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Autore Quando l'usucapione diventa un esproprio privato

kemplen

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02 Agosto 2018 alle ore 19:32

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 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2023 alle ore 19:03

Cari Colleghi,
se vi occupate di controversie tra confinanti quasi sicuramente avrete avuto a che fare con l’istanza di usucapione, una norma che, a mio avviso, rischia a volte di trasformare questo istituto in un esproprio legalizzato. Certo, mi rendo conto che questa mia affermazione è piuttosto pesante, per cui desidero motivarla con una mia dettagliata analisi basata su un incarico effettivo che sto svolgendo.

Clicca sull'immagine per vederla intera


La trovate nell'articolo Quando l'usucapione diventa un esproprio privato del mio blog sul sito www.co**************, andate sulla pagina principale (Home nel menù) e scorretela verso il basso, l'articolo è il primo nell'elenco Segui il nostro blog. Se non lo vedete, aggiornate la pagina del browser.

geom. Gianni Rossi
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Autore Risposta

kemplen

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02 Agosto 2018 alle ore 19:32

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 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2023 alle ore 19:06

Naturalmente qualsiasi vostro commento sarà gradito.

geom. Gianni Rossi
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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 09:52

Ho da fare alcune considerazioni

1) Non mi pare che l'oggetto di causa sia la posizione del confine visto che nessuna delle parti ne contesta la posizione. Ergo la topografia qui non c'entra nulla.

2) La sentenza riportata, riguardo la malafede va letta tutta nel suo paragrafo relativo. Vuol dire che la legge favorisce chi è interessato a mantenere il bene e affrontare spese per minimo venti anni e solo dopo aver dimostrato l'attività eseguita per questo periodo sul bene tenendolo con cura, è legittimiato a ottenere il diritto di usucapione.

Affinché il possesso possa implicare acquisto della proprietà (o di al­tro diritto reale) è necessario, peraltro, che lo stesso presenti determinate caratteristiche e, precisamente, che esso possa definirsi pacifico (non vio­lento), pubblico (non clandestino), continuo e non interrotto; non è, in­vece, necessario che il possesso medesimo rivesta le caratteristiche del c.d. possesso in buona fede, giacché anche il possesso in mala fede è idoneo a fondare l’usucapione del bene even­tualmente posseduto: così, ad esempio, la giurisprudenza potrà tranquil­lamente affermare l’avvenuta usucapione di un immobile ereditato dallo Stato e poi occupato dal privato, proprio sulla base dell’assunto secondo cui l’acquisto ex art. 1158 c.c. prescinde dalla buona fede del possessore, in quanto, ciò che conta, è che quest’ultimo mostri pubblicamente di voler assoggettare l’immobile al proprio potere, senza che sia necessaria l’effet­tiva conoscenza del preteso danneggiato; è sufficiente, dunque, il solo pos­sesso pubblico dell’immobile, oltre al decorso dei vent’anni prescritti dalla disposizione codicistica, a far scattare l’acquisto per usucapione del bene, non assumendo rilievo che il proprietario ne fosse o meno a conoscenza, né rilevando le ragioni della sua inerzia; recente, a tal proposito, Trib. Pisa, 6 luglio 2015, proprio nel senso che, in tema di usucapione, l’animus pos­sidendi necessario all’acquisto della proprietà a tale titolo non consiste nel­la convinzione di essere proprietario, ma nell’intenzione di comportarsi come tale esercitando le corrispondenti facoltà, non essendo la buona fede requisito del possesso utile all’usucapione: ne consegue, conclude la pronuncia, che la consapevolezza di possedere senza titolo e l’attività ne­goziale diretta ad ottenere il trasferimento della proprietà“non escludono che il possesso sia idoneo all’acquisto per usucapione” (Trib. Pisa, 6 luglio 2015).

Chiaro che il reale soggetto intestatario sia un po' tardivamente contrariato, ma chi non mantiene i propri averi tenendoli con cura e invece li abbandona perchè magari il proprio mantenimento costa dei soldi, tanta buona fede non ce l'ha.

Nel bene e nel male, e nella Legge, è così.

Almeno in linea generale, poi ogni caso ha una storia a sè.

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 11:35

Avrei anch'io delle osservazioni.



