Riporto provocatoriamente gli artt. da 5 a 13 del DPR 650/72 per fare tutti una rilettura ed una riflessione su quante norme, in esso scritte, vengano violate tutti i giorni dai professionisti e dall'ADT.
Saluti
Articolo 5
Presentazione dei tipi di frazionamento.
Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso.
L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformità: in tal caso non è applicabile la procedura di cui al successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facoltà prevista dall'art. 9.
Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreché non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformità: questa è tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento.
Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso. Articolo 6
Redazione dei tipi di frazionamento.
Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno. Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabili, esattamente identificabili sul terreno oltreché riconoscibili sulle mappe catastali; detti punti o linee che indicati, devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d'impianto, di cui può essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo art. 11 o a punti appositamente concordati con l'ufficio tecnico erariale.
Quando le nuove dividenti di possesso, identificate sul disegno con le nuove linee, sono materializzate con manufatti o particolari topografici, anche questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento medesimo.
L'assunzione delle misure può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica; deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo. Qualora queste diano risultati che presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa, differenze eccedenti le tolleranze d'uso, deve esserne fatta esplicita menzione.
Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente.
Su di esso deve essere identificata, mediante le misure di cui al primo comma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sarà altresì indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive.
Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall'ultimo comma del precedente art. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo.
Articolo 7
Trasferimenti a misura.
Qualora nel documento che dà origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture.
Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle, le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite.
Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di frazionamento; è escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale.
Articolo 8
Esecuzione delle volture.
L'ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle rispettive domande e delle corrispondenti note.
Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del comma settimo dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte.
La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell'art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.
Analoga procedura deve essere seguita ogni qualvolta manchi la piena corrispondenza fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto risulta negli atti del catasto, sempreché la mancata corrispondenza non dipenda da errori materiali rettificabili negli atti medesimi.
Se, ricorrendone il caso, non è stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non è stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del comma secondo del precedente art. 5, la voltura viene eseguita contestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. In tal caso, per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento, deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito.
Articolo 9
Controlli sopraluogo delle misure.
L'ufficio tecnico erariale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sopraluogo della rispondenza topografica delle misure riportate sui tipi di frazionamento e sui tipi particellari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.
Qualora nel corso degli anzidetti controlli, vengano accertate discordanze eccedenti i prescritti limiti di tolleranza, provvede ad apporre annotazioni di riserva relativamente alle particelle o porzioni di particelle a cui le discordanze si riferiscono ed a darne comunicazione alle ditte che risultano iscritte in catasto come possessori degli anzidetti immobili, invitandole a provvedere in merito mediante la stesura di regolari atti di rettifica, corredati dei necessari tipi di frazionamento e la presentazione delle conseguenti domande di volture di convalida. Articolo 10
Coordinate dei vertici dei confini.
Allo scopo di perfezionare le operazioni di misura sul terreno e sulla mappa con riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del capitolo III del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e con riferimento all'art. 1 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e successive modificazioni l'Amministrazione del catasto ha facoltà di provvedere alla graduale determinazione delle coordinate dei vertici dei confini relativi ai singoli possessi con la costituzione, per ogni foglio di mappa, di un elenco contenente tutte le coordinate ivi ricadenti. Articolo 11
Punti di riferimento definiti da coordinate analitiche.
A cura dell'Amministrazione del catasto verrà introdotto gradualmente in ciascun foglio di mappa un numero sufficiente di punti di riferimento collegati a caposaldi stabili sul terreno, le cui coordinate analitiche permettano l'appoggio ad essi per ogni nuovo rilievo topografico.
Articolo 12
Sanzioni.
Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000 (1), sempreché non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente.
Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.
Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformità alle norme di legge, sempreché ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture.
A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo.
L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.
Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
(1) Misura della pena pecuniaria così elevata dall'art. 8, comma 1, d.l. 30 settembre 1989, n. 332, conv. in l. 27 novembre 1989, n. 384.
Articolo 13
Comunicazioni agli ordini o collegi professionali.
Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali competenti con comunicazioni periodiche le irregolarità riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note, nonché nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, sempreché esse non siano state eliminate nel termine indicato al primo comma del precedente art. 12 ed abbiano carattere ricorrente.
Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze di cui al secondo comma dell'art. 9, quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo professionista.