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Argomento: Frazionamento per scorporo di fabbricato dalla corte

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2014 alle ore 22:53

Non è vero che la circolare obbliga Pelo1 a frazionare le corti. Leggi meglo la circolare e se la capisci ti accorgerai che nel caso di Pelo1 non è richiesto il frazionamento perchè il lotto non si modifica. Se vuoi te lo mando io. Nano Nano.

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gbbmra00

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 08:27

Rileggi tu il mio precedente intervento dove ho scritto:

"Probabilmente con il solo Docfa, se il lotto non varia."

Fine della discussione. Mario

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 09:52

"gbbmra00" ha scritto:
Rileggi tu il mio precedente intervento dove ho scritto:

"Probabilmente con il solo Docfa, se il lotto non varia."

Fine della discussione. Mario



Ciao Mario. Ho il diritto di replica. Non la decidi tu e neanche io la fine della discussione. Semmai puoi decidere di rinunciare alla discussione e questa tua decisione mi dispiace perchè anche se non condivido la tua opinione questa ci da modo di approfondire l' argomento a vantaggio nostro, dei partecipanti e di chi ci legge.

Rileggi la risposta di Pelo1 che ti riporto di seguito:

"Il motivo che ha determinato lo scorporo delle tre corti dal fabbricato è dovuto al fatto che il fabbricato verrà diviso in 2 sub; uno di questo subirà un passaggio di proprietà.

Nel rispetto di un vecchio atto l'acquirente del nuovo sub. non avrà diritto alla corte che quindi non diventerà BCNC.

Questa procedura è stata voluta dalle parti in modo concorde con la benedizione anche del notaio."

E' chiaro che le corti non subiranno un distacco dal fabbricato a cui sono annesse e così rimangono.

Ma secondo te cosa scrivo a fare? Te la spiego la risposta di Pelo1: dice che il lotto non varia. Togli il "se" e il "probabilmente". Sulle indicazioni che ci ha fornito Pelo1 il tipo di frazionamento non è necessario e non è obbligatorio. Ma neanche il Tipo Mappale perchè il lotto è tutto iscritto al catasto urbano e non ci sarebbero modifiche alla mappa. Pelo1 infatti presenta il frazionamento modificando o aggiungendo inutilmente gli identificativi mappali, senza grafica.

La necessità del Tipo Mappale al posto del frazionamento sullo stralcio di corte, poi, riguarda un altro caso particolare di scorporo che definirei del solo fabbricato rurale od ex rurale correttamente rappresentato in mappa in atti o meno al catasto dei terreni sul quale vi è l'obbligo di censirlo al catasto urbano, scorporato dal terreno cui è e rimane accessorio. Per permettere l'accatastamento all'urbano il fabbricato ha bisogno di un proprio identificativo mappale per non trascinarsi dietro tutto il terreno agricolo di maggior consistenza. Questo è un TIPO MAPPALE a tutti gli effetti e non è un frazionamento. Per maggior chiarezza preciso che il caso è considerato con la lettera c) nella circolare 30707 del 3/6/2009 "Deposito atti di aggiornamento cartografico in comune"

"Infine, per la fattispecie individuata al caso "C", i tributi speciali per l'approvazione del tipo di frazionamento non sono dovuti, in quanto trattasi in modo evidente di tipo mappale e non è fatto obbligo del deposito presso il Comune.
Si ritiene utile rammentare che la previsione dell'equiparazione del tipo mappale al tipo di frazionamento ai fini del deposito, per le fattispecie individuate alle lettere "A" e "B", risulta specificatamente prevista dall'art. 1 , comma 5, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, che testualmente si riporta: " Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane
, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni".


Clicca sull'immagine per vederla intera


Questo può essere tranquillamente un Tipo Mappale in tutte le parti d'Italia e pure se il fabbricato tocca i lati della particella su due, tre o quattro lati. Il fabbricato anche se identificato con mappale diverso per esigenze di iscrizione al catasto dei fabbricati conserva la sua natura di accessorio al terreno e quindi non può mai essere trasferito di proprietà distinto dal terreno. Con il pregeo10.60 non è stata stralciata questa possibilità quindi il modo per accatastare questo benedetto fabbricato al catasto urbano esiste.

Dirò di più, nel caso specifico il frazionamento NON LO SI DOVREBBE MAI FARE perchè dividendo il manufatto rurale od ex rurale dal terreno agricolo, a quest'ultimo si toglie l'accessorio che serve alla sua coltivazione e quindi si cancella la natura agricola che il fabbricato deve mantenere. Se lo si fa perchè consentito magari dalle norme urbanistiche locali SI STRALCIA UN PEZZO DI CORTE a favore del fabbricato e quindi si procede per forza al TIPO DI FRAZIONAMENTO+MAPPALE.


Nano Nano.

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 10:16

Buona mattinata a tutti



Eccellente spiegazione Antonio, direi che la maggioli editore potrebbe trarre spunti per fare una guida in un futuro libro.

Al di la di tutto, Pelo1 è invitato a informarci dell'esito del suo atto geometrico, a meno che non sia un caso non reale ma solo sperimentale.

Saluti cordiali

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 10:38

@ totonno.

@ simba

La necessità del Tipo Mappale al posto del frazionamento sullo stralcio di corte, poi, riguarda un altro caso particolare di scorporo che definirei del solo fabbricato rurale od ex rurale correttamente rappresentato in mappa in atti o meno al catasto dei terreni sul quale vi è l'obbligo di censirlo al catasto urbano, scorporato dal terreno cui è e rimane accessorio.

Nel caso C è chiaro che è un tipo mappale, prima sulla particella non c'è niente, poi si inserisce il fabbricato, A e B. ex tipologia 14.

In questi casi, diversamente da come dice totonno, continuo a dire che è uno scorporo della corte. Quindi un TF. Vedasi la nota che ho citato per i fabbricati graffati.

Ancora una precisazione, Pregeo 10.6 è sperimentale a questo serve provarlo.

saluti costruttivi.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 11:06

L'esito positivo o negativo del caso di Pelo1 non influisce sulla questione. Il tecnico o le parti o il Notaio possono pure scegliere di frazionare stralciando l'intera corte dal fabbricato considerandola un vero e proprio frazionamento ma questo complica la procedura che non rispecchia la reale trasformazione dei luoghi.

Nano Nano !

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 11:16

adesso si vede quello che digito?

saluti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 11:28

"AMOSTORTO" ha scritto:
@ totonno.

@ simba

La necessità del Tipo Mappale al posto del frazionamento sullo stralcio di corte, poi, riguarda un altro caso particolare di scorporo che definirei del solo fabbricato rurale od ex rurale correttamente rappresentato in mappa in atti o meno al catasto dei terreni sul quale vi è l'obbligo di censirlo al catasto urbano, scorporato dal terreno cui è e rimane accessorio.

Nel caso C è chiaro che è un tipo mappale, prima sulla particella non c'è niente, poi si inserisce il fabbricato, A e B. ex tipologia 14.

In questi casi, diversamente da come dice totonno, continuo a dire che è uno scorporo della corte. Quindi un TF. Vedasi la nota che ho citato per i fabbricati graffati.

Ancora una precisazione, Pregeo 10.6 è sperimentale a questo serve provarlo.

saluti costruttivi.



Buongiorno Amostorto.

Prima una precisazione. Il fabbricato nel caso "c" può essere già correttamente rappresentato in mappa come fabbricato rurale o ex rurale o fabbricato urbano da accertare iscritto al catasto dei terreni. Poi, secondo il tuo pensiero non capisco perchè se fosse nuova costruzione la divisione della particella senza corte annessa al nuovo fabbricato non dovrebbe essere considerata frazionamento ma solo mappale. La condizione per considerare il tipo per forza frazionamento è la corte o meno da annettere al fabbricato non se il fabbricato è nuovo o già esistente: qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni (dalla circ. 30707 del 2009).

L'esigenza del vecchio fabbricato rurale o ex rurale da iscrivere al catasto dei fabbricati che sia comunque da non stralciare dalla particella agricola perchè questi comunque rimane accessorio per coltivare o mantenere il terreno agricolo come la consideri? Non può essere un frazionamento. La circolare del 2009 descrivendo e precisando e considerando il significato della esistenza di questa tipologia di solo tipo mappale, comprende anche questa casistica e anzi consente giustamente di accatastare il manufatto all'urbano senza tuttavia stralciarlo con frazionamento dal terreno al quale serve come accessorio.