Sull'Usucapione:

L'usucapione è un acquisto della proprietà a titolo originario. Vorrà dire pur qualcosa.

Il legislatore l'ha posto come tale e alla sua base c'è un principio sociale, culturale e ambientale.

Nessuno deve disporre di più beni di quanti non ne possa curare direttamente o indirettamente.

Che piaccia o no questo è quanto e se si vuole cambiare la legge e il suo spirito c'è il parlamento.

Condivido quanto scritto da Latemar sul resto.

Vigilantibus non dormientibus



Sulla Perizia:

Ne riporto alcuni passaggi.

"Come si può notare, il confine passa vicinissimo alla facciata Nord-Ovest del fabbricato mappale 508"

"Questo è quanto è accaduto in passato, finché, giunti ai giorni nostri, A dà incarico a me e a un collega di procedere all’esatta ricostruzione del confine. Noi ci attiviamo, come da prassi, con l’esame dell’atto di trasferimento con il quale A aveva acquistato i mappali di cui trattasi, disamina che ha rilevato la sola indicazione degli estremi catastali delle particelle oggetto della compravendita."

"Proseguiamo con l’elaborazione in ufficio pervenendo alla determinazione degli elementi per il tracciamento sul posto del confine così ricostruito."


In questi tre passaggi c'è quanto vado ribadendo da tempo e sul quale anche il redattore, in altre discussioni, se ne era chiamato fuori. Ma non è fuori dal catostocentrismo.

Basta leggerli per rendersene conto.

Non si acquistano negli atti di compravendita delle particelle catastali ma degli immobili, siano essi fabbricati o terreni.

Poi certamente a migliore identificazione descritti e individuati al Catasto dai mappali..............

E non si può dire che il "confine passa vicinissimo..............." oppure "......per il tracciamento sul posto del confine così ricostruito"

Si deve aggiungere al confine l'aggettivo "catastale" o "di mappa" altrimenti stiamo fuorviando dalla materia.

Cordialmente

Carlo Cinelli

P.S. @ Latemar - Non mi è sfuggito che in altra discussione hai scritto che "cassini mi ha fatto cancellare". Premesso che non è vero niente e non so di cosa parli, io non ho codesto potere di far cancellare persone. Se hai dei dubbi chiedilo pure a Tony

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rubino
.
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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 12:13

L'argomento è vecchio; è stato inserito tempo fa da kemplen sia qui che nel suo forum dove un suo registrato (nino lo bello) gli fece notare che l'istituto dell'usucapione è antico quanto l'agricoltura e i confini e risale al diritto romano; è un modo regolarissimo di acquisire la proprietà, sempre che ricorrano e siano state verificate nella sede adatta (da magistrato ed in tribunale) tutte le condizioni previste dal Codice Civile.

Inserisci QUI la risposta che ti scrisse il Sig. Lo Bello sull'argomento ed evita i richiami al tuo forum.

Anzi, lo faccio io adesso perchè quando si scrivono cose serie le parole non vanno sprecate:

nino-lo-bello


Buona sera,
permettetemi di ritornare in argomento: dice bene Ugo, infatti spetta al giudice decidere sull’ acquisto per usucapione; però lo scopo di questo forum è quello di informare, chi non lo sa, il motivo per cui è stata istituita. Il termine deriva dal latino usu-capere, cioè prendere per effetto dell’ uso e farla diventare sua. quindi, ritengo che sia bene spiegare lo scopo del possesso, e che cosa è il titolo della proprietà. L’ art. 42 della Costituzione italiana, la massima fonte di diritto, sancisce l’ obbligo di far fruttare la propretà in funzione sociale per renderla accessibile a tutti. La legge protegge la proprietà e ne determina i modi di acquisto, tra di essi vi è l’ usucapione . L’ art. 832 del codice civile la definisce come diritto di godimento ma non un potere… Il proprietario ha diritto di disporre di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico. Chiaramente si tratta di un diritto soggettivo ma non è un “obbligo”. Il titolo di proprietà iscritto in catasto e le trascrizioni nei RR.II. non sono probatori in giudizio ma sono atti amministrativi di varia natura. Altra cosa è il possesso per mezzo del quale si può acquistare un bene per usucapione, esso è definito dall’ art.1140 c.c. così: Il possesso è il potere che si manifesta sulla cosa in un’ attività corrispondente all’ esercizio della proprietà. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa. Quindi riepilogando: Il possesso è un **potere che supera il diritto della proprietà" per cui, se il proprietario non esercita il diritto di godimento su un bene e non ne trae beneficio quindi viene meno all’ obbligo sancito dall’ art. 42 della Costiruzione che lo *impone per l’ arricchimento della Nazione,*di contro, colui che ne è in possesso e lo fa fruttare ne esercita un potere, quindi se continua per il tempo necessario all’ acquisto per usucapione , ne diventa proprietario e possessore, per tali attività è necessario che il possesso si eserciti pubblicamente, non violento e nemmeno clandestino e per un determinato tempo in modo continuo . Nel diritto romano era definito con la locuzione equivalente: nec vi, nec clam, nec precario. E’ noto che altro modo di acquisto della proprietà e quello a titolo oneroso, come la compravendita solennizzandola davanti un notaio, dove le parti dichiarano le loro volontà negoziali, per cui il venditore garantice all’ acquirente che la cosa è sua e se vi sono vincoli e dichiara che trasferisce all’ acquirente la proprietà, che è un titolo, il possesso giuridico e materiale che sono poteri. Cordialità.

Non si può assimilare l'usucapione all'espropriazione e non c'è bisogno di elencarne i motivi perché qualsiasi diplomato geometra che abbia solo sfogliato il libro di diritto li sa bene.

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 13:57

messaggio duplicato

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 13:57

Ho sempre desistito dal commentare questo articolo stante la superficialità con cui tratta la materia. Voglio rilevare solo due aspetti.

Primo:

Il titolo recita “Quando l’usucapione diventa un esproprio privato” ma nell’articolo non è poi spiegato quando l’usucapione diventa un esproprio privato. Mi pare di capire che, nonostante una causa giudiziale, l’articolo conclude con una possibile transazione bonaria. Quindi la mia domanda è: quando l’usucapione diventa un esproprio privato?

Secondo:

JR scrive: “Continuo ad esercitare il possesso dell’area per 20 anni consecutivi senza che il legittimo proprietario mi renda edotto della mia invasione sulla sua proprietà. A quel punto ne acquisisco la proprietà per usucapione.”

La frase “A quel punto ne acquisisco la proprietà per usucapione “ è esattamente ed erroneamente quello che pensa la gente comune.

No. Non acquisisco un bel niente. Al limite posso fare istanza di usucapione al tribunale, il proprietario verrà notificato e potrà costituirsi per difendere la sua proprietà.

Ci sarà un dibattimento con prove, testimoni, ecc. ed un giudice sentenzierà l’usucapione solo se è dimostrato, con prove solide, che il possesso è stato indisturbato, ininterrotto, pacifico, bla bla bla per almeno 20 anni. Altrimenti picche.

Chi ha seguito una causa di usucapione sa quanto sia difficile scalfire il diritto di proprietà se la controparte si costituisce. Non è una passeggiata come appare dall’articolo.

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 14:12

Aggiungo:

Se si fossero letti gli atti parlamentari della Costituzione del Catasto dei Terreni si sarebbe capito come fu trattata e affrontata la proprietà rispetto al possesso.

Il Catasto infatti si fondò sul possesso e non sulla proprietà perché quest'ultima "andava dimostrata giorno per giorno."

Il virgolettato di un ministro dell'epoca e relatore in parlamento.

Passo e chiudo

Carlo Cinelli

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 15:14

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 15:39




Qualche anno fa per una vendita in Molise ho assistito anch'io ad un atto del genere.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 16:32

Il fatto che l'usucapione non si acquisisce per sentenza del giudice, ha consentito di poter effettuare trasferimenti di beni che altrimenti non si sarebbero mai potuti alienare e quindi agevolato l'abbandono.

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kemplen

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 17:00

"Latemar" ha scritto:
1) Non mi pare che l'oggetto di causa sia la posizione del confine visto che nessuna delle parti ne contesta la posizione. Ergo la topografia qui non c'entra nulla.

E chi ha detto che c’entra la topografia?

"Latemar" ha scritto:
2) La sentenza riportata, riguardo la malafede va letta tutta nel suo paragrafo relativo.

Non preoccuparti l’avevo letto per intero e con attenzione quel testo, e anche molti altri di analoghi. Il problema, Totonno, è che non ha capito quello che ho scritto, ma sarà sicuramente colpa mia che non mi esprimo chiaramente.

La mia lamentala riguarda il fatto che un comportamento in malafede venga premiato con un beneficio così rilevante come l’acquisizione di un immobile.

La legge prevede questo?

Bene, è una legge a mio avviso profondamente ingiusta e va cambiata. È abominevole che una legge premi chi agisce in malafede.

"Latemar" ha scritto:
Vuol dire che la legge favorisce chi è interessato a mantenere il bene e affrontare spese per minimo venti anni e solo dopo aver dimostrato l'attività eseguita per questo periodo sul bene tenendolo con cura, è legittimiato a ottenere il diritto di usucapione.

Chiaro che il reale soggetto intestatario sia un po' tardivamente contrariato, ma chi non mantiene i propri averi tenendoli con cura e invece li abbandona perchè magari il proprio mantenimento costa dei soldi, tanta buona fede non ce l'ha.

Non è il caso che ho illustrato nell’articolo, nel quale il legittimo proprietario ha sempre curato il fondo mandando periodicamente un boscaiolo e un agricoltore a manutenere il sia il bosco che la zona a prato. L’usucapione viene invocato dal vicino solo per mera opportunità di impossessarsi dell’area prospicente la sua abitazione, essendo questa l’unica zona semi-pianeggiante.

"cassini" ha scritto:
Il legislatore l'ha posto come tale e alla sua base c'è un principio sociale, culturale e ambientale.

E chi la contesta questa base?

Io contesto gli assurdi vantaggi che la legge garantisce a chi vuole usucapire e la vulnerabilità nella quale lascia invece il legittimo proprietario.

Perché si premia la malafede di chi vuole usucapire?

Perché non basta una raccomandata per interrompere i termini e si deve per forza ricorrere all’azione legale?

Perché, se io voglio difendere la mia proprietà dal tentativo di usucapione, devo impedire fisicamente che il soggetto entri nella mia proprietà?

E come faccio ad impedirglielo se questo vi entra in malafede incurante delle mie ammonizioni e denunce?

Devo impedirglielo con la violenza?

E ammissibile tutto questo in uno Stato civile?

Secondo me no, è abominevole.

"cassini" ha scritto:
Sulla Perizia:

Ne riporto alcuni passaggi.

"Come si può notare, il confine passa vicinissimo alla facciata Nord-Ovest del fabbricato mappale 508"

"Questo è quanto è accaduto in passato, finché, giunti ai giorni nostri, A dà incarico a me e a un collega di procedere all’esatta ricostruzione del confine. Noi ci attiviamo, come da prassi, con l’esame dell’atto di trasferimento con il quale A aveva acquistato i mappali di cui trattasi, disamina che ha rilevato la sola indicazione degli estremi catastali delle particelle oggetto della compravendita."

"Proseguiamo con l’elaborazione in ufficio pervenendo alla determinazione degli elementi per il tracciamento sul posto del confine così ricostruito."

Te ne è sfuggito uno di passaggio, questo:

Dopodiché ci rechiamo sul posto per un attento ed esaustivo sopralluogo al fine di verificare l’eventuale presenza di termini lapidei o altre materializzazioni sia naturali che manufatti (recinzioni, pavimentazioni, muretti, scarpate, ecc.) che potessero individuare la presenza di un confine di fatto tra le due proprietà. Tale ricerca ha dato esito negativo.

Nel caso in questione, dunque, non è emerso alcun elemento, né documentale né fisico, che sancisce un confine di fatto. Da qui la ricostruzione della linea di mappa come disposto dall’art. 950 del codice civile.

Tutto il resto sono le solite manfrine …

"rubino" ha scritto:
L'argomento è vecchio; è stato inserito tempo fa da kemplen sia qui che nel suo forum dove un suo registrato (nino lo bello) gli fece notare che l'istituto dell'usucapione è antico quanto l'agricoltura e i confini e risale al diritto romano; è un modo regolarissimo di acquisire la proprietà, sempre che ricorrano e siano state verificate nella sede adatta (da magistrato ed in tribunale) tutte le condizioni previste dal Codice Civile.

