"dado48" ha scritto:
Geoalfa, in questo Post, ha richiamato il:
[quote]Valore normale dei fabbricati
che, secondo le indicazioni dell'Ance (si veda il Linq qui sotto), è stato abolito.
www.ance.it/ance/jsp/home.jsp?sItemId=40... Può interessare quanti si occupano delle problematiche legate alla vendita di immobili da impresa a privati con l'applicazione dell'IVA.
Ciao, buon lavoro a tutti.[/quote]
sì Dado48,
è esatta e doverosa la tua nota , infatti alla discussione aperta nel 2007 fino al marzo del 2008, poi.... di acqua ne è passata sotto i ponti, anche di quelli crollati!!!!!
infatti da Fonte: Ance:
"""
Abrogato l'accertamento sulle cessioni di immobili in base al ''valore normale'' Confermata l'eliminazione delle disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al "valore normale" dei fabbricati ceduti, sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito (introdotto dall'art.35, commi 2-3, del D.L. 223/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006 - cd. Decreto "Visco-Bersani").
E' stato, infatti, approvato in via definitiva il disegno di legge Comunitaria 2008 che recepisce integralmente le istanze dell'ANCE manifestate, fin dall'introduzione della disposizione, nelle numerose iniziative presso le competenti sedi istituzionali italiane e comunitarie.
Il Provvedimento deve essere ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la relativa entrata in vigore.
Tale risultato è stato raggiunto anche grazie alla formale denuncia presentata dall'ANCE alla Commissione europea, in cui è stato evidenziato che le norme sul "valore normale" violano la normativa IVA europea in materia di individuazione della base imponibile [1] (costituita dal corrispettivo pattuito, coincidente con quello esposto in fattura, e non da un valore prestabilito statisticamente, come le quotazioni O.M.I. [2]), a seguito della quale, nei mesi scorsi, è stata avviata la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.
Come noto, le disposizioni relative all'accertamento fondato sul "valore normale" degli immobili ceduti erano state introdotte, con efficacia dal 4 luglio 2006, dall'art.35, commi 2-3, della legge 248/2006, che, aumentando i poteri degli Uffici, aveva previsto la possibilità di procedere alla rettifica delle dichiarazioni Iva e delle imposte sul reddito, nell'ipotesi in cui venisse accertato che il valore di trasferimento dei beni immobili fosse inferiore al "valore normale" degli stessi, intendendosi per tale il prezzo, o corrispettivo, mediamente praticato per beni della stessa specie (art.14 del D.P.R. 633/1972 - cfr. News ANCE n.3487 del 27 luglio 2006).
Successivamente, l'art.1, comma 265, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008), aveva stabilito l'applicabilità di tali disposizioni accertative anche con riferimento alle compravendite effettuate precedentemente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006), attribuendo, in tal caso, valenza di mera "presunzione semplice" allo scostamento tra "valore normale" e corrispettivo dichiarato in atto (ossia come elemento indiziario, cui associare ulteriori approfondimenti da parte degli uffici verificatori).
In ogni caso, con la definitiva approvazione della legge Comunitaria 2008, il riferimento al "valore normale", quale strumento di accertamento automatico del corrispettivo di cessione degli immobili, è stato eliminato sia dall'art.54, comma 3, del D.P.R. 633/1972 (ai fini IVA), sia dall'art.39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 600/1973 (ai fini delle imposte sul reddito).
Di conseguenza, a seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento, l'eventuale difformità tra il corrispettivo di cessione ed il "valore normale" rappresenterà una mera "presunzione semplice", che non potrà più legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese.
Allo stesso modo, per coordinamento normativo, deve intendersi abrogato anche l'art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006, in base al quale, ai fini IVA, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non possa essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato."""
Dado48 sempre in gamba ed attento all'evolversi della normativa che ci interessa! grazie della segnalazione.
cordialità