Poi.
Credo tu ti riferisca a questa nota che tu in precedenza hai riportato.

******************************
"Roma, 22 FEB. 2005 Prot. n° 14063

Oggetto: PREGEO 8 - chiarimenti e disposizioni operative.
11. Attribuzione di identificativo ai fabbricati graffati

Quando vi è la necessità di attribuire un numero identificativo catastale

autonomo a fabbricati graffati alle particelle, occorre seguire le disposizioni

appresso indicate:

• La variazione catastale deve essere richiesta con un tipo di frazionamento, che, come tale, deve essere stato depositato preventivamente in comune; "

******************************


La circolare 30707 del 3/6/2009 viene dopo e quindi, siccome contrasta con la circolare del 2005, io quest'ultima la considero superata sulla questione altrimenti dobbiamo farlo a discrezione noi o si considera valida la prima o la seconda. Evidentemente la seconda se è stata pubblicata va a modificare la prima altrimenti cosa è stata pubblicata a fare se non per essere applicata? Comunque nel caso in questione siccome NON C'é LA NECESSITA' DI ATTRIBUIRE UN NUOVO IDENTIFICATIVO AL FABBRICATO PERCHè NON C'è LA NECESSITA' DI DISTACCARE LO STESSO DALLE CORTI, non va proposto alcun tipo di aggiornamento al catasto dei terreni perchè l'unità con le tre corti annesse è già iscritta al catasto dei fabbricati, non modifica il lotto edificato e quindi l'aggiornamento va gestito al solo catasto dei fabbricati.

Addirittura, le tipologia 14 e 14b senza finalità del trasferimento di diritti separato, con corte o meno annessa al fabbricato, permettono di proporre solo l'aggiornamento esclusivamente mappale nonostante la corte. Solo la tipologia 14 quella con stralcio di corte ha, secondo sempre la circolare 30707/2009, l'obbligo del deposito in comune nonostante sia considerata solo un mappale. La tipologia 15 è un frazionamento e necessita del deposito in comune perchè la finalità dell'aggiornamento "per trasferimento di diritti separato" e il titolo di frazionamento non lo fa inserire nella tipologia "C" per scelta del proprietario e del tecnico. Cioè, se pur rientrerebbe nel "C" come tipo mappale le parti interessate vogliono redigere un frazionamento e questa volontà non può essere negata. Quindi a Pelo1 non può essere negato il frazionamento catastale ma questo è totalmente ininfluente e inutile, se non addirittura in contrasto con la normativa urbanistica e del piano che regolamenta le zone agricole del contesto in cui è inserito l'immobile.

Pensa te.

Nano Nano !

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 15:26

"totonno" ha scritto:
"AMOSTORTO" ha scritto:
@ totonno.

@ simba

La necessità del Tipo Mappale al posto del frazionamento sullo stralcio di corte, poi, riguarda un altro caso particolare di scorporo che definirei del solo fabbricato rurale od ex rurale correttamente rappresentato in mappa in atti o meno al catasto dei terreni sul quale vi è l'obbligo di censirlo al catasto urbano, scorporato dal terreno cui è e rimane accessorio.

Nel caso C è chiaro che è un tipo mappale, prima sulla particella non c'è niente, poi si inserisce il fabbricato, A e B. ex tipologia 14.

In questi casi, diversamente da come dice totonno, continuo a dire che è uno scorporo della corte. Quindi un TF. Vedasi la nota che ho citato per i fabbricati graffati.

Ancora una precisazione, Pregeo 10.6 è sperimentale a questo serve provarlo.

saluti costruttivi.



Buongiorno Amostorto.

Prima una precisazione. Il fabbricato nel caso "c" può essere già correttamente rappresentato in mappa come fabbricato rurale o ex rurale o fabbricato urbano da accertare iscritto al catasto dei terreni.

No tant'è, che nella circ. 30707/2009 che c'è anche il disegnino a sx "particella originaria" dove si vede che è vuota.

Poi, secondo il tuo pensiero non capisco perchè se fosse nuova costruzione la divisione della particella senza corte annessa al nuovo fabbricato non dovrebbe essere considerata frazionamento ma solo mappale.

? E' il caso "c" tipo mappale.