Inserisci QUI la risposta che ti scrisse il Sig. Lo Bello sull'argomento ed evita i richiami al tuo forum.

Anzi, lo faccio io adesso perchè quando si scrivono cose serie le parole non vanno sprecate:

Rocco, hai fatto bene a riportare qui l’intervento di Nino, lui sulle questioni giuridiche legate alle attività del geometra ha un’esperienza ineguagliabile. Del resto, Nino è libero di scrivere direttamente qui su Geolive se lo desidera, non sono certo io a impedirglielo.

Tieni anche conto che, in base agli accordi con Tony, i due siti si definiscono “amici”, tant’è che sul mio c’è il logo di Geolive che rimanda direttamente qui, dove invece Tony rimpiazza con gli asterischi il nome del mio sito. Ma va bene così perché a Tony mi lega una lunga e solida amicizia.

"Pippocad" ha scritto:
Ho sempre desistito dal commentare questo articolo stante la superficialità con cui tratta la materia.

Allora perché non hai desistito anche questa volta? Ti senti escluso se non intervieni?

"Pippocad" ha scritto:
Il titolo recita “Quando l’usucapione diventa un esproprio privato” ma nell’articolo non è poi spiegato quando l’usucapione diventa un esproprio privato. .

Beh, vale quanto detto a Totonno… se uno non capisce una mazza … ma mi ripeto a beneficio di questi lettori.

L’usucapione diventa un esproprio privato:

- quando è ottenuto agendo con malafede;

- quando non si tiene conto delle contestazioni scritte (raccomandate A.R.) del legittimo proprietario;

- quando non si tiene conto delle denunce ai Carabinieri per il taglio di alberi e relativo furto del legname.

"Pippocad" ha scritto:
Mi pare di capire che, nonostante una causa giudiziale, l’articolo conclude con una possibile transazione bonaria.

Pensa ai tuoi bei pascoli del Sudtirolo che a questa causa ci penso io.

La soluzione bonaria è per ora soltanto un’ipotesi, e credo abbia poche probabilità di essere attuata. E se lo sarà, è solo perché la legge ha dato il coltello dalla parte del manico al vicino del mio committente.

"Pippocad" ha scritto:
“Continuo ad esercitare il possesso dell’area per 20 anni consecutivi senza che il legittimo proprietario mi renda edotto della mia invasione sulla sua proprietà. A quel punto ne acquisisco la proprietà per usucapione.”

La frase “A quel punto ne acquisisco la proprietà per usucapione “ è esattamente ed erroneamente quello che pensa la gente comune.

No. Non acquisisco un bel niente. Al limite posso fare istanza di usucapione al tribunale, il proprietario verrà notificato e potrà costituirsi per difendere la sua proprietà.

Ci sarà un dibattimento con prove, testimoni, ecc. ed un giudice sentenzierà l’usucapione solo se è dimostrato, con prove solide, che il possesso è stato indisturbato, ininterrotto, pacifico, bla bla bla per almeno 20 anni. Altrimenti picche.

Chi ha seguito una causa di usucapione sa quanto sia difficile scalfire il diritto di proprietà se la controparte si costituisce. Non è una passeggiata come appare dall’articolo.

Mi sa che devi approfondire bene l’aspetto legale. Che serva la causa non ci piove, e che le cause in Italia (non so nel Sudtirolo) siano lunghe e complicate, anche. Ma l’usucapione è un diritto che si acquisisce ipso-facto, cioè per il semplice possesso ininterrotto della durata prevista. Non servono altri elementi.

Se approfondisci, ti accorgerai che anche il termine “indisturbato” va eliminato.

Più “disturbato” di uno che:

… viene contestato verbalmente;

… riceve raccomandate di diffida;

… viene denunciato ai Carabinieri.

E nessuna di queste azioni viene considerata un “disturbo”.

geom. Gianni Rossi
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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 17:17

"kemplen" ha scritto:
"cassini" ha scritto:
Il legislatore l'ha posto come tale e alla sua base c'è un principio sociale, culturale e ambientale.

E chi la contesta questa base?

Io contesto gli assurdi vantaggi che la legge garantisce a chi vuole usucapire e la vulnerabilità nella quale lascia invece il legittimo proprietario.

Perché si premia la malafede di chi vuole usucapire?

