coglie l’occasione per ribadire che la causale “divisione” è utilizzata ogni qualvolta l’unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare e ciò indipendentemente dal fatto che le unità immobiliari derivate debbano formare oggetto di trasferimento di diritti reali.”
La causale per tale tipo di variazione è "FR" frazionamento per trasferimento di diritti. anziché "VAR” come nel caso di variazione per divisione di unità immobiliare.
La scelta di istituire la categoria fittizia F4 trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per sè stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di U.I.U., donazioni di parti di immobili non costituenti U.I.U.).
Nel frazionamento per trasferimento di diritti l'unità immobiliare oggetto di denuncia è ancora materialmente indivisa e quindi le porzioni derivate non hanno i caratteri di unità immobiliare nel senso catastale (autonomia funzionale e di reddito).
L'aggiornamento catastale propedeutico è finalizzato alla redazione di un documento traslativo con riferimento agli identificativi catastali.
A trasferimento di diritti avvenuto, e dopo i necessari lavori, i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari derivate sono tenuti a produrre in catasto le relative dichiarazione di variazione delle unità immobiliari derivate.
Con la documentazione di prassi (cfr. lettera circolare n. 15232 del 15/2/02 della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare) è stato evidenziato come la categoria F/4 dovesse rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali (non oltre sei mesi), in attesa della definitiva destinazione conferita al bene ed essere utilizzata solo nel caso in cui una delle parti in cui si divide l’unità immobiliare non presenti autonomia reddituale e funzionale.
Con la circolare n. 4 del 29/10/2009, dopo avere evidenziando che nel tempo si è potuto constatare l’indicazione sulla temporaneità dell’iscrizione delle porzioni immobiliari in categoria F4 sia stata spesso disattesa comportando chiari fenomeni di elusione fiscale, sono state impartite direttive per limitare il ricorso nell’attribuzione della categoria F4.
Al momento della dichiarazione in catasto, le stesse porzioni continuano spesso ad essere utilizzate, non appare appropriato che siano individuate in categoria fittizia e perciò prive di rendita.
In qualche circostanza, la porzione immobiliare può essere oggetto di interventi edilizi per favorire l’integrazione con altre unità, ovvero consentirne l’autonomia funzionale e reddituale, ma detti interventi risultano espletabili ordinariamente entro termini brevi.
Non sembra motivato il diverso trattamento fiscale di tali porzioni immobiliari, solo per la presenza di lavori edilizi che le possano interessare, rispetto a quello di analoghi interventi edilizi che, di norma, interessano periodicamente ogni unità immobiliare (ad esempio manutenzione straordinaria o interventi di restauro e
risanamento conservativo, secondo le definizioni riportate alle lettere b - c dell’art3, c1, del Decreto Legislativo 6giu2001, n. 380, recante “Disposizioni legislative in materia edilizia”.
Consegue che l’attribuzione della categoria F/4 a porzioni immobiliari non può di norma aver luogo, se le unità immobiliari da cui derivano risultano già iscritte in catasto munite di rendita. A tale indirizzo fanno eccezione i soli interventi rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare l’immobile oggetto di intervento in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto. Pertanto, in caso di individuazione di porzioni immobiliari, facenti parte di unità immobiliare censita in catasto con attribuzione di rendita in vista di trasferimento di diritti od altra equivalente finalità : --> a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali. Resta inteso che permane l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione agli atti catastali, al fine di rendere evidente l’insieme delle porzioni costituenti l’unità immobiliare, nel rispetto delle direttive di prassi in vigore.
A stretto rigore, secondo la definizione catastale ordinaria, la porzione immobiliare costituita dalla stanza ( a sinistra) non ha sicuramente autonomia funzionale e reddituale, tuttavia viene considerata come unità immobiliare autonoma, anche se da correlare (transitoriamente) alla unità principale dalla quale si distacca.
Dopo la compravendita e la fusione con altra unità abitativa, sarà soppressa e perderà il collegamento con l’unità immobiliare di origine.
La porzione immobiliare di destra potrà da subito essere censita nell’ipotesi finale di frazionamento avvenuto.
La richiesta di accatastamento deve essere corredata da:
--> planimetrico, a dimostrazione della suddivisione in porzioni (nel solo caso che fosse in precedenza depositato in catasto);
--> una dichiarazione mod. D1 e relativi modelli 1 prima seconda parte, con le planimetrie delle unità derivate, calcolo della superficie, proposta di rendita.
Nei casi in cui è ancora ammessa l’attribuzione della categoria F4 pare opportuno evidenziare che l’Agenzia del Territorio periodicamente verifica a sopralluogo
lo stato dell’immobile e se dovesse constatare che nessun lavoro è intervenuto al fine di realizzare unità indipendenti, e se anche il documento traslativo è stato realizzato, provvede a graffare gli identificativi assegnati con ciò volendo significare che si riconosce l'unicità dell'unità immobiliare contrariamente a quanto a suo tempo denunciato ed ai desiderata dalle parti.

consultare anche:


www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

https://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/differenza-fra-bcc-e-bcnc-19361/

Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio 2024 alle ore 18:44
 
 

 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

CorsiGeometri.it

Formazione online su materie di competenza dei geometri con corsi approvati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie