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Autore DOCFA di un Fabbricato ricostruito in condominio con diritti reali non precisamente determinati a se

thor_l

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02 Marzo 2007

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2020 alle ore 12:42

salve

sono chiedervi se c'è qualche normativa o altro che supera la circ. Prot. N° 15232 del 21/2/2002

riferito alla denuncia DOCFA di un Fabbricato ricostruito in condominio con diritti reali non precisamente determinati a seguito di un sisma

sono chiedervi se c'è qualche normativa o altro che supera la circ. Prot. N° 15232 del 21/2/2002

io a seguito di un incontro con un tecnico dell'AdT avevo iniziato a predisporre la documentazione necessaria per fare la denuncia Docfa di alcune unità urbane di un fabbricato condominiale ricostrutto dopo di un sisma.

il tecnico dell'AdT mi aveva consigliato di fare un pregeo per l'intestazione dato che già era stato fatto un pregeo precedente con la fusione di tutte le unita esistenti (non ho visto pero l'intestazione indicata in questo pregeo dato che il tecnico aveva detto di fare il nuovo pregeo con la nuova intestazione) con tutti gli aventi diritti e poi fare i docfa come da circolare sopra indicata.

Siccome il condominio è enorme lo volevo dividere con un frazionamento

Nel metre appronto la documentazione all'improvviso appaione 18 sub nuovi

e l'intestazione di detti sub sono pure senza RIS 1

CHIEDO

ma c'è qualcosa con cui fare questi DOCFA in queste situazioni particolari di ricostruzione post sisma?

grazie

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Autore Risposta

EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2020 alle ore 20:35

Un'area derivata da demolizione (a qualsiasi titolo) di un edificio condominiale, con o senza area scoperta di pertinenza circostante o adiacente, diventa di proprietà dei rispettivi proprietari del condominio sulla base di rispettive quote millesimali ovvero sulla base delle quote proporzionali di proprietà che ciascun condomino vantava sul condominio intero prima della demolizione.

La norma civilistica (ovvero la giurisprudenza) prevede che se la ricostruzione dell'edificio demolito avviene in modo perfettamente fedele al preesistente non vengono meno i rapporti condominiali ed ognuno si potrà riappropriare della propria porzione posseduta prima della demolizione.

Qualora la ricostruzione avvenga in maniera non fedele al preesistente viene meno la ricostruzione del presistente condominio per cui, tutte le unità immobiliari ivi ricadenti, ricostruite, appartengono in quota proporzionale ai proprietari dell'area condominiale derivata da demolizione.

Dopo di che con un atto di divisione ogni condomino provvede ad assegnarsi la propria porzione sulla base di accordi, ecc.

Sia da un punto di vista civilistico che catastale, se nel tuo caso la ricostruzione avviene in maniera difforme dal preesistente, devi attenerti a quanto dettato dalla norma catastale.

Nell'ipotesi in cui la ricostruzione avvenga in modo perfettamente fedele al preesistente, non essendo necessario nemmeno predisporre un Pregeo, da parte mia mi limiterei a presentare singole variazioni catastali ove necessarie, utilizzando causali quali ristrutturazione, diversa distribuzione spazi interni, ecc., lasciando pertanto inalterata l'intestazione di ogni singola unità preesistente prima della demolizione.

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uccellino

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15 Ottobre 2008

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 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2020 alle ore 09:56

Vi sono specifiche disposizioni che riguardano la ricostruzione di comparti demoliti e ricostruiti dopo il sisma del 1980. La posizione in mappa va aggiornata in caso di demolizione e ricostruzione totale soprattutto se, all'interno del fabbricato è variata la posizione e la consistenza delle u.i.u. rispetto ai titolo di proprietà, fattispecie non rara nella circostanza originaria delle cicolari citate perchè l'adeguamento dell'immobile doveva essere sia sismico che funzionale migliorando le u.i.u. con dotazioni di servizi e impianti idonei all'abitabilità; questo principio era alla base della scelta progettuale dell'intervento edilizio e comportava variazioni non di poco conto rispetto al titolo di proprietà. Occorre l'aggiornamento anche del Catasto Terreni creando una nuova ditta che comprenda tutti i titolari di diritti reali iscritti per ogni particella e per ogni u.i.u. presente nel comparto; successivamente si procede, mediante singole denunce di variazione, alla demolizione delle precedenti u.i.u. ed alla costituzione delle nuove unità intestate a tutti i titolari di diritti reali, tenendo conto delle particelle su cui ricade l'area di sedime formando anche porzioni unite di fatto. Terzo ed ultimo passaggio: stipula di atto notarile "di ricognizione", mediante il quale il Notaio ricognisce lo stato di fatto, ricostruisce la sequenza dei titoli di proprietà e crea la congiunzione fra le vecchie e le nuova u.i.u.

Caso diverso si ha se le u.i.u. sono state riparate/ristrutturate rimanendo al loro posto: in tal caso è possibile agire per singole denunce di variazione in quanto trattasi solo di mutazioni oggettive (nel senso che riguardano solo l'oggetto del censimento catastale: le unità immobiliari urbane) ovviamente con valenza fiscale e non mutazioni soggettive, in quanto nulla varia in merito ai diritti reali ed ai "soggetti" intestati catastali.

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thor_l

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 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2020 alle ore 12:58

grazie della tua risposta

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thor_l

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 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2020 alle ore 12:59

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