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Autore CALCOLO VALORE CATASTALE

giovanni1967

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27 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2007 alle ore 11:58

DOVREI PROCEDERE CON UNA DONAZIONE, PER CUI DOVREI CALCOLARE IL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI, QUALCUNO MI DICE COME FARLO?
è LA MIA PRIMA PRATICA DAL NOTAIO!!!!!GRAZIE.

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Autore Risposta

marcom

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18 Maggio 2007

Messaggi:
485

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 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2007 alle ore 12:24

Prendilo con le pinze....per i fabbricati rendita per 123, per le aree fabbricabili valore assunto dal comune per il calcolo dell'ici.ripeto prendilo con le pinze!!!Cmq ti può consigliare il notaio.

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jema

(GURU)

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26 Aprile 2007

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2007 alle ore 13:07

"giovanni1967" ha scritto:
DOVREI PROCEDERE CON UNA DONAZIONE, PER CUI DOVREI CALCOLARE IL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI, QUALCUNO MI DICE COME FARLO?
è LA MIA PRIMA PRATICA DAL NOTAIO!!!!!GRAZIE.



---
Prima cosa evitiamo di urlare, secondo la stessa domanda l'hai già posta 2 mesi fa:.

www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

Cerchiamo di non intasare inutilmente il sito.

:twisted:

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t1000

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31 Gennaio 2006

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Paderno del Grappa (TV)

 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2007 alle ore 16:48

Ho letto il link al post di jema, mi permetto di integrare con la seguente tabella:

NUOVI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE CATASTALE IN VIGORE DAL 01/08/2004


Cat. da A/1 ad A/9 più Cat. A/11, tutte le Cat. B, Cat. da C/2 a C/7
- moltiplicatori rivalutati:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 120 = Rendita Catastale x 126
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 110 = Rendita Catastale x 115,5 (solo sulla prima casa)
- I.C.I. e Irpef:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 100 = Rendita Catastale x 105

Cat. A/10 e tutte le Cat. D
- moltiplicatori rivalutati:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 60 = Rendita Catastale x 63
- I.C.I. e Irpef:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 50 = Rendita Catastale x 52,5

Cat. C/1 e tutte le Cat. E
- moltiplicatori rivalutati:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 40,8 = Rendita Catastale x 42.84
- I.C.I. e Irpef:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 34 = Rendita Catastale x 35,7

Terreni non edificabili
- moltiplicatori rivalutati:
Valore= Reddito Dominicale rivalutato del 25% x 90 = Reddito Dominicale x 112,50
- I.C.I. e Irpef:
Valore= Reddito Dominicale rivalutato del 25% x 75 = Reddito Dominicale x 93,75 (arrotondato a 95)

Riferimenti legislativi:
Legge 662 del 23/12/1996 - Legge 350 del 24/12/2004 - Legge 191 del 30/07/2004

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jema

(GURU)

Iscritto il:
26 Aprile 2007

Messaggi:
2106

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2007 alle ore 19:55

"t1000" ha scritto:
Ho letto il link al post di jema, mi permetto di integrare con la seguente tabella:

NUOVI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE CATASTALE IN VIGORE DAL 01/08/2004


Cat. da A/1 ad A/9 più Cat. A/11, tutte le Cat. B, Cat. da C/2 a C/7
- moltiplicatori rivalutati:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 120 = Rendita Catastale x 126
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 110 = Rendita Catastale x 115,5 (solo sulla prima casa)
- I.C.I. e Irpef:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 100 = Rendita Catastale x 105

Cat. A/10 e tutte le Cat. D
- moltiplicatori rivalutati:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 60 = Rendita Catastale x 63
- I.C.I. e Irpef:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 50 = Rendita Catastale x 52,5

Cat. C/1 e tutte le Cat. E
- moltiplicatori rivalutati:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 40,8 = Rendita Catastale x 42.84
- I.C.I. e Irpef:
Valore= Rendita Catastale rivalutata del 5% x 34 = Rendita Catastale x 35,7

Terreni non edificabili
- moltiplicatori rivalutati:
Valore= Reddito Dominicale rivalutato del 25% x 90 = Reddito Dominicale x 112,50
- I.C.I. e Irpef:
Valore= Reddito Dominicale rivalutato del 25% x 75 = Reddito Dominicale x 93,75 (arrotondato a 95)

Riferimenti legislativi:
Legge 662 del 23/12/1996 - Legge 350 del 24/12/2004 - Legge 191 del 30/07/2004



---
Per completare l'esauriente elenco indicato da "t1000", tengo a precisare che "le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
 C/2 cantina o soffitta
 C/6 garage o box auto
 C/7 tettoia o posto auto".

estratto da ANNUARIO2007

Saluti :roll: 8O

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geopassa

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07 Settembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2008 alle ore 22:45

gentili colleghi, caro collega t1000,
ho molto apprezzato i NUOVI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE CATASTALE IN VIGORE DAL 01/08/2004 che hai comunicato.
Mi trovo adesso a dover eseguire una denuncia di successione dove fra gli altri beni c'è anche un'area urbana cat.F/1 che come è noto non ha rendita.
Come posso calcolare il valore da inserire in successione?
Ringrazio anticipatamente

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 09:17

"geopassa" ha scritto:
gentili colleghi, caro collega t1000,
ho molto apprezzato i NUOVI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE CATASTALE IN VIGORE DAL 01/08/2004 che hai comunicato.
Mi trovo adesso a dover eseguire una denuncia di successione dove fra gli altri beni c'è anche un'area urbana cat.F/1 che come è noto non ha rendita.
Come posso calcolare il valore da inserire in successione?
Ringrazio anticipatamente


PER LE AREE URBANE devi far riferimento al P.R.G. e più precisamente dovresti individuare in che zona ricade la tua area urbana.......
se ricade in zona agricola ad esempio avrà un valore.....
se in quella edificabile ne avrà un altra.......
per i valori cmq è consigliabile che tu chieda informazioni alla tua AdE di appartenza.......

