Un'area derivata da demolizione (a qualsiasi titolo) di un edificio condominiale, con o senza area scoperta di pertinenza circostante o adiacente, diventa di proprietà dei rispettivi proprietari del condominio sulla base di rispettive quote millesimali ovvero sulla base delle quote proporzionali di proprietà che ciascun condomino vantava sul condominio intero prima della demolizione.
La norma civilistica (ovvero la giurisprudenza) prevede che se la ricostruzione dell'edificio demolito avviene in modo perfettamente fedele al preesistente non vengono meno i rapporti condominiali ed ognuno si potrà riappropriare della propria porzione posseduta prima della demolizione.
Qualora la ricostruzione avvenga in maniera non fedele al preesistente viene meno la ricostruzione del presistente condominio per cui, tutte le unità immobiliari ivi ricadenti, ricostruite, appartengono in quota proporzionale ai proprietari dell'area condominiale derivata da demolizione.
Dopo di che con un atto di divisione ogni condomino provvede ad assegnarsi la propria porzione sulla base di accordi, ecc.
Sia da un punto di vista civilistico che catastale, se nel tuo caso la ricostruzione avviene in maniera difforme dal preesistente, devi attenerti a quanto dettato dalla norma catastale.
Nell'ipotesi in cui la ricostruzione avvenga in modo perfettamente fedele al preesistente, non essendo necessario nemmeno predisporre un Pregeo, da parte mia mi limiterei a presentare singole variazioni catastali ove necessarie, utilizzando causali quali ristrutturazione, diversa distribuzione spazi interni, ecc., lasciando pertanto inalterata l'intestazione di ogni singola unità preesistente prima della demolizione.