La condizione per considerare il tipo per forza frazionamento è la corte o meno da annettere al fabbricato non se il fabbricato è nuovo o già esistente: qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni (dalla circ. 30707 del 2009).

Non è così. Se è in mappa e graffato vedi le mie risposte se si leggono. Tanto che esite la tipologia 15.

Confondi lo scorporo di una corte graffata al fabbricato con lo stralcio di corte.





L'esigenza del vecchio fabbricato rurale o ex rurale da iscrivere al catasto dei fabbricati che sia comunque da non stralciare dalla particella agricola perchè questi comunque rimane accessorio per coltivare o mantenere il terreno agricolo come la consideri?Non può essere un frazionamento. La circolare del 2009 descrivendo e precisando e considerando il significato della esistenza di questa tipologia di solo tipo mappale, comprende anche questa casistica e anzi consente giustamente di accatastare il manufatto all'urbano senza tuttavia stralciarlo con frazionamento dal terreno al quale serve come accessorio.

vedi la norma :c'è anche il disegnino a sx "particella originaria" dove si vede che è vuota.


Poi.
Credo tu ti riferisca a questa nota che tu in precedenza hai riportato.

******************************
"Roma, 22 FEB. 2005 Prot. n° 14063

Oggetto: PREGEO 8 - chiarimenti e disposizioni operative.
11. Attribuzione di identificativo ai fabbricati graffati

Quando vi è la necessità di attribuire un numero identificativo catastale

autonomo a fabbricati graffati alle particelle, occorre seguire le disposizioni

appresso indicate:

• La variazione catastale deve essere richiesta con un tipo di frazionamento, che, come tale, deve essere stato depositato preventivamente in comune; "

******************************
anfatti , questa è per i fabbricati inseriti in mappa e graffati.


La circolare 30707 del 3/6/2009 viene dopo e quindi, siccome contrasta con la circolare del 2005, io quest'ultima la considero superata sulla questione altrimenti dobbiamo farlo a discrezione noi o si considera valida la prima o la seconda. Evidentemente la seconda se è stata pubblicata va a modificare la prima altrimenti cosa è stata pubblicata a fare se non per essere applicata? Comunque nel caso in questione siccome NON C'é LA NECESSITA' DI ATTRIBUIRE UN NUOVO IDENTIFICATIVO AL FABBRICATO PERCHè NON C'è LA NECESSITA' DI DISTACCARE LO STESSO DALLE CORTI, non va proposto alcun tipo di aggiornamento al catasto dei terreni perchè l'unità con le tre corti annesse è già iscritta al catasto dei fabbricati, non modifica il lotto edificato e quindi l'aggiornamento va gestito al solo catasto dei fabbricati.

Non contrasta , non è superata perchè sono due cose diverse:

1) del 2009 è per gli atti di aggiornamento di nuove costruzioni (tipi mappali con aree e corti)

2) del 2005 l'altra è per quelli esistenti.

Addirittura, le tipologia 14 e 14b senza finalità del trasferimento di diritti separato, con corte o meno annessa al fabbricato, permettono di proporre solo l'aggiornamento esclusivamente mappale nonostante la corte. Solo la tipologia 14 quella con stralcio di corte ha, secondo sempre la circolare 30707/2009, l'obbligo del deposito in comune nonostante sia considerata solo un mappale. La tipologia 15 è un frazionamento e necessita del deposito in comune perchè la finalità dell'aggiornamento "per trasferimento di diritti separato" e il titolo di frazionamento non lo fa inserire nella tipologia "C" per scelta del proprietario e del tecnico. Cioè, se pur rientrerebbe nel "C" come tipo mappale le parti interessate vogliono redigere un frazionamento e questa volontà non può essere negata. Quindi a Pelo1 non può essere negato il frazionamento catastale ma questo è totalmente ininfluente e inutile, se non addirittura in contrasto con la normativa urbanistica e del piano che regolamenta le zone agricole del contesto in cui è inserito l'immobile.

vedi mie risposte se si leggono con riferimento alla casistica del Pregeo 10.6

Pensa te.

Nano Nano !



cordialmente.