Perché non basta una raccomandata per interrompere i termini e si deve per forza ricorrere all’azione legale?

Perché, se io voglio difendere la mia proprietà dal tentativo di usucapione, devo impedire fisicamente che il soggetto entri nella mia proprietà?

E come faccio ad impedirglielo se questo vi entra in malafede incurante delle mie ammonizioni e denunce?

Devo impedirglielo con la violenza?

E ammissibile tutto questo in uno Stato civile?

Secondo me no, è abominevole.



Secondo te è profondamente ingiusta, secondo me è profondamente giusta.

Non è prevista la violenza nell'impossessarsi di una cosa.

Vuol dire che il tuo cliente ha dormito perché se si fosse opposto da subito non sarebbe successo niente.

Vigilantibus non dormientibus.

E comunque se non ti piace scrivi a qualche parlamentare per vedere se presenta un disegno di legge per abolirla. Ammesso che ne trovi uno.

"kemplen" ha scritto:
"cassini" ha scritto:
Sulla Perizia:

Ne riporto alcuni passaggi.

"Come si può notare, il confine passa vicinissimo alla facciata Nord-Ovest del fabbricato mappale 508"

"Questo è quanto è accaduto in passato, finché, giunti ai giorni nostri, A dà incarico a me e a un collega di procedere all’esatta ricostruzione del confine. Noi ci attiviamo, come da prassi, con l’esame dell’atto di trasferimento con il quale A aveva acquistato i mappali di cui trattasi, disamina che ha rilevato la sola indicazione degli estremi catastali delle particelle oggetto della compravendita."

"Proseguiamo con l’elaborazione in ufficio pervenendo alla determinazione degli elementi per il tracciamento sul posto del confine così ricostruito."

Te ne è sfuggito uno di passaggio, questo:

Dopodiché ci rechiamo sul posto per un attento ed esaustivo sopralluogo al fine di verificare l’eventuale presenza di termini lapidei o altre materializzazioni sia naturali che manufatti (recinzioni, pavimentazioni, muretti, scarpate, ecc.) che potessero individuare la presenza di un confine di fatto tra le due proprietà. Tale ricerca ha dato esito negativo.

Nel caso in questione, dunque, non è emerso alcun elemento, né documentale né fisico, che sancisce un confine di fatto. Da qui la ricostruzione della linea di mappa come disposto dall’art. 950 del codice civile.

Tutto il resto sono le solite manfrine …

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
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Nessuna manfrina, solo educazione che ogni buon formatore dovrebbe fare.

Ho letto bene quello che hai scritto ma anche quello che riporti è impreciso.

Perché se c'è un uso della cosa il confine è li.

Non ci devono essere necessariamente dei picchetti, termini lapidei o chissà cos'altro. Meglio se ci fossero stati ma se c'è una o più testimonianze che dicono che il Tizio B usa quel terreno fino al limite del bosco quello è il confine.

Passo e chiudo

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 17:17

Eh niente… JR insulta ed ha già fatto la sentenza.

Mecojoni.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 17:36

Ad oggi (Febbraio 2023) la causa è giunta al termine delle udienze di audizione dei testimoni. Nel frattempo, su istanza mia e del mio collega, si è ipotizzata una possibile transazione bonaria che prevede la cessione da parte di A a B di una certa porzione di terreno prospicente il fabbricato di B, a fronte della concessione di una servitù di passaggio sull’unica strada carrabile, privata sulla proprietà B, che giunge sul posto.

Questo epilogo è quello piu' giusto nel quale tutti ne escono nè vincitori nè vinti.



Adesso però dipende tutto da A e dalla sua ragionevolezza. Io fossi in lui non sarei così sicuro che il giudice mi dia ragione. Anche gli Avvocati dovranno fare la loro parte fino in fondo.

I miei complimenti invece ai tecnici intervenuti che hanno proposto la transazione bonaria in questi termini. Speriamo che le parti si trovino d'accordo anche riguardo le spese compensate salvo il rilievo topografico per il riconfinamento che lo deve pagare per intero il soggetto A.

B comunque è stato etichettato come un criminale. Questo non va bene per addivenire ad un accordo pacifico.

La denuncia ai carabinieri di A (mica scemo) per furto del legname, comunque, è contro ignoti, non contro B.

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