"zapata" ha scritto:
"Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura."
Come deve essere interpretato il passo sopra citato?
... Alla faccia della norma "fantasma" che prevede come area di pertinenza massima 10 volte il sedime ...
Ciao Zapata,
bello risentirti e rivederti girovagare sul forum...eri uno dei rimpianti dispersi...
dunque, lo stesso quesito che tu mi poni, io l'avevo posto all'ex Responsabile dell'Agenzia locale qualche tempo addietro e, dopo un mezzo naufragio normativo, ero arrivato, poi da solo, a:
- se l'area pertinenziale è delimitata in loco si rappresenta anche se oltre il doppio dell'area coperta dalla costruzione e costituisce particella catastale assoggettabile dunque a tipo mappale (con stralcio) come definito in circ. 2/88;
- se l'area pertinenziale non è delimitata sul posto è rappresentabile fino al doppio della superficie della costruzione di cui è pertinenza e dunque, entro questo limite, può costituire particella catastale; altrimenti no.
penso che il legislatore, con l'imposizione di delimitazione dell'area pertinenziale ovvero di massima estensione della medesima, abbia voluto materializzare il concetto di "isopotenzialità produttiva" di cui al comma 2 dello stesso articolo.
la norma "fantasma", come giustamente la definisci, è applicabile solo alla prima casistica, mentre non lo è alla seconda. Inoltre, applicando l'art. 13 suddetto si sarebbe anche risolto l'annoso problema di rappresentare, poi nella planimetrica Docfa, area pertinenziali immense a fronte di fabbricati modello "francobollo" dichiarati a "stretto servizio" dell'attività condotta sull'area pertinenziale (pratica condotta per evitare il deposito in comune ed altre "fastidiose" (non capisco il perchè) incombenze).
grazie per concedermi l'occasione di un confronto in tal senso.
a presto.