CONTROLLI PRELIMINARI DI NATURA FORMALE
( tratto dalla Circ. 1 del 13 febbraio 2004 Prot. n. 12213 del 13 feb 2004
www.geolive.org/normativa/circolari/2004... Sono quelli che
vanno eseguiti in ogni caso, in front-office, in modo del tutto indipendente dal modello dei controlli di merito adottati dall'Ufficio.
L'operatore che riceve la pratica allo sportello esegue i
controlli di natura formale, su tutti i documenti in ingresso, tra i quali assumono rilevanza:
- la
leggibilità del supporto informatico;
- il
controllo antivirus;
- la
completezza degli elaborati cartacei;
- la
presenza di errori formali riconosciuti in automatico dalle procedure;
- la
presenza di firme delle parti e del tecnico incaricato (e apposizione del relativo timbro),
- la
corrispondenza fra il codice stampato sul documento e quello contenuto nel dischetto. laddove le stesse sono previste;
- necessarie
integrazioni, qualora l'atto di aggiornamento risulti incompleto deve essere restituito all'utente, senza eseguire l'operazione di protocollazione, affinchè lo stesso le apporti.
- In ogni caso sarà fornita all’utente la necessaria
assistenza per rimuovere le cause di errore.
-
Superato il controllo preliminare concernente la completezza dell'atto, l'operatore effettua i seguenti ulteriori riscontri su:
- la
coerenza delle intestazioni;
- la
leggibilità delle immagini raster o vettoriali;
La procedura DocFa tecnico consente di verificare: - l'esatta
individuazione dei poligoni che sono posti alla base del calcolo delle superfici, possibilità al momento non consentita dalla procedura DocFa Ufficio.
- la presenza di
errori formali riguardanti:
- la corretta
attribuzione degli identificativi, della zona censuaria e della eventuale sezione urbana per il foglio trattato, corrispondenti a quelli desumibili dalla banca dati o indicati nell'allegato tipo mappale se si tratta di un nuovo accatastamento;
- l'esatta
descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.138/1998 e a quanto indicato nell'allegato tecnico alla circolare 9T/2001;
- la corretta
indicazione della scala di rappresentazione;
- la presenza del
simbolo di orientamento;
- l'indicazione dell'
altezza dei vani;
- l'indicazione del
vano cucina e della destinazione dei
locali accessori (bagno, ripostiglio, cantina, come previsto dalle istruzioni);
- la corretta indicazione dei
piani;
- la corretta rappresentazione delle
corti esclusive senza, cioè, interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione;
- l'utilizzo di un
unica scala di rappresentazione all’interno di una singola scheda;
- quanto indicato alla pag 12 della
circ. 9T/2001).
- l'impropria e non dovuta
rappresentazione nella planimetria di retinature, arredi, di elementi architettonici o informazioni; es. non devono essere indicati i nominativi dei confinanti, bensì i numeri di mappa e/o le diciture altra u.i.u.);
- la corretta redazione dell'
elaborato planimetrico e/o
dell'elenco subalterni nei casi in cui è obbligatoria la presentazione;
- la corretta indicazione della
causale di dichiarazione di variazione e l'utilizzo, per quanto possibile, delle causali già codificate (si veda a tale proposito quanto indicato alla pag. 10 della circ. 9T/2001);
- la presenza in banca dati dell'
unità immobiliare in trattazione, nei casi di dichiarazione di variazione, in uno stadio coerente con la proposta di aggiornamento.
Ultimo aggiornamento: 05 Maggio 2014 alle ore 11:01