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geoalfa

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-

 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 09:50

scusate l'intromissione.
forse volevi sapere anche del valore normale dei fabbricati?
che è stato tirato in ballo con il provvedimento del 27 luglio 2007 n. 120811 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 182 del 7-8-2007 pag. 38 da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate, inerente la determinazione del valore normale dei fabbricati.
Il provvedimento richiamando leggi e i decreti, che più volte nel tempo hanno cercato di definire il concetto di valore normale, nasce ai fini della uniforme e corretta applicazione delle norme, indicando i criteri e i metodi di determinazione del valore stesso.

al fine di percepire l'importanza del provvedimento e del concetto di valore normale nella normativa italiana direi di tenere conto di tutta la documentazione pregressa.

cordialità

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t1000

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31 Gennaio 2006

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Paderno del Grappa (TV)

 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 15:37

Sono arrivato in ritardo! Cesko e Geoalfa hanno già risposto in modo più che esauriente.

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 21:20

Geoalfa, in questo Post, ha richiamato il:
[quote]Valore normale dei fabbricati[/quote] che, secondo le indicazioni dell'Ance (si veda il Linq qui sotto), è stato abolito.
www.ance.it/ance/jsp/home.jsp?sItemId=40...
Può interessare quanti si occupano delle problematiche legate alla vendita di immobili da impresa a privati con l'applicazione dell'IVA.
Ciao, buon lavoro a tutti.

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12186

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-

 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2009 alle ore 07:47

"dado48" ha scritto:
Geoalfa, in questo Post, ha richiamato il:
[quote]Valore normale dei fabbricati

che, secondo le indicazioni dell'Ance (si veda il Linq qui sotto), è stato abolito.
www.ance.it/ance/jsp/home.jsp?sItemId=40...
Può interessare quanti si occupano delle problematiche legate alla vendita di immobili da impresa a privati con l'applicazione dell'IVA.
Ciao, buon lavoro a tutti.[/quote]

sì Dado48,
è esatta e doverosa la tua nota , infatti alla discussione aperta nel 2007 fino al marzo del 2008, poi.... di acqua ne è passata sotto i ponti, anche di quelli crollati!!!!!

infatti da Fonte: Ance:
"""

Abrogato l'accertamento sulle cessioni di immobili in base al ''valore normale''


Confermata l'eliminazione delle disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al "valore normale" dei fabbricati ceduti, sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito (introdotto dall'art.35, commi 2-3, del D.L. 223/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006 - cd. Decreto "Visco-Bersani").

E' stato, infatti, approvato in via definitiva il disegno di legge Comunitaria 2008 che recepisce integralmente le istanze dell'ANCE manifestate, fin dall'introduzione della disposizione, nelle numerose iniziative presso le competenti sedi istituzionali italiane e comunitarie.

Il Provvedimento deve essere ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la relativa entrata in vigore.

Tale risultato è stato raggiunto anche grazie alla formale denuncia presentata dall'ANCE alla Commissione europea, in cui è stato evidenziato che le norme sul "valore normale" violano la normativa IVA europea in materia di individuazione della base imponibile [1] (costituita dal corrispettivo pattuito, coincidente con quello esposto in fattura, e non da un valore prestabilito statisticamente, come le quotazioni O.M.I. [2]), a seguito della quale, nei mesi scorsi, è stata avviata la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Come noto, le disposizioni relative all'accertamento fondato sul "valore normale" degli immobili ceduti erano state introdotte, con efficacia dal 4 luglio 2006, dall'art.35, commi 2-3, della legge 248/2006, che, aumentando i poteri degli Uffici, aveva previsto la possibilità di procedere alla rettifica delle dichiarazioni Iva e delle imposte sul reddito, nell'ipotesi in cui venisse accertato che il valore di trasferimento dei beni immobili fosse inferiore al "valore normale" degli stessi, intendendosi per tale il prezzo, o corrispettivo, mediamente praticato per beni della stessa specie (art.14 del D.P.R. 633/1972 - cfr. News ANCE n.3487 del 27 luglio 2006).

Successivamente, l'art.1, comma 265, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008), aveva stabilito l'applicabilità di tali disposizioni accertative anche con riferimento alle compravendite effettuate precedentemente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006), attribuendo, in tal caso, valenza di mera "presunzione semplice" allo scostamento tra "valore normale" e corrispettivo dichiarato in atto (ossia come elemento indiziario, cui associare ulteriori approfondimenti da parte degli uffici verificatori).

In ogni caso, con la definitiva approvazione della legge Comunitaria 2008, il riferimento al "valore normale", quale strumento di accertamento automatico del corrispettivo di cessione degli immobili, è stato eliminato sia dall'art.54, comma 3, del D.P.R. 633/1972 (ai fini IVA), sia dall'art.39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 600/1973 (ai fini delle imposte sul reddito).
Di conseguenza, a seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento, l'eventuale difformità tra il corrispettivo di cessione ed il "valore normale" rappresenterà una mera "presunzione semplice", che non potrà più legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese.
Allo stesso modo, per coordinamento normativo, deve intendersi abrogato anche l'art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006, in base al quale, ai fini IVA, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non possa essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato."""

Dado48 sempre in gamba ed attento all'evolversi della normativa che ci interessa! grazie della segnalazione.

cordialità

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