normativa di riferimento: - lettera-circolare n. 3/2935 del 30/04/1990;
- lettera-circolare n. 31/T del 06/02/1995;
- circolare 174/97 del Dipartimento del Territorio;
La rendita catastale va ricavata dal valore della cabina elettrica e della relativa area di pertinenza, con l'esclusione degli impianti non stabilmente infissi, tra i quali va sicuramente annoverato il trasformatore elettrico.
Alle cabine di trasformazione dell'energia deve essere attribuita la categoria "D/1" se la stessa viene denunciata a se stante;
il saggio di capitalizzazione da utilizzare è di regola il 2% e deve essere effettuata una valutazione a corpo.
Viceversa nel caso la cabina di trasformazione sia al servizio di una azienda con altri fabbricati, allora dovrà essere denunciata unitamente agli altri fabbricati e stimata ovviamente insieme a tutto il complesso industriale.
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luca, geobax
Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2013 alle ore 09:59