Ps mi dispiace il riporto geoalfa.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 15:49

Ma scusa Amostorto, se io ho un fabbricato già in mappa al terreni ma non censito al fabbricati senza la corte lo devo considerare per forza un frazionamento, se invece il fabbricato è da inserire in mappa e da censire al fabbricati senza corte è un tipo mappale! Ma non c'è logica e non è possibile. Vuoi sostenere quindi che non è possibile considerare un tipo mappale il trasferimento in atti di un fabbricato ex rurale già inserito in mappa senza corte annessa? Ma non è così. Ripeto che ci sono dei casi in cui il fabbricato sebbene necessita di essere trasferito all'urbano non lo si può trasferire con un terreno agricolo di maggior consistenza e non lo si può neanche frazionare perchè questi deve rimanere a servizio del terreno. Che facciamo? Siamo fermi perchè devo fare per forza il frazionamento per il catasto ma per la situazione dei luoghi si crea una difformità grave dove il fabbricato può essere ceduto senza corte e staccato dal terreno a cui è a servizio. No, per te rimane bloccato tutto, oppure dichiari un frazionamento che non avviene nella realtà.

Nelle casistiche di pregeo10.60 abbiamo nella macrotipologia ordinaria l'inserimento in mappa di fabbricato con stralcio di corte. Questo è un frazionamento con linee rosse. Quando non ci sono linee rosse, o siamo nella modesta entità in tipo mappale se si considera il fabbricato esistente legato al terreno, oppure ritorniamo in ordinaria e lo consideriamo un frazionamento, questo sempre senza corte. Con la corte in stralcio al terreno agricolo da annettere al fabbricato questi come spiegavo prima può essere tipo mappale o frazionamento in ordinaria. Dioptra ha dimostrato che in pregeo10.60 in ordinaria prende lo scorporo del fabbricato senza la corte sia in mappale sia in frazionamento (con solo mappale non l'avrei immaginato ma lo capisco e torna). Almeno così ho capito. E Mi sembra giusto perchè la scelta del mappale o frazionamento col fabbricato senza la corte è del tecnico che misura la necessità in base alla situazione dei luoghi all'intendimento delle parti e alla volontà delle parti interessate. Allora come la mettiamo? Adesso c'è da provare con modesta entità in tipo mappale senza la corte con scorporo del solo fabbricato esistente in mappa dal terreno agricolo.

Ci risentiamo.

Nano Nano !

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 16:08

@totonno

devo leggere.., scrivi tanto, ho poco tempo.

a presto.

saluti a tutti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 16:10

Non c'è problema Amostorto. Hai tutto il tempo che vuoi, non è un lavoro questo.

Nano Nano !

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 17:20

non mi hai capito.

sei lontano, non è la questione del FR o meno. Si tratta di mappa.

saluti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 17:52

Ok. Fa niente. La lontananza sai, è come il vento..

I fabbricati ex rurali o rurali inseriti in mappa sono in genere di vecchia costruzioni e rilevati d'impianto e mantengono spesso il loro carattere rurale a servizio del terreno circostante. Assurdo obbligare a frazionarli senza corte e difatti non è obbligatorio. Ma come tu sostieni non è un problema di frazionamento, ma di mappa. Ma a un aggiornamento sulla mappa bisogna dargli un titolo: o frazionamento o mappale o entrambi.

Purtroppo non ho capito.

Nano Nano !

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 18:07

ad integrazione della normativa sopra riportata:

CIRCOLARE n. 1 /2010

13. Modifica delle modalità di trattazione di atti di aggiornamento che prevedono lo scorporo del fabbricato dalla corte.

Nel caso di scorporo di un fabbricato dalla corte, da eseguirsi con la Tipologia 15, a parziale modifica di quanto indicato nell’Allegato 2 alla Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, si precisa che nel libretto non è obbligatorio inserire misure o coordinate per la definizione del poligono del fabbricato da separare dalla corte. Si evidenzia inoltre che la procedura informatica consente la trattazione della proposta di aggiornamento anche in assenza di rilievo.

concludo il mio personale intervento:

il rammarico è che Pelo1 è sparito.

a totonno confermo come ho scritto che ha ragione a sostenere che se le aree da generare rimangono correlate al fabbricato non c'è bisogno di aggiornare la mappa ma basta l'ep, ma non sono d'accordo sul resto.

Il nuovo pregeo 10.6 in questo particolare di frazionamento non l'ho ancora provato.

saluti.

onore a Pzero che aveva postato sul forum la lacuna normativa esistente sulla tipologia 